In merito al problema di recente sorto per i medici pensionati, cui l’INPS ha chiesto il versamento di contributi relativi al reddito professionale, si rende noto che il Presidente dell’Enpam Dott. Parodi, ha scritto al Presidente Inps Dott. Mastrapasqua per chiedere la temporanea sospensione dell’iniziativa posta in essere dall’Istituto, nelle more della regolarizzazione, presso l’Enpam, della contribuzione dovuta dai medici pensionati.
La questione è seguita all’ ENPAM direttamente dal Presidente Falconi e, non appena possibile, saranno forniti ulteriori notizie al riguardo.
Facendo seguito alla pubblicazione del nuovo regolamento n. 10/2009, si riporta di seguito il testo della circolare esplicativa emanato dalla Regione Lazio il 16/7/2009.
Si richiama in particolare l’attenzione sui punti 7. I soggetti che possono beneficiare della nuova procedura di “ Autocertificazione” e i soggetti tenuti a semplice “comunicazione”, 8. Soggetti interessati e disciplina transitoria e 9. Tavola sinottica Sistema sanzionatorio sintetizzata all’allegato 9.

nuova normativa per le autorizzazioni ( l.r. n.4 del 3_3_2009)_1.pdf


INCONTRO PRESIDENTI DI ORDINE, PARLAMENTARI E RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO

I Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle Province di Aosta, Bologna, Caserta, Catania, Ferrara, Lodi, Lucca, Messina, Mantova, Milano, Oristano, Palermo, Pavia, Potenza, Roma, Rovigo, Trapani, Trieste, ringraziano il Presidente della Commissione Sanità del Senato della Repubblica Sen. Antonio Tomassini, per l’invito all’approfondimento del disegno di legge Calabrò sugli stati vegetativi, avvenuto in data odierna, alla presenza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Sen. Maurizio Sacconi, del Sottosegretario di Stato On.le Eugenia Roccella e dei Presidenti Quagliariello e Gasparri.

La compiuta ed esauriente illustrazione effettuata dal Sen. Raffaele Calabrò, seguita dalle discussioni, chiarimenti e valutazioni dei Presidenti di più Ordini ha permesso ai sottoscritti di approfondire ulteriormente l’intero impianto di legge proposto e già approvato in Senato.

Come richiesto dai Parlamentari promotori dell’incontro, i Presidenti di Ordine hanno offerto contributi considerati possibilmente migliorativi della legge in itinere.

I pronunciamenti etico-deontologici sono sempre stati espressione della unanime volontà dei Presidenti degli Ordini. Si auspica che ciò, contrariamente a quanto avvenuto a Terni, ritorni ad essere la norma.

Cerruti Antonio, Presidente OMCeO di Aosta
Giancarlo Pizza, Presidente OMCeO di Bologna
Antonio Manzi, Presidente OMCeO di Caserta
Salvatore Sciacchitano, Vice Presidente OMCeO di Catania
Bruno Di Lascio, Presidente OMCeO di Ferrara
Umberto Quiriconi, Presidente OMCeO di Lucca
Massimo Vajani, Presidente OMCeO di Lodi
Marco Collini, Presidente OMCeO di Mantova
Nunzio Romeo, Presidente OMCeO di Messina
Ugo Garbarini, Presidente OMCeO di Milano
Antoni Sulis, Presidente di Oristano
Salvatore Amato, Presidente OMCeO di Palermo
Giovanni Belloni, Presidente OMCeO di Pavia
Enrico Mazzeo-Cicchetti, Presidente OMCeO di Potenza
Mario Falconi, Presidente OMCeO di Roma
Francesco Noce, Presidente OMCeO di Rovigo
Giuseppe Morfino, Presidente OMCeO di Trapani
Claudio Pandullo, Presidente OMCeO di Trieste
In data 07/07/2009 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio il Regolamento regionale del 22.06.2009, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 26.01.2007, n. 2 Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni”
Seguiranno sul bollettino e sul sito tutte le informazioni utili per una migliore comprensione del provvedimento.

regolamento regionale n 2 del 26 gennaio 2007 così come modificato dal regolamento regionale n 10 del 22 giugno (ultima versione).pdf
SI AVVISANO GLI UTENTI CHE NEI GIORNI
DAL 14/7/2009 AL 17/7/2009
CAUSA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE INFORMATICA DELL’ENTE
POTREBBERO ESSERCI INTERRUZIONI NELL’EROGAZIONE DEI NORMALI SERVIZI OFFERTI DALL’ORDINE


E’ stato pubblicato nella G.U. del 26 giugno 2009 il Decreto 4 marzo 2009 inerente “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Si precisa che, in riferimento a quanto previsto dall’art. 2, si è in attesa di specifiche precisazioni da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Sarà cura di questo Ordine pubblicarle non appena ne verrà in possesso.
Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 119 del 25.5.2009 è stato pubblicato il Decreto 6.5.2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”. Detta regolamentazione definisce le modalità di rilascio e di utilizzo della casella PEC ai CITTADINI ossia, in particolare:
- richiesta di rilascio mediante sito ed assegnazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lì innovazione e le tecnologie o tramite affidatario del servizio
- attivazione e utilizzo GRATUITO
- trasmissione mediante PEC di documenti informatici per via telematica
- indirizzo PEC valido ad ogni effetto giuridico nei rapporti con le pubbliche amministrazioni
Tale nuova normativa ovviamente può ritenersi sostitutiva della procedura che questo Ordine aveva in corso per la stipula di un contratto con un affidatario del servizio, con un trattamento di favore agli iscritti.
Si rammenta in proposito che la Legge 28.01.2009, n. 2 di conversione del D.L. 29.11.2008, n. 185 prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi comunicano ai rispettivi ordini e collegi il proprio indirizzo di PEC entro un anno dall’entrata in vigore della norma. Pertanto, si ricorda agli iscritti negli Albi che, salvo “probabili” modifiche, tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31/12/2009.
SINO A 5 ANNI DI CARCERE PER FALSE CERTIFICAZIONI: “NORME ASSURDE E INTIMIDATORIE CHE NON CI SPAVENTANO” Falconi: “Così si tratta la categoria come fosse un’organizzazione a delinquere”

L’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma replica alle dichiarazioni del Ministro Renato Brunetta che nei giorni scorsi ha avanzato l’ipotesi di comminare fino a 5 anni di detenzione ai medici riconosciuti colpevoli di falsa certificazione. Dovrebbe essere noto che il Codice Penale vigente, da sempre, prevede il reato di Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 C.P.), per la cui violazione sono previste, a carico dei medici che se ne rendano responsabili, sanzioni equilibrate, in linea con il corpo complessivo delle norme. Del pari, dovrebbe essere noto che il Pubblico Ministero, quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro Ente pubblico (ed è il caso dei medici ospedalieri), ha l’obbligo di dare notizia dell’imputazione all’autorità dalla quale l’impiegato pubblico dipende (art. 129 disp. di attuazione al codice di procedura penale). Avere proposto di aumentare fino a 5 anni la pena massima prevista per una tale fattispecie, vuol dire di fatto additare all’opinione pubblica l’intera classe medica, quasi che la stessa fosse protagonista di gravi e illegali comportamenti. L’inasprimento delle sanzioni, infatti, nell’immaginario collettivo è associato a fenomeni di grave e significativo allarme sociale.

“A tal proposito appare a dir poco stupefacente che la falsità ideologica in certificazione sia di fatto assimilata, in quanto a sanzioni, alla corruzione, prevista all’articolo 319 del codice penale e, addirittura, all’associazione a delinquere contemplata dall’articolo 416”, commenta Mario Falconi, Presidente dell’Ordine romano dei camici bianchi.

Nel ricordare che spesso il certificato medico è redatto in base a notizie cliniche fornite dal paziente non sempre obiettivabili, l’Ordine invita tutti i medici, anche come forma di protesta, ad apporre sui certificati, soprattutto su quelli rilasciati per prognosi brevi, la seguente dicitura:

NOTA BENE: CERTIFICATO REDATTO SULLA BASE DELLE NOTIZIE CLINICO- ANAMNESTICHE CHE NON E’ STATO POSSIBILE OBIETTIVARE ALL’ATTO DELLA VISITA MEDICA.

L’Ordine in ogni caso ribadisce la netta opposizione ad una norma che giudica incongrua, ingiusta ed intimidatoria nei confronti dell’intera categoria medica, nonché priva di reale utilità.

Roma, 25 maggio 2009
Per quanto riguarda i Datori di Lavoro che intendono svolgere i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) la norma attuale (art 34 Dlgs 81/2008) prevede che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, di organizzazione del primo soccorso, di prevenzione incendi, e di evacuazione dandone preventiva informazione ai RLS. Ciò vale per aziende artigianali o industriali fino a 30 addetti (tra cui vi sono studi medici e odontoiatrici) escluse le strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private (ove invece il datore di lavoro si deve obbligatoriamente avvalere di un RSPP che non sia il medesimo datore di lavoro).
Hanno ancora validità i corsi (della durata minima di 16 ore) finora attuati.
Con un successivo atto, del quale per ora non si ha alcuna notizia, la Conferenza Stato Regioni disporrà corsi di aggiornamento anche per tali figure ma, poichè la norma che prevede l'obbligatorietà della frequenza del corso di almeno 16 ore per i datori di lavoro delle piccole imprese che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP è già entrata in vigore, l'Ordine ha organizzato a giugno e continuerà ad organizzare a settembre corsi di 16-18 ore per dare modo ai propri iscritti che gestiscono un ambulatorio di avvalersi della possibilità di svolgere le funzioni di RSPP.
Si segnala inoltre che non vi è alcuna deroga a tale incombenza (giunge solo notizia di una deroga di due mesi e fino a Giugno ma unicamente per la comunicazione dei RLS all'INAIL e non per la frequenza dei corsi per RSPP).
Inoltre, per maggiore chiarezza, si ribadisce quanto segue:
1) i corsi sono pressocchè gratuiti, espongono l'Ordine a costi, comportano problemi organizzativi ma consentono un sensibile vantaggio per i frequentatori che, per il pieno rispetto delle norme , sono tenuti a frequentare tutte le ore di lezione
2) la possibilità di effettuare direttamente funzioni di Datore di Lavoro e RSPP è riservata - appunto - ai soli datori di lavoro. Quindi, non è possibile che vi sia una delega a frequentare tale corso per una altra figura dello studio : non sarebbe valido in quanto non svolge le funzioni di datore di lavoro
2) ove il titolare dello studio intendesse avvalersi di una altra figura per svolgere le funzioni di RSPP (perchè ad esempio non intende frequentare gli appositi corsi), dovrebbe reperire un professionista (es ingegnere ,tecnico della prevenzione, medico, architetto, ecc..) che abbia frequentato i corsi previsti dalla Legge per la figura di RSPP (>60 ore di lezioni) e che abbia conoscenze tecniche e titoli compatibili
3) In ogni caso l’Ordine ha già organizzato due dei 3 corsi propedeutici per il conseguimento delle funzioni di RSPP (corso A e B) e riproporrà ai medici iscritti che volessero intraprendere tale attività nei confronti di datori di lavoro terzi tale tipologia di corsi nel prossimi mesi con esclusivo riferimento alle funzioni di RSPP nel comparto della sanità
La possibilità di effettuare un corso di aggiornamento annuale di 4 ore è attualmente prevista dal Dlgs 81/2008 solo ed esclusivamente per i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori .Requisiti e contenuti della formazione degli RLS sono definiti dai commi 10 ed 11 dell'art 37 del Dlgs 81/2006 (32 ore iniziali di cui 1 sui rischi in azienda ) In merito alla formazione di tali figure (e conseguentemente al loro aggiornamento) l'Ordine non ha attivato specifiche iniziative dal momento che la tematica della formazione degli esponenti "sindacali" (RLS) potrebbe non rientrare tra gli scopi istituzionali dell'Ordine e certamente rientra tra le incombenze delle varie sigle ed organizzazioni di patronato, sindacali ed Organismi Paritertici
Si comunica che quest’Ordine, tenuto conto delle numerose richieste degli iscritti, ha organizzato un ulteriore “Corso di Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (D.LGS 81/2008)” per coloro i quali non hanno precedentemente acquisito tale qualifica e che devono essere nominati RSPP del proprio studio medico e/o odontoiatrico avente da 1 a 5 dipendenti. Si comunica inoltre che il termine per acquisire tale specifica è stato procrastinato al 16.08.2009 (link). A tal fine si informa che le iscrizioni suddetto Corso sono effettuabili presso le Segreterie ECM Medici ed Odontoiatri (rispettivamente al 1° e 2° piano della Sede dell’Ente) dal giorno 20 maggio 2009 al costo di € 10,00 per gli iscritti da meno di 5 anni o di età superiore ad anni 70 e di € 30,00 per gli tutti gli altri iscritti agli Albi. I posti disponibili sono 180. Il Corso, di cui si allega programma, si svolgerà presso la Sala Conferenze Villa Maria, Plesso “Villa Maria” - Via delle Mura Gianicolensi n. 67 - 00152 Roma, nei giorni 5, 6, 26e 27 giugno p.v. con orario dalle 8.30 alle 14.00. Cordiali saluti. Ufficio Segreteria ECM

programma.pdf
Con riferimento all’avviso dell’ 11 maggio 2009, stesso oggetto, si comunica che il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.
In allegato il comunicato stampa del Presidente, Mario Falconi, relativo al tema della meritocrazia tra gli operatori del SSN.

meritocrazia nel ssn.pdf
All’udienza del 7.5.2009, il Giudice del Tribunale del lavoro, in accoglimento delle controdeduzioni contenute nella memoria presentata dal legale del nostro Ordine, preso atto che la ASL RMC ha sospeso il bando di concorso da noi impugnato, ha rinviato la causa al 24.6.2010 per verificare se, a quella data, tale bando verrà annullato definitivamente dalla stessa ASL. In questo caso, chiederemo che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Si rammenta che il 16/05/2008 scade il termine previsto dal DL. 207/08, convertito nella legge 27/02/2009, n. 14, per l'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera A del Dlgs. 81/08.
Tale termine si applica solo per i nuovi adempimenti sulla valutazione dei rischi.
In proposito, per brevità, si fa rinvio a quanto già diffusamente riportato nelle comunicazioni n. 1/2009, 49/2008 e 50/2008 della FNOMCeO, dove è anche allegato un fac-simile di autodichiarazione.
(Consultare il documento in allegato)

fnomceo com n. 1 - 49 - 50.pdf