Per quanto riguarda i Datori di Lavoro che intendono svolgere i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) la norma attuale (art 34 Dlgs 81/2008) prevede che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, di organizzazione del primo soccorso, di prevenzione incendi, e di evacuazione dandone preventiva informazione ai RLS. Ciò vale per aziende artigianali o industriali fino a 30 addetti (tra cui vi sono studi medici e odontoiatrici) escluse le strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private (ove invece il datore di lavoro si deve obbligatoriamente avvalere di un RSPP che non sia il medesimo datore di lavoro).
Hanno ancora validità i corsi (della durata minima di 16 ore) finora attuati.
Con un successivo atto, del quale per ora non si ha alcuna notizia, la Conferenza Stato Regioni disporrà corsi di aggiornamento anche per tali figure ma, poichè la norma che prevede l'obbligatorietà della frequenza del corso di almeno 16 ore per i datori di lavoro delle piccole imprese che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP è già entrata in vigore, l'Ordine ha organizzato a giugno e continuerà ad organizzare a settembre corsi di 16-18 ore per dare modo ai propri iscritti che gestiscono un ambulatorio di avvalersi della possibilità di svolgere le funzioni di RSPP.
Si segnala inoltre che non vi è alcuna deroga a tale incombenza (giunge solo notizia di una deroga di due mesi e fino a Giugno ma unicamente per la comunicazione dei RLS all'INAIL e non per la frequenza dei corsi per RSPP).
Inoltre, per maggiore chiarezza, si ribadisce quanto segue:
1) i corsi sono pressocchè gratuiti, espongono l'Ordine a costi, comportano problemi organizzativi ma consentono un sensibile vantaggio per i frequentatori che, per il pieno rispetto delle norme , sono tenuti a frequentare tutte le ore di lezione
2) la possibilità di effettuare direttamente funzioni di Datore di Lavoro e RSPP è riservata - appunto - ai soli datori di lavoro. Quindi, non è possibile che vi sia una delega a frequentare tale corso per una altra figura dello studio : non sarebbe valido in quanto non svolge le funzioni di datore di lavoro
2) ove il titolare dello studio intendesse avvalersi di una altra figura per svolgere le funzioni di RSPP (perchè ad esempio non intende frequentare gli appositi corsi), dovrebbe reperire un professionista (es ingegnere ,tecnico della prevenzione, medico, architetto, ecc..) che abbia frequentato i corsi previsti dalla Legge per la figura di RSPP (>60 ore di lezioni) e che abbia conoscenze tecniche e titoli compatibili
3) In ogni caso l’Ordine ha già organizzato due dei 3 corsi propedeutici per il conseguimento delle funzioni di RSPP (corso A e B) e riproporrà ai medici iscritti che volessero intraprendere tale attività nei confronti di datori di lavoro terzi tale tipologia di corsi nel prossimi mesi con esclusivo riferimento alle funzioni di RSPP nel comparto della sanità
La possibilità di effettuare un corso di aggiornamento annuale di 4 ore è attualmente prevista dal Dlgs 81/2008 solo ed esclusivamente per i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori .Requisiti e contenuti della formazione degli RLS sono definiti dai commi 10 ed 11 dell'art 37 del Dlgs 81/2006 (32 ore iniziali di cui 1 sui rischi in azienda )
In merito alla formazione di tali figure (e conseguentemente al loro aggiornamento) l'Ordine non ha attivato specifiche iniziative dal momento che la tematica della formazione degli esponenti "sindacali" (RLS) potrebbe non rientrare tra gli scopi istituzionali dell'Ordine e certamente rientra tra le incombenze delle varie sigle ed organizzazioni di patronato, sindacali ed Organismi Paritertici