Quali sono le norme che regolamentano l'attività sportiva?
Quali sono le tipologie di attività fisica di cui si occupano queste norme?
Cos'è l’attività ludico-motoria/amatoriale?
Esempi di attività ludico-motoria/amatoriale?
Per andare in palestra è necessario o no il certificato medico?
Per lo svolgimento dell'attività ludico-motoria/amatoriale è necessaria una valutazione medica con relativa certificazione?
In questo caso, a quale medico sarebbe opportuno rivolgersi?
E se il cittadino richiede comunque al medico la redazione di un certificato?
Questo certificato di “buona salute” è a pagamento?
Quant’è l’importo da pagare?
Cos’è di preciso l’attività sportiva non agonistica?
Per l’attività sportiva non agonistica, come sopra definita, è necessario il certificato medico?
Quali sono questi sport con impegno fisico ridotto o assente?
Per tutti gli altri sport, chi può rilasciare il certificato non agonistico?
Quali esami clinici sono necessari?
I certificati per l’attività non agonistica sono a pagamento?
Quanto tempo vale il certificato di idoneità per l’attività non agonistica?
Cosa deve scrivere il medico sul certificato che rilascia?
A proposito di studenti: per frequentare le ore di educazione fisica è necessario un qualche tipo di certificato medico?
Esistono alcune attività fisiche specifiche che impongono una particolare attenzione clinica?
Quali medici possono rilasciare questo tipo di certificato?
I certificati per attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare sono a pagamento?
Quanto tempo vale questo tipo di certificato?
Cosa deve scrivere il medico sul certificato che rilascia?
Parliamo infine dell'attività agonistica. Cos'è esattamente?
Cos'è il libretto sanitario sportivo?
Chi rilascia il libretto sanitario sportivo?
Chi può rilasciare il certificato di idoneità all'attività agonistica?
Chi deve richiedere l'idoneità sportiva agonistica? L'atleta o la società sportiva cui appartiene?
Perché non può essere l'atleta stesso a richiedere l'idoneità agonistica?
Come si svolge la visita per attività agonistica?
C'è un limite di età per l'attività agonistica?
Nel caso di atleti minorenni, serve il consenso dei genitori?
Cosa va scritto sul certificato per l'attività agonistica?
Quanto tempo vale il certificato per l'attività agonistica?
C'è altro da sapere?
Quando si pone il problema del pagamento o meno dei certificati medici?
La questione si pone solo per i medici convenzionati con il SSN (medici di famiglia e pediatri di libera scelta).Infatti i medici dipendenti pubblici (ospedalieri) non hanno questo problema in quanto tutte le loro certificazioni sono sempre gratuite per il paziente, in quanto ricomprese nell'attività istituzionale del medico pubblico.Sul versante opposto ci sono i medici liberi professionisti i quali, al contrario, hanno sempre diritto ad un compenso per la loro attività che, essendo di natura privata e libero professionale, non è mai ricompensata dallo Stato, ma sempre e solo dal privato cittadino.Quindi valutare se e quando chiedere un compenso per un particolare tipo di certificato è una cosa che riguarda solo i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
Il certificato ha un costo di per sé o rientra nella prestazione medica in generale?
Il rilascio di un certificato è un atto medico che solitamente rappresenta l'atto finale di una prestazione sanitaria iniziata con l'acquisizione del consenso, la raccolta dell'anamnesi, e proseguita con la visita medica. Tutto il complesso di questi atti costituisce la prestazione del medico.Da ciò si comprende che il certificato medico non ha una sua autonoma consistenza, in quanto è logicamente inserito in una prestazione sanitaria. Di conseguenza non ha un costo di per sé, ma è la prestazione medica nel suo complesso (conclusasi con il rilascio del certificato) che può avere rilevanza ai fini del compenso per il medico.
Prendiamo in esame la situazione dei medici di medicina generale e dei pediatri. Quali sono i certificati gratuiti per l'assistito?
Alcuni certificati medici rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri sono gratuiti per l'assistito perché rientrano nei compiti del medico previsti dalle Convenzioni Nazionali e/o dagli Accordi regionali. Si tratta di prestazioni che vengono pagate al medico dallo Stato e per questo motivo sono gratuite per il paziente.I classici esempi di certificati gratuiti sono:- incapacità temporanea al lavoro;- riammissione a scuola;- attività sportiva non agonistica parascolastica;- assistenza domiciliare integrata;- denunce obbligatorie (nascita, morte, malattie infettive e diffusive, AIDS, ecc.).
Al di fuori di questi casi, quindi, il medico può pretendere un compenso?
Sì, perché al di fuori di questi casi, si tratta di prestazioni non retribuite dallo Stato e quindi a carico dell'assistito.In pratica per le prestazioni non previste dalle Convenzioni Nazionali o dagli Accordi regionali, il medico di medicina generale e il pediatra agisce come un medico libero professionista puro.
Quant'è il compenso che in questi casi il medico può chiedere in libera professione?
Dopo l'abolizione del tariffario a norma del "Decreto Bersani" del 2006, non esiste più una tariffa vincolante, per cui ogni medico è libero di fissare le tariffe che crede. In ogni caso è necessario che il medico informi preventivamente il paziente sul costo della sua prestazione, in modo da evitare ogni spiacevole discussione. Una valida soluzione può essere l'affissione in sala d'attesa dell'elenco delle prestazioni a pagamento con il relativo costo, oppure la preventiva informazione che il medico o il personale di studio fornisce al paziente prima della prestazione.
Il medico può decidere di rilasciare gratuitamente certificati che sarebbero a pagamento?
Il medico, valutando il caso del singolo paziente, può ritenere opportuno evitare di chiedere il pagamento del certificato. Questo spesso succede per motivi di solidarietà sociale, per cui la scelta del medico di non farsi pagare è certamente apprezzabile. Se però questo comportamento viene tenuto solo per accaparrarsi clienti, rappresenta una forma di concorrenza sleale che deve essere ovviamente evitata.
Quando il medico riceve il compenso, deve sempre emettere fattura?
Certamente sì. E la deve emettere nello stesso momento in cui viene pagato, né prima né dopo. Il paziente deve uscire dallo studio con la fattura in tasca.
Sulle fatture per certificati a pagamento ci vuole o no l'IVA?
Fino al 2005 tutte le prestazioni mediche erano considerate esenti IVA e quindi la fattura del medico prevedeva solo e soltanto l'importo del compenso. Ma dal 2005, a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea, bisogna distinguere: se la prevalente finalità della prestazione medica è la tutela della salute dell’interessato o della collettività, il compenso è esente da IVA. Invece se la prevalente finalità della prestazione è di natura accertativa o peritale o medico-legale, allora il compenso è soggetto a IVA.
Quali sono i tipici casi di certificati o prestazioni a pagamento esenti da IVA?
Sono, ad esempio, i certificati per:- buona salute, sana e robusta costituzione, attività ludico-motoria;- patenti di guida;- porto d'armi;- medicina del lavoro;- esonero dalle lezioni di educazione fisica;- infortunio a fini INAIL;- invio di minori in colonie o comunità;- ammissione di anziani in case di riposo;- invio in soggiorni marittimi o montani per motivi di salute;- avvenuta vaccinazione;- dieta personalizzata alla mensa;- idoneità a viaggi.
In questi casi, il medico deve riportare qualche dizione particolare in fattura per giustificare la non applicazione dell'IVA?
Va riportata la dizione: "Prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 del DPR 633/1972". Si tratta di una dizione che spesso è già prestampata sui ricettari per prestazioni sanitarie acquistabili in cartoleria.
Quali sono, invece, i casi di certificati o prestazioni a pagamento sui quali aggiungere l'IVA?
Sono, ad esempio, i certificati per:- invalidità civile;- infortunio a fini privati;- riconoscimento causa di servizio;- fini assicurativi;- idoneità allo svolgimento di generica attività lavorativa;- impossibilità a presentarsi in tribunale;- inabilità a riscuotere la pensione.
A quanto ammonta l'IVA in questi casi?
Al 22% del compenso.
Come si può distinguere se nella prestazione medica è prevalente la finalità di cura o la finalità peritale?
L'Agenzia delle Entrate ha previsto: nei casi in cui la prestazione del medico sia contemporaneamente finalizzata alla cura della persona, ma abbia anche risvolti assicurativi o peritali, è possibile evitare l'applicazione dell'IVA se il medico riporta in fattura la dizione: "Riscontrata prevalente finalità di tutela della salute". Se viceversa la finalità prevalente della prestazione è di tipo assicurativo o peritale, non c'è bisogno di scrivere nulla in fattura, però allora deve essere applicata l'IVA.
Quali dati sono obbligatori sulla fattura?
-il nominativo del medico e il suo numero di Partita IVA;- le generalità del paziente e il suo codice fiscale;- la data e il numero progressivo della fattura (che può essere un numero incrementale anno dopo anno, oppure ricominciare ogni anno dal n. 1 seguito dall'anno di competenza. Ad esempio "n. 1/2013", "n. 2/2013" e così via);- la descrizione della prestazione (ad esempio: "visita e certificazione medica");- l'importo del compenso;- l'eventuale dizione di cui sopra per le prestazioni esenti da IVA;- in caso contrario: l'aggiunta del 22% di IVA al compenso stesso;
Serve la marca da bollo sulla fattura?
Se il compenso è assoggettato ad IVA la marca da bollo non si applica.Se, invece, il compenso è esente da IVA, si applica la marca da bollo di € 2,00 ma solo se il compenso è superiore a € 77,47.
Che cos'è la ritenuta di acconto?
Quando il medico fa una prestazione o un certificato a pagamento ad un paziente, nella fattura non applica mai la ritenuta d'acconto.La ritenuta d'acconto si applica solo se la prestazione è a favore di imprese, enti, ditte o altri professionisti. In sostanza, non in favore di singoli cittadini, ma di soggetti titolari di Partita IVA.Ciò premesso, la ritenuta d'acconto è una percentuale (solitamente del 20%) che si detrae dal compenso del medico e che il beneficiario della prestazione deve versare allo Stato. Con la ritenuta d'acconto, quindi, il medico "rinuncia" ad una parte del suo compenso, che va allo Stato in acconto alle tasse che il medico dovrà pagare in sede di dichiarazione dei redditi.
Come deve riscuotere il medico il denaro che riceve?
Solitamente per la riscossione dei certificati a pagamento, lo strumento più utilizzato è il denaro contante.Tuttavia è bene ricordare che il contante non è consentito per prestazioni di importo superiore a € 999,99 perchè in questi casi è obbligatorio riscuotere con uno strumento di pagamento tracciabile (assegni, bancomat, carte di credito, bonifici).
I compensi riscossi dall'attività medica devono confluire in un conto corrente dedicato?
Non è obbligatorio, ma raccomandato.Infatti, se il medico ha un solo conto corrente che usa sia per l'attività professionale che per la sua vita privata, le operazioni di entrata e di uscita di quel conto sono considerate dall'Agenzia delle Entrate tutte afferenti all'attività medica. Se invece il medico ha due conti separati, uno per l'attività professionale e uno per la sua vita privata, può meglio dimostrare la reale entità economica della sua attività di professionista.
Il medico può fare prestazioni "occasionali" senza possedere la Partita IVA?
L'art. 35 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) dispone che coloro che intraprendono una professione devono farne dichiarazione all'Agenzia delle Entrate che attribuisce il numero di Partita IVA.L'art. 67 dello stesso TUIR regolamenta i "Redditi Diversi" fra i quali compaiono anche i redditi occasionali, considerandoli prodotti da coloro che non svolgono abitualmente attività di impresa o di professione.Di conseguenza, un professionista iscritto ad un Albo (com'è il medico) non può invocare la disciplina del "lavoro occasionale", in quanto per i professionisti vale la regola dell'art. 35.L'Agenzia delle Entrate, in più occasioni, ha sostenuto che un professionista iscritto ad un Albo non può mai dire di esercitare "occasionalmente" la professione, altrimenti non sarebbe iscritto all'Albo. L'iscrizione all'Albo, quindi, per l'Agenzia delle Entrate è indice di "abitualità" nell'esercizio della professione, tutto il contrario della "occasionalità".Per questo è fortemente raccomandato di evitare eventuali prestazioni occasionali e, in casi estremi, limitarle solo a sporadiche e non programmate situazioni. Altrimenti il medico avrà vita dura a giustificarsi davanti all'Agenzia delle Entrate in sede di eventuali verifiche e controlli.
Considerazioni conclusive
Per curare correttamente gli aspetti fiscali dell'esercizio della professione è oramai indispensabile che il medico si avvalga di un consulente fiscale di propria fiducia, perchè la materia è altamente complessa e tecnica e, quindi, difficilmente gestibile da chi non è un fiscalista di professione. Comunque è importante che il medico abbia buona padronanza delle poche e semplici regole elencate in questo articolo per evitare la maggior parte di errori in cui può incappare.
Dove ha avuto origine e qual è stata l’evoluzione del consenso informato?
Per secoli, sulla base dell’insegnamento di Ippocrate, il medico ha esercitato il diritto-dovere di non rivelare nulla al paziente riguardo alle sue condizioni di salute. Questo assoluto riserbo avrebbe evitato “passi estremi” al malato e, al tempo stesso, garantiva prestigio e autorità alla classe medica.Per secoli, quindi, il consenso del malato all’atto medico non ha avuto alcuna rilevanza e rimaneva nell’ampia discrezionalità del medico la scelta delle terapie e dei sistemi di cura e se darne o (come quasi sempre succedeva) non darne conto al paziente.Solo nel XX secolo questo paradigma è cominciato a cambiare. Quando, nel 1917, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato che “ogni essere umano adulto e sano di mente ha il diritto di decidere su cosa va fatto al suo corpo” e che “il medico che esegue un intervento senza il consenso del paziente commette un aggressione”.In Italia, il principio del consenso informato, trova la sua più importante consacrazione nell’art. 32 della Costituzione, secondo il quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, correlato con l’art. 13 della stessa Costituzione che afferma l’inviolabilità della libertà personale.In conformità con il dettato costituzionale, la Legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, esclude la possibilità di effettuare accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente.Di particolare interesse anche la sentenza della Corte di Assise di Firenze del 1990 (confermata poi nel 1992 dalla Corte di Cassazione) che condanna il medico chirurgo per omicidio preterintenzionale per aver eseguito un intervento demolitivo senza il consenso della paziente e senza che si fosse verificata una situazione di emergenza o di immediato pericolo.Infine il Codice di Deontologia Medica sancisce il principio generale secondo cui è vietato al medico di intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente e l’obbligo per il medico di desistere, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.
Qual è la situazione attuale?
E’ quindi ormai principio consolidato che nessuna persona cosciente e capace può essere sottoposta ad un qualsiasi trattamento sanitario contro o senza la sua volontà. Ogni singolo trattamento diagnostico, ogni singola terapia, qualsivoglia intervento medico non può essere effettuato se non con il valido consenso dell’avente diritto, che sia stato compiutamente ed idoneamente informato in ordine al trattamento cui sarà sottoposto ed ai rischi che da tale trattamento possono derivare.Pertanto oggi la legittimazione all’attività del medico non trova più il suo fondamento sul prestigio e sull’autorità del professionista, ma solo ed esclusivamente sul consenso informato del malato.Appare, quindi, chiaro che l’informazione data al paziente costituisce parte integrante della prestazione medica che diviene essa stessa una prestazione sanitaria, al pari dell’accertamento diagnostico e dell’intervento terapeutico.
Cos’è l’informativa?
Per raccogliere un valido consenso è indispensabile che il medico abbia fornito un esaustiva informativa. In effetti, secondo consecuzione logica, non si dovrebbe parlare di “consenso informato” ma più propriamente di “informazione alla quale segue il consenso”.Ma a parte la terminologia, è chiaro che il medico ha come suo primo e principale dovere quello di esplicitare al paziente una serie di informazioni per consentirgli una scelta libera e consapevole.In particolare nell’informativa è doveroso che al paziente sia esplicitato:- La situazione clinica obiettiva riscontrata;- La descrizione dell’intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione;- Le eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche;- Le tecniche e i materiali impiegati;- I benefici attesi;- I rischi presunti;- Le eventuali complicanze;- I comportamenti che il paziente deve eseguire per evitare complicazioni successive all’atto medico.Tutte queste informazioni devono essere rese al paziente in modo chiaro e commisurato alla sua capacità di comprensione da intendersi in senso medico e, cioè, non solo avendo riguardo al livello intellettuale del paziente, ma anche tenendo conto del suo stato emotivo e psicologico. E’ necessario, quindi, calibrare il tenore dell’informazione in modo che sia efficace al fine di far maturare nel paziente un convincimento libero, maturo e consapevole, senza inutili iper-tecnicismi e senza superficiali generalizzazioni.E’ importante che l’informativa e il conseguente consenso sia prossimo, dal punto di vista temporale, all’atto medico, perché uno dei requisiti del consenso è l’attualità. Un’informativa resa (e un consenso raccolto) troppo tempo prima dell’intervento rischia di non essere sufficiente perché nel frattempo il quadro clinico potrebbe essere evoluto o le alternative terapeutiche potrebbero essere variate o ancora il paziente potrebbe aver maturato un diverso convincimento.E’ fortemente raccomandato che il medico, specie se ospedaliero, segnali in cartella clinica, di aver debitamente informato il paziente.
Il consenso informato deve essere in forma scritta?
Da quanto detto sopra, è ormai chiaro che l’informativa e il consenso sono atti indispensabili e necessari per rendere legittimo l’atto medico. Ciò non significa, però, che l’informativa e il consenso debbano essere resi necessariamente in forma scritta. Anzi, nella generalità dei casi è sufficiente che informativa e consenso siano prestati in forma orale.La forma scritta diventa necessaria o perché vi è una legge dello Stato che la rende obbligatoria, o perché il Codice di Deontologia Medica la richiede in situazioni particolari.Le Leggi dello Stato che rendono necessaria la forma scritta sono le seguenti:- DPR 16/06/1977 n. 409 in materia di trapianti di organi;- Legge 05/06/1990 n. 135 in materia di AIDS;- Decreto Ministeriale 15/01/1991 in materia di terapia con plasma derivati ed emoderivati;- Decreto Ministeriale 27/04/1992 in materia di sperimentazione scientifica;- Legge 12/08/1993 n. 201 in materia di prelievo ed innesto di cornea;- Legge 08/04/1998 n. 94 in materia di uso di medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate;- Legge 19/02/2004 n. 40 in materia di procreazione assistita.Dal canto suo, il Codice di Deontologia Medica obbliga alla raccolta del consenso informato in forma scritta per le seguenti situazioni particolari:- Prescrizione di farmaci per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzati al commercio, purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata (in pratica ricalca l’obbligo già previsto dalla Legge 94/1998);- Prescrizione di terapie mediche non convenzionali, che possono essere attuate senza sottrarre il paziente a trattamenti scientificamente consolidati e previa acquisizione del consenso informato scritto quando si tratti di pratiche invasive o con più elevato margine di rischio, oppure quando il paziente ponga pregiudizialmente scelte ideologiche;- Prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche che, a causa delle possibili conseguenze sull’integrità fisica della persona o per il grave rischio che possono comportare per l’incolumità della persona, rendano opportuna una manifestazione documentata della volontà del paziente. Nella pratica si tratta delle ipotesi di:- Interventi chirurgici;- Procedure ad alta invasività;- Utilizzo di mezzi di contrasto;- Trattamenti con radiazioni ionizzanti;- Trattamenti che incidono sulla capacità di procreare;- Terapie con elevata incidenza di reazioni avverse;- Trattamenti psichiatrici di maggior impegno.Al di fuori di queste ipotesi, il consenso può essere raccolto in forma orale, fermo restando che se il medico ritiene, in scienza e coscienza e motivatamente, di formalizzare tale consenso con un atto scritto, gli è comunque consentito farlo.
Nel caso in cui il paziente sia minorenne come bisogna comportarsi?
La regola generale prevista dal diritto di famiglia afferma che la potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori o da un solo genitore se l’altro è morto o decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale.Nel caso dei comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, prescrizioni, certificazioni) è sufficiente il consenso espresso da uno solo dei genitori, in applicazione del principio generale secondo il quale gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.Viceversa, di fronte a trattamenti medici di maggiore importanza, come quelli per i quali è necessario acquisire il consenso scritto, è necessario l’assenso di entrambi i genitori, perché gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti di comune accordo. In questi casi, l’eventuale contrasto di opinione fra i genitori va risolto dal giudice tutelare.Giova precisare che a questo fine non rileva il fatto che i genitori siano sposati o separati o divorziati o conviventi di fatto. Quello che importa è che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere eseguiti disgiuntamente dai genitori, quelli di straordinaria amministrazione congiuntamente o per decisione del giudice.Tutto ciò chiarito, va anche precisato che il medico, a norma del Codice Deontologico, deve tener conto della volontà del paziente minorenne, compatibilmente con l’età e con la sua capacità di comprensione, fermi restando i diritti dei genitori. Il medico, quindi, deve prendere in considerazione l’opinione del minorenne, in funzione dell’età e del suo grado di maturità e possibilmente addivenire ad un consenso congiunto fra genitori e figlio minore. Nel caso in cui questo accordo non sia possibile e sussista un insanabile contrasto fra la volontà del minore e quella dei genitori, la decisione se eseguire o meno il trattamento sanitario deve essere rimessa al giudice tutelare.Vi sono inoltre alcuni trattamenti sanitari per i quali la legge esclude l’obbligo di acquisire il consenso dei genitori, ritenendo sufficiente il solo consenso del paziente minorenne. Si tratta, quindi, di situazioni specifiche e particolari per le quali il medico può procedere all’atto sanitario a prescindere dal consenso o dissenso dei genitori e anche a loro insaputa.Si tratta dei casi di:- Accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e cure qualora si presentino sintomi di insorgenza di una malattia trasmessa sessualmente;- Prescrizioni mediche e somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;- Interruzione volontaria della gravidanza quando il giudice tutelare abbia autorizzato la minorenne a decidere anche a prescindere dal consenso dei genitori in presenza di seri motivi che impediscono o sconsigliano la loro consultazione o che inducano a procedere contro il loro parere;- Accertamenti diagnostici e interventi terapeutici e riabilitativi al minorenne che faccia uso personale di sostanze stupefacenti, mantenendo l’anonimato del minorenne nell’accesso ai servizi per le tossicodipendenze.
E nel caso di un paziente incapace di intendere e di volere (interdetto)?
Il paziente maggiorenne per il quale il giudice abbia dichiarato l’interdizione per infermità mentale, è rappresentato legalmente dal tutore nominato dallo stesso magistrato. Pertanto il tutore ha titolo per esprimere il consenso alle prestazioni sanitarie nell’interesse della persona assistita.In ogni caso il medico deve cercare di far comprendere la situazione anche al paziente oggetto di tutela, nei limiti in cui ciò sia possibile.
Nel caso di un paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno cosa bisogna fare?
Il paziente maggiorenne affetto da una infermità o menomazione fisica o mentale che si trovi nell’impossibilità, anche parziale o momentanea, di provvedere ai propri interessi, può essere affiancato da un amministratore di sostegno nominato dal giudice. L’amministratore di sostegno, quindi, non si sostituisce al paziente, ma lo supporta e lo affianca.Il provvedimento del giudice di nomina dell’amministratore di sostegno individua i poteri dell’amministratore ed è opportuno che il medico acquisisca copia di tale provvedimento onde verificare se tali poteri si estendono anche all’ambito sanitario. Perché se così non è, il paziente è l’unico soggetto in grado di prestare il consenso, mentre se l’amministratore di sostegno ha il potere di intervenire per gli atti di natura sanitaria, allora il medico deve ricercare il consenso prioritariamente dal paziente diretto interessato, ma con il supporto e l’aiuto dell’amministratore di sostegno.In questi casi, se dovesse emergere un contrasto fra la volontà del paziente e quella dell’amministratore di sostegno, il medico dovrebbe sollecitare un pronunciamento del giudice tutelare per dirimere il contrasto.
Nel caso di un paziente temporaneamente incapace?
Il paziente maggiorenne, che normalmente è capace di intendere e di volere, può trovarsi in una momentanea situazione di incapacità perché privo in tutto o in parte di autonomia decisionale o incapace di esprimere la propria volontà.Questo può succedere, per esempio, in caso di abuso di alcol o di sostanze stupefacenti o per un temporaneo stato di incoscienza.Si tratta, quindi, di casi in cui il paziente non è sostituito nelle sue decisioni da nessun tutore, né affiancato da nessun amministratore di sostegno.In questi casi il medico è autorizzato a prestare le cure indispensabili e indifferibili, anche senza aver raccolto il consenso, attuando gradatamente e sequenzialmente il trattamento terapeutico in modo da portare il paziente verso un miglioramento della propria capacità decisionale e quindi di porlo in condizione di affrontare consapevolmente gli atti più complessi sotto il profilo terapeutico. In pratica in questi casi il medico raccoglie un “consenso in progress”.Se questi tentativi non hanno successo e l’incapacità non regredisce ma anzi persiste, il medico, previo colloquio coi familiari dell’assistito, potrà ad adire l’autorità giudiziaria chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno o altri eventuali provvedimenti a tutela del paziente.
Nel caso di un paziente anziano con problemi cognitivi?
Nel caso di pazienti anziani con seri problemi cognitivi che possano assurgere ad uno stato di incapacità decisionale persistente o addirittura permanente, il medico, previo colloquio coi familiari dell’assistito, potrà adire l’autorità giudiziaria per richiedere la nomina di una amministrazione di sostegno o altri eventuali provvedimenti a tutela del paziente.
Cosa sono le direttive anticipate?
Il Codice di Deontologia Medica, recependo i principi contenuti nella Convenzione di Oviedo, afferma che se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà e il proprio consenso, il medico deve tener conto, nelle proprie scelte terapeutiche, di quanto precedentemente manifestato in modo certo e documentato dal paziente stesso, quando aveva piena libertà decisionale.Si tratta delle cosiddette “Direttive Anticipate”, cioè di espressioni di volontà formalizzate per atto scritto dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere, che indicano se e in quali ambiti egli presta il proprio consenso a determinati atti sanitari sulla sua persona, nel caso in cui si trovi a vivere condizioni di affievolimento o annullamento di coscienza.Allo stato attuale, in mancanza di una legge in materia, tali direttive non hanno efficacia tassativa e vincolante per il medico, tant’è che il Codice Deontologico prevede che il medico debba “tenerne conto”. Tuttavia il medico non potrà ignorarle e dovrà motivare le sue decisioni se in contrasto con le direttive anticipate del paziente.
Cos’è lo stato di necessità?
Ricorre lo stato di necessità quando il medico si trova ad agire, mosso dalla necessità di salvare il paziente dal pericolo concreto ed attuale di un danno grave alla sua persona e l’intervento che effettua è proporzionale al pericolo che intende scongiurare.In questo caso il medico è autorizzato, anche senza alcun valido consenso, a compiere tutti gli atti che ritiene non procrastinabili e necessari in modo specifico per superare quel pericolo e quel rischio.Superato lo stato di necessità, per le successive prestazioni sanitarie occorre acquisire il consenso del paziente, ritornato capace di intendere e di volere.Se viceversa il paziente non recupera la propria autonomia di giudizio, vale la regola già descritta a proposito dell’incapacità temporanea che persiste e cioè la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
Qual è il ruolo dei familiari nella manifestazione del consenso?
In presenza di paziente maggiorenne capace di intendere e di volere, solo a lui spetta il diritto di esprimere o meno il consenso all’atto medico. I familiari, quindi, non hanno alcun ruolo, a meno che il paziente stesso non glielo riconosca. Ciò può accadere quando il paziente, per suo legittimo convincimento, non vuole conoscere niente della sua malattia e delega un proprio congiunto a ricevere le informazioni sul suo stato di salute. In questi casi il medico deve rispettare le decisioni del paziente e quindi fornire l’informativa al familiare indicato dal paziente stesso, ferma restando la raccolta del consenso dal diretto interessato.Per quanto riguarda il paziente minorenne, si è già detto del ruolo dei genitori.Per quanto riguarda, invece, il paziente temporaneamente incapace o il paziente anziano con problemi cognitivi, si è detto dell’opportunità che il medico intrattenga sempre un “colloquio” coi familiari circa la situazione clinica dell’assistito. Bisogna tuttavia precisare che in queste circostanze i familiari non hanno un potere decisionale legalmente riconosciuto (a meno che il paziente o il giudice in precedenza non glielo abbia concesso) e il rapporto del medico coi familiari serve unicamente per condividere un percorso assistenziale e terapeutico, ma senza che le decisioni dei familiari siano di per sé tassative e vincolanti per il medico.Solo in un caso la legge attribuisce espressamente un ruolo legalmente vincolante ai familiari: si tratta dei casi di manifestazione del consenso al trapianto di organi da cadavere. Infatti a norma di legge, in caso di morte del paziente e in assenza di un suo preventivo consenso all’espianto, questo può essere validamente prestato dal coniuge non separato, dal convivente di fatto o, in mancanza, dai figli maggiorenni o, in mancanza, dai genitori ovvero dall’amministratore di sostegno se presente.
Nel caso in cui il medico/odontoiatra sia chiamato ad una visita urgente e commetta per tale motivo infrazione al C.d.S., si può ottenere l’annullamento della contravvenzione?
All'interno del mio studio medico posso richiedere l'esibizione del green pass a pazienti o eventuali accompagnatori?
Il decreto-legge n. 127/2021 nulla dispone in ordine all'accesso dell’utenza agli ambienti di lavoro, pertanto, può pacificamente affermarsi che le strutture sanitarie non potranno richiedere l’esibizione del green pass in fase di accettazione del paziente, a meno che non vi sia una specifica previsione normativa che le autorizzi a farlo. Stesso discorso vale per gli studi professionali medici e odontoiatrici. L'esibizione di certificazioni vaccinali o di esiti di tamponi da parte dei pazienti non rientra fra le misure obbligatoriamente previste dalla legge statale. Per i visitatori, invece, il D.L. 221/2021 stabilisce che, a partire dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass rafforzato e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo, oppure vaccinazione con terza dose.
Devo sottopormi alla terza dose entro lo scadere del mio green pass o essendo medico devo far fronte ad altre scadenze per non incorrere in sanzioni?
Dal 15 dicembre 2021 è entrata in vigore l’obbligatorietà della terza dose (o booster) per i professionisti sanitari. Dal 10 Gennaio 2022 a partire 121° giorno dopo la somministrazione della seconda dose (si intende dopo quattro mesi mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario oppure dalla "diagnosi di avvenuta infezione"), in assenza della terza dose (o booster), il professionista sanitario, risulterà inottemperante alla normativa vigente sull’obbligo vaccinale (come da Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172) e verrà sottoposto ad accertamenti da parte dell’Ordine di appartenenza. Per coloro i quali dovesse essere rilevata l’inottemperanza, sarà disposto il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione. Pertanto, i sospesi non potranno esercitare l’attività professionale e qualora dovessero svolgerla, si configurerebbe il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice Penale).
Chi può rilasciare il certificato di esenzione vaccinale?
I soggetti abilitati al rilascio della certificazione dell’esenzione in base al DPCM del 4 febbraio 2022 recante “Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19” sono “(…)i medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e degli enti dei servizi sanitari regionali, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta dell'assistito, i medici USMAF o i medici SASN,che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Come posso verificare se chi ha rilasciato il certificato è un medico vaccinatore?
L’adesione alla campagna di vaccinazione avviene su base volontaria e, i sanitari aderenti sono inseriti in un apposito elenco, attualmente non consultabile, ed inquadrati nella rete di medici vaccinatori, funzionalmente integrata con gli HUB e gli SPOKE vaccinali già individuati dalla Regione Lazio.
Dopo aver effettuato le prime due dosi mi sono positivizzato per poi tornare negativo da quasi 5 mesi, decorsi i sei mesi dovrò fare la terza dose booster o il mio percorso vaccinale può ritenersi concluso?
Dal 15 dicembre 2021 è entrata in vigore l’obbligatorietà della terza dose (o booster) per i professionisti sanitari. Dal 10 Gennaio 2022 a partire dal 121° giorno dopo la somministrazione della seconda dose (si intende dopo quattro mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario oppure dalla diagnosi di avvenuta infezione), in assenza della terza dose (o booster), il professionista sanitario, risulterà inottemperante alla normativa vigente sull’obbligo vaccinale (come da Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172) e verrà sottoposto ad accertamenti da parte dell’Ordine di appartenenza. Per coloro i quali dovesse essere rilevata l’inottemperanza, sarà disposto il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione.
All'interno del mio studio devo far vaccinare tutto il personale? Anche gli amministrativi?
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale è esteso a tutto il personale, anche amministrativo, a qualsiasi titolo operante in una struttura sanitaria. Nello specifico dell’art. 4-terdel D.L. n. 44/2021, come novellato dall’art. 2 D.L. n. 172/2021, stabilisce: “(…)“Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinaleper la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: … c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis. Pertanto dal dettato normativo si evince che ove lo studio sia stato soggetto ad autorizzazione, il personale dello stesso dovrà ritenersi sottoposto all’obbligo di cui all’art 4-terdel D.L. n. 44/2021.
Nel caso in cui le mie dipendenti non volessero vaccinarsi a quale autorità dovrò segnalarlo?
Solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008)”.L’idoneità, o meno, dunque, dello svolgimento della mansione in determinati contesti lavorativi può essere accertata solamente dal medico competente, mentre il datore di lavoro - il quale, giova ricordare, non ha diritto alla verifica sull’avvenuta vaccinazione del proprio dipendente (cfr. FAQn. 1 e 2 del Garante della Privacy del 17.02.2021) - dovrà attenersi pedissequamente alle disposizioni del medico.
Quali sono attualmente le categorie obbligate a vaccinarsi?
Il Decreto anti-Covid approvato nel C.d.M. del 5 gennaio estende l’obbligo vaccinale a tutti i cittadini italiani (e stranieri) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Viene, altresì, specificato che l’obbligo si estende anche a tutti coloro che compiranno 50 anni successivamente all’entrata in vigore del decreto e sempre fino al 15 giugno 2022. Questi si aggiungono alle categorie già soggette all’obbligo in base all’articolo 2 del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 17 e all’articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e così come modificato dal D.L. 172/2021, ovvero:
- soggetti esercenti le professioni sanitarie;
- operatori di interesse sanitario.
- Personale scolastico;
- Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- Polizia locale;
- DIS, AISE, AISI;
- personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;personale dipendente del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica,musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delleregioni a statuto speciale.
Fino a quando è stato esteso l’obbligo vaccinale per il personale sanitario?
Il Decreto Riaperture approvato dal Governo il 17 Marzo ha esteso l’obbligo per il personale sanitario fino al 31 Dicembre 2022.
Che differenza c’è tra contatto stretto e contatto a basso rischio?
La distinzione tra contatto stretto e contatto a basso rischio è la seguente nella prima categoria rientrano i casi di esposizione ad alto rischio con un caso probabile o confermato nelle seguenti ipotesi:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.
Per contatto a basso rischio, invece, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.
Quale iter deve seguire il personale medico se ha avuto un contatto stretto con una persona affetta da Covid-19?
Con il Decreto Legge del 24 Marzo 2022 rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
Per tutti i contatti stretti dal 1 aprile è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con le credenziali del sistema TS rilasciate dall'OMCeO non riesco a caricare le prestazioni dei tamponi. Come mai?
La funzione è accessibile unicamente ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta censiti nel Sistema TS con almeno una specializzazione attiva. Per tali professionisti il rilascio delle credenziali avviene a cura della ASL di appartenenza.
Ho effettuato le tre dosi all'estero vi risulta? in caso contrario come posso comunicarvelo per evitare eventuali sanzioni?
Nel caso di cittadini italiani (anche residenti all’estero) a prescindere dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il Sars-CoV-2 o che sono guariti all’estero dal Covid-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, possono ottenere l’equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate da Stati esteri, secondo l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021, la Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021, la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 e la Circolare del 23 settembre 2021. I cittadini dovranno recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Una volta ricevuto il codice AUTHCODE, inviato dal Ministero della Salute entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione alla Asl, l’utente potrà recuperare la Certificazione dal sito dedicato al rilascio del Certificato Verde Covid-19.
Per i medici, invece, che risiedono e svolgono attività medica all’estero e non hanno modo di recarsi sul territorio nazionale la comunicazione può essere svolta tramite Pec al proprio Ordine di appartenenza.
Quali sono i vaccini riconosciuti in Italia?
Si ricorda che i vaccini somministrati all’estero e validi in Italia per ottenere il Green passsono quelli approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) inseriti nel Piano nazionale vaccini, ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson) e Nuvaxovid (Novavax).Inoltre, sono riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:
- vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea. L’elenco completo è consultabile nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021;
- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
Non sono ancora vaccinato ma ho il green pass perché mi sono negativizzato da poco, può bastare quello per l'iscrizione all'OMCeO?
Il sanitario in possesso di Green PASS da guarigione in corso di validità può presentare domanda di iscrizione allegando relativa copia della documentazione. Al termine della validità della certificazione verde, anche i sanitari guariti sono tenuti ad effettuare la vaccinazione nel rispetto delle tempistiche consigliate dal Ministero della Salute.
1. Cos’è il sistema di educazione continua in medicina ?
2. Cosa sono i crediti formativi ECM?
I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell'accertamento dell'apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale. Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.
3. Crediti formativi triennio 2020-2022.
La CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua), nella seduta del 18 dicembre 2019 ha stabilitoil mantenimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022, pari a 150 crediti formativi. Le riduzioni previste per il triennio 2020-2022 riguardano:
- una riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- una riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compresi tra 80 e 120.
I PROFESSIONISTI POSSONO VERIFICARE IL FABBISOGNO FORMATIVO ACCEDENDO CON LE PROPRIE CREDENZIALI ALL’AREA RISERVATA DEL PORTALE CO.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), https://application.cogeaps.it//login OPPURE ATTRAVERSO L’APP COGEAPS SCARICATA SUL PROPRIO CELLULARE. SI RICORDA CHE PER L’ACCESSO E’NECESSARIO LO SPID.
4. Recupero crediti formativi al 31 dicembre 2021 e Spostamento crediti formativi al 30 giugno 2022.
La CNFC con delibera del 14 dicembre 2021, ha fissato nuovi termini per il recupero e lo spostamento dei crediti formativi ECM:
- Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Cogeaps lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID.
I CREDITI POSSONO ESSERE “SPOSTATI” SOLO DAL TRIENNIO ATTUALE AL PRECEDENTE E NON E’ POSSIBILE SPOSTARE I CREDITI DAI TRIENNI PRECEDENTI A QUELLI SUCCESSIVI.
- Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014- 2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Cogeaps procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.
- La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Cogeaps può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.
5. Pensionamento.
La CNFC, con delibera del 14 dicembre 2021, ha stabilito che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Cogeaps riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale). Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio saltuario dell’attività professionale tramite il portale Cogeaps, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia all’esenzione.
6. Crediti ECM durante il periodo emergenziale (pandemia Covid-19).
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 ha introdotto all'art. 6, comma 2-ter, la norma secondo la quale "i 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale”.
Allo stato attuale, le modalità di inserimento della predetta fattispecie nel sito Co.Ge.A.P.S., non sono state ancora definite, né è pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte degli organi nazionali preposti alla formazione ECM. La Commissione Nazionale, in data 10 giugno 2020 ha sottoposto alle istituzioni governative il seguente quesito: “La Commissione Nazionale, inoltre, anche al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere la formazione e l’aggiornamento, tenuto conto che l’obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, chiede che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022”.
ATTUALMENTE NON E’ POSSIBILE STABILIRE SE I 50 CREDITI PREVISTI DI “SANATORIA COVID” PER GLI AVENTI DIRITTO, PER IL 2020, SIANO STATI, O MENO, DI FATTO REGISTRATI NEL SISTEMA PER ALCUNO.
7. Come posso iscrivermi ai Corsi ECM organizzati dall’Ordine?
Tramite il sito web dell’Ordine (www.ordinemediciroma.it) accedendo alla propria area riservata. Di seguito le mini guide per l’iscrizione ai Corsi ECM organizzati dall’Ordine sia per i professionisti iscritti all’Ordine di Roma che per gli iscritti presso altro Ordine.
Per consultare la mini guida per gli iscritti all'OMCeO di roma cliccare qui.
Per consultare la mini guida per gli iscritti ad altro Ordine cliccare qui.
8. Attesti Corsi ECM organizzati dall’OMCeO Roma.
Gli Attestati dei Corsi ECM organizzati dall’Ordine possono essere visionati e stampati direttamente dalla propria Area Riservata. I tempi per il rilascio degli stessi è normalmente previsto nel mese successivo allo svolgimento del Corso ECM.
9. Che differenza c’è tra specializzazione e disciplina?
Un medico può essere specialista in una certa branca, ma esercitare concretamente la professione in un'altra disciplina. Ad esempio, il medico di medicina generale può essere anche specialista in una determinata branca, ma se di fatto il suo lavoro consiste nella medicina generale, ecco che quando si iscrive ad un evento formativo ECM deve dichiarare la disciplina esercitata (ossia, in questo caso "Medicina Generale") essendo irrilevante l'eventuale specializzazione non esercitata. Allo stesso modo, il medico che è in possesso di più specializzazioni, ma di fatto esercita una ben determinata disciplina, quando si iscrive ad un evento formativo ECM deve dichiarare la disciplina esercitata, non potendosi riconoscere crediti contemporaneamente per due diverse discipline per lo stesso evento formativo. In buona sostanza: la specializzazione è il titolo accademico; la disciplina è il settore della medicina nel quale concretamente si presta attività lavorativa. Queste due cose possono coincidere (e allora non sorgono problemi) o possono differire (e allora, ai fini del dossier formativo, ciò che conta è la disciplina concreta e non la specializzazione posseduta).
10. Che cos'è la FORMAZIONE INDIVIDUALE?
Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione. Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario.
11. Quanti crediti si possono acquisire tramite le attività di FORMAZIONE INDIVIDUALE?
E' necessario tenere presene che per il triennio 2020/2022 i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all'estero) NON possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale (Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario - §3.1 - Attvità formative non erogate da provider) fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione. (Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario - §3.5 - Autoformazione).
12. Che cosa è l'attività di AUTOFORMAZIONE?
Consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM. L’Attività di autoformazione dà diritto ad 1 credito per ogni ora di impegno formativo autocertificato.
Per il Triennio 2017/2019 e il triennio 2020/2022 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, valutando sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
In allegato il modulo per l’Autoformazione (Allegato VIII) da compilare e trasmettere al Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie).
13. LA PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI SCIENTIFICI consente l'attribuzione di crediti ECM?
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali (Scopus, Web of Science, Web of Knowledge) maturano previa presentazione di apposita dichiarazione, il diritto al riconoscimento per singola pubblicazione di:
- 3 crediti (se primo o ultimo nome)
- 1 credito (se altro nome)
14. L'attività di tutor riconosce crediti ECM?
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM", disponendone l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019. In base a quanto disposto dal predetto Manuale, i professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest’ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie. Tali crediti non possono superare il 60% dell’obbligo formativo triennale.
15. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO/STUDIO, DI MIGLIORAMENTO E COMMISSIONI/COMITATI
16. Esiste un numero massimo di crediti ECM a distanza (FAD) che posso raccogliere per ogni anno?
No, ogni professionista può decidere di formarsi in maniera completamente Residenziale, oppure completamente a Distanza (FAD) o in modo misto. Non esistono vincoli nè sul numero dei crediti da acquisire per ciascun triennio, nè sulla tipologia RES-FSC-FAD- Blended.
17. A chi spetterà la certificazione dei crediti formativi per ciascun medico?
La certificazione della formazione continua e dell'aggiornamento è un'attività di pertinenza di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni. Per tale finalità è stato istituito il CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie): l’organismo deputato alla gestione dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, che ha il compito di trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni i dati necessari affinchè gli stessi possano certificare, al termine del triennio formativo, i crediti acquisiti da ciascun iscritto che ne faccia richiesta. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:
a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
b) Certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo.
- L'attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l'indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l'obbligo formativo nel triennio.
- Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell'obbligo formativo nel triennio.
18. Cos'è il Dossier Formativo?
Il dossier formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali.
19. Un sanitario domiciliato per un lungo periodo all'estero che rimane iscritto all'ordine provinciale dei medici è obbligato a conseguire ECM?
Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all'estero sono tenuti conseguire i crediti ECM. L'attività formativa potrà essere espletata tramite la formazione a distanza (accreditata da Provider Italiani) o frequentando corsi di formazione accreditata presso il paese ospitante, che verranno riconosciuti nei limiti previsti dalla vigente normativa.
20. Quanti crediti vengono riconosciuti al professionista sanitario che partecipa ad un evento svolto all’estero EROGATO DA UN PROVIDER ACCREDITATO ECM?
Ad un evento che si svolge all’estero accreditato dalla CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) ed erogato da un Provider ECM, vengono riconosciuti il 100% dei crediti
21. Quanti crediti vengono riconosciuti per l’attività di formazione individuale all’estero NON EROGATA DA PROVIDER ACCREDITATI DAL SISTEMA ECM?
- FORMAZIONE INDIVIDUALE svolta all’Estero presso Enti non inseriti nella LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione) in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 25 ottobre 2018 e succ. mod. (ved. Delibera CNFC del 22 aprile 2021), danno diritto al riconoscimento dei crediti nei seguenti limiti:
- Nel caso in cui nella documentazione prodotta sia indicato SOLO il numero dei crediti si applica una riduzione del 50%, fino ad un massimo di 25 crediti per ogni singolo evento;
- Nel caso in cui nella documentazione prodotta sia indicato SOLO il numero delle ore, si applica il criterio di 1 credito per ogni ora di formazione per poi riconoscere il 50%, fino ad un massimo di 25 crediti per ogni singolo evento;
- Nel caso siano riportate entrambe le informazioni si applica il criterio delle ore;
- Nel caso in cui non siano riportati né il numero dei crediti né le ore di formazione non sarà possibile attribuire crediti formativi
- FORMAZIONE INDIVIDUALE svolta all’Estero presso Enti inseriti nella LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione):
- Sono riconosciuti il 100% dei crediti formativi, fino ad un massimo di 50 crediti.
22. Possono essere acquisiti crediti ECM come docente/relatore in corsi di formazione accreditati ECM?
I docenti/relatori hanno diritto a 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva docenza in eventi o progetti formativi aziendali, entro il limite del 50% dei crediti da acquisire nel corso dell'anno solare. Le frazioni orarie che danno diritto a crediti sono uguali o superiori a 30 minuti ( mezz’ora di docenza/relazione = 1 credito ECM). I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione;Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti sopra esposti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
23. La docenza universitaria dà diritto ad esonero o al conseguimento di crediti ECM?
La docenza universitaria non dà diritto all’esonero dai crediti ECM né al conseguimento degli stessi. La normativa prevede il riconoscimento dei crediti sono nell'eventualità di docenza presso un corso accreditato ECM
24. A chi spetta il computo dei crediti?
Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine competente, che utilizzerà al termine del triennio, i dati archiviati dal CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie). Il sanitario può verificare la propria situazione rispetto all'obbligo formativo accedendo alla sezione "Anagrafe Crediti Formativi" presente sul sito del COGEAPS.
25. Cos'è il COGEAPS (CONSORZIO GESTIONE ANAGRAFICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE)?
Il COGEAPS è il Consorzio fra tutte le professioni sanitarie coinvolte nel sistema ECM che ha il compito istituzionale di gestire la banca-dati dei crediti ECM conseguiti dai professionisti sanitari italiani.
26. Quando ha inizio l’obbligo di acquisizione dei crediti ECM?
L'acquisizione dei crediti ECM è obbligatoria a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale. Tale obbligo si interrompe nei casi previsti per gli esoneri ed esenzioni che comunque sarà cura del sanitario inserire autonomamente nel proprio profilo sul sito del COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), ovvero in caso di impossibilità comunicare all'Ordine di appartenenza.
27.Obbligo formativo Medici Competenti
La certificazione, in questo caso specifico, viene rilasciata alla fine del triennio formativo dall’Ordine di appartenenza e prevede due requisiti:
- Soddisfacimento dell’obbligo Formativo ECM triennale;
- Acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell’obbligo formative del triennio nelle disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Il professionista che non abbia soddisfatto i requisiti nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell’attività di Medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell’anno successivo
28. Esoneri ed Esenzioni dell'Obbligo Formativo.
L'esonero costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale e tale diritto è esercitabile solo su istanza del professionista.
L'esenzione è un diritto esercitabile solo su istanza del professionista. Costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una normale fruizione dell'offerta formativa. I crediti acquisiti nel periodo di esenzione non sono validi ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.
Cos'è il certificato medico?
Il certificato medico è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.
Cosa significa "certificare"?
I contenuti possibili del certificato medico sono non soltanto le dichiarazioni circa lo stato di salute o di malattia, ma ogni fatto di natura tecnico-sanitaria che il medico ha potuto riscontrare direttamente nell'esercizio della sua professione (ad esempio, la sottoposizione a vaccinazioni, l'idoneità al lavoro, l'idoneità alla pratica sportiva, la salubrità degli ambienti di lavoro, ecc.). Rientrano, così, fra i contenuti possibili della certificazione medica anche fattispecie che non riguardano soltanto la salute o la malattia, ma anche eventi come la nascita o la morte, che il medico è chiamato a constatare di persona.
Quali sono i requisiti "formali" del certificato?
Il certificato deve essere privo di abrasioni e correzioni che possono far sorgere il dubbio di alterazioni o contraffazioni dell'atto. Nel caso di correzioni, devono essere indicate a chiare lettere e controfirmate dall'estensore. Inoltre il certificato deve essere redatto con una grafia chiara e comprensibile che non dia luogo ad equivoci. La terminologia e il significato del certificato deve essere intellegibile e coerente fra quanto constatato e quanto dichiarato nel certificato. La legge prevede una specifica modulistica solo per alcuni tipi di certificati (ad esempio, certificato di malattia per lavoratori privati, certificato di idoneità alla guida, ecc.).
Quali sono i requisiti "sostanziali" del certificato?
Il certificato deve riportare:il nome, il cognome, la qualifica ed eventualmente la struttura sanitaria di appartenenza del medico certificatore;le generalità del paziente o del richiedente;l'oggetto della certificazione (eventuale diagnosi e prognosi). Nel caso di certificato redatto sulla base di referti obiettivi è opportuno citarli;il luogo e la data di rilascio;la firma del medico.
E' necessario identificare il paziente tramite documento di riconoscimento?
Se fra medico e paziente sussiste un rapporto fiduciario consolidato, si deve dare per scontato che il medico conosca il paziente. Ma se il paziente non è conosciuto, è fortemente raccomandato al medico di chiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento.Infatti se il medico rilascia, anche in buona fede, un certificato col nome di una persona diversa da quella che ha realmente visitato, può essere accusato di aver agito con leggerezza emettendo un certificato che risulta falso.Quindi identificare il paziente è molto opportuno per evitare qualunque tipo di problema legale.
Cosa significa "veridicità" del certificato?
Il Codice Deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette, personalmente effettuate (ad esempio tramite la visita medica), oppure sulla base di documentazione oggettiva (ad esempio sulla base di referti oggettivi). Pertanto al medico non è concesso di redigere un certificato esclusivamente sulla base di quanto gli viene riferito dal paziente o da terzi o su fatti che egli non abbia personalmente constatato, perché questo rappresenta al limite una raccolta anamnestica, insufficiente di per sé a formulare una diagnosi certificabile. E' necessario, quindi, prestare molta attenzione a questi casi, perché è fin troppo facile per il medico esporsi al rischio di certificare qualcosa che in realtà non è veritiero.
Il medico può rifiutarsi di certificare?
Il Codice Deontologico impone al medico di rilasciare al paziente le certificazioni sul suo stato di salute. Ovviamente questo precetto va integrato con quanto detto alla risposta precedente, per cui il medico può e deve rifiutarsi di certificare fatti che egli non abbia constatato personalmente o che non siano supportati da riscontri oggettivi. Altrettanto ovviamente, il medico deve rifiutarsi di certificare fatti che egli sappia non corrispondenti al vero. Infine il medico deve rifiutarsi di certificare nei casi in cui la legge prevede che il certificato possa essere rilasciato solo da colleghi rivestiti di particolari qualifiche.
Cos'è il reato di "falso materiale" in certificazione medica?
Il reato di "falso materiale" riguarda la parte formale del certificato. Il medico risponde di questo reato quando, nella redazione del certificato, commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni o aggiunte successive, miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l'intenzionalità.
Cos'è il reato di "falso ideologico" in certificazione medica?
Il reato di "falso ideologico" riguarda la falsa rappresentazione della realtà, cioè l'attestazione per autentici di fatti non rispondenti a verità. Si tratta, quindi, di una certificazione volutamente mendace per fatti o condizioni inesistenti. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l'intenzionalità.
Il certificato "erroneo" è un reato?
Se il medico commette un errore nel certificato, ma persuaso di essere nel vero e certificando conformemente alla propria convinzione, non può essere accusato di alcun reato perché in questo caso il certificato non è falso, ma soltanto erroneo. Tuttavia è una situazione che nella realtà può essere difficile da dimostrare.
Cos'è il certificato "compiacente"?
E' il certificato che tende, con terminologia volutamente imprecisa e ambigua, ad alterare una situazione o minimizzandola o rendendola sproporzionata. E' quindi un certificato che non risponde al requisito della veridicità e quindi può integrare gli estremi di reato di falso ideologico. E' irrilevante se questo tipo di certificato sia stato redatto per venire incontro alle esigenze del richiedente. Il medico non deve mai sottrarsi al dovere di attenersi alla veridicità dei fatti.
Il certificato falso può esporre anche al rischio di essere accusati di truffa?
Sì, perché il certificato può determinare la costituzione di diritti in favore del richiedente, con possibili oneri a carico di terzi o a carico dello Stato. Pertanto una falsa certificazione può esporre anche al rischio di essere accusati di truffa.
C'è differenza fra il certificato rilasciato dal medico dipendente pubblico, dal medico convenzionato o dal medico libero professionista?
Dipende dal contesto di riferimento. In linea di principio, ogni medico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo è ugualmente idoneo a rilasciare una certificazione medica. Tuttavia leggi specifiche riservano la potestà certificativa in alcuni casi a medici in possesso di particolari qualifiche (ad esempio per la certificazione di morte, per la guida di autoveicoli, per il porto d'armi, per la sicurezza sul lavoro, per la pratica sportiva, per l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici, ecc.). Dal punto di vista giuridico, i certificati rilasciati dai medici dipendenti pubblici sono considerati "atti pubblici", in quanto il medico che li redige ha la funzione di pubblico ufficiale. Invece i certificati rilasciati dai medici convenzionati sono considerati "certificazioni amministrative", in quanto il medico che li redige ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Infine i certificati rilasciati dai medici liberi professionisti sono considerati "scritture private" in quanto il medico che li redige svolge un servizio di pubblica utilità. Queste differenze hanno rilevanza soprattutto dal punto di vista penale, perché le pene sono più severe per il falso in atto pubblico rispetto alle altre certificazioni.
Cos'è il "certificato storico"?
Il certificato storico è l'attestazione di una situazione che si è già verificata nel passato e che il medico ricostruisce sulla base di documentazione dell'epoca. Si tratta quindi di una certificazione "ora per allora". Questo tipo di certificazione è piuttosto frequente nell'ambito della medicina legale quando il medico svolge una funzione peritale, oppure quando il medico è chiamato a redigere atti aventi finalità assicurativa o previdenziale. Al contrario, un certificato "storico" non ha ragione di essere in altri contesti, come ad esempio per la certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti, perché il certificato deve essere contestuale all'accertamento della patologia e recare la stessa data dell'effettuazione della visita. Non è, quindi, consentito certificare "a posteriori": farlo esporrebbe il medico al rischio di essere accusato del reato di falsa certificazione.
Come si tutela la privacy del paziente nel certificato?
Se il certificato è richiesto dal paziente e consegnato a lui direttamente, non si pongono problemi di riservatezza. Viceversa, se il certificato viene consegnato ad una persona diversa dal richiedente, il medico deve acquisire una delega scritta che lo autorizza a rilasciare il certificato nelle mani di un terzo. E' importante ricordare che, comunque, il certificato deve essere consegnato dal medico o da un suo incaricato (ad esempio la segretaria), ma non deve essere lasciato in luoghi dove non si possa essere sicuri che il ritiro venga effettuato dal diretto interessato. Per i certificati di malattia ad uso lavorativo il medico deve evitare di indicare la diagnosi, in quanto il datore di lavoro non è tenuto a conoscerla. Fa eccezione il caso in cui sia lo stesso paziente a richiedere che la diagnosi sia espressamente indicata sul certificato, perché vuole beneficiare di permessi lavorativi speciali che il datore di lavoro può concedere solo previa conoscenza della diagnosi. In questo caso il medico è legittimato ad indicare le informazioni sulla patologia, proprio perché lo stesso paziente glielo ha richiesto.
Nel Lazio è obbligatorio il certificato di riammissione a scuola dopo 5 giorni di assenza?
Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica),rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.
Che cos'è il "Certificato Telematico"?
Dal settembre 2011 la normativa ha previsto la trasmissione dei certificati di malattia dei lavoratori dipendenti per via telematica, a cura del medico prescrittore.In buona sostanza il medico, dotato delle credenziali di accesso al sistema informatico, compila il certificato di malattia sul computer e lo invia all'INPS, evitando così il rilascio cartaceo all'assistito. Il sistema genera un numero di protocollo attribuito al singolo certificato e tramite questo numero, sia il lavoratore che la sua azienda possono prendere visione del certificato emesso.
Quali sono i medici obbligati all'invio telematico del certificato di malattia?
Prioritariamente sono i medici dipendenti del SSN (ospedalieri e di distretto) e i medici convenzionati (medici di medicina generale, di continuità assistenziale, di emergenza territoriale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni).Costoro vengono dotati dalla ASL delle credenziali di accesso al sistema e devono obbligatoriamente utilizzare la procedura telematica di certificazione.I medici che non hanno rapporti con il SSN, invece, non hanno l'obbligo tassativo di utilizzare la procedura telematica di certificazione, tuttavia anche a loro è offerta questa possibilità in quanto possono ottenere le credenziali di accesso al sistema Tessera Sanitaria dall'Ordine al seguente link http://servizionline.ordinemediciroma.it/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=Richiesta_Accreditamento_TS-18-06-2018. In definitiva, qualunque medico è messo nelle condizioni di utilizzare la procedura telematica di certificazione.
E se il sistema telematico non funziona?
I medici dipendenti e convenzionati con il SSN devono utilizzare la procedura telematica, a meno che non si presentino interruzioni o malfunzionamenti nel sistema informatico. In questi casi, essendo prioritario il dovere assistenziale, è consentito rilasciare il certificato di malattia in forma cartacea, ma è opportuno indicare sul certificato che l'utilizzo del cartaceo è dovuto al temporaneo malfunzionamento del sistema informatico (con data e ora del rilascio).
Ci sono sanzioni per il mancato utilizzo della procedura di certificazione telematica?
I medici dipendenti e convenzionati con il SSN che senza validi motivi non utilizzano la procedura telematica vengono sottoposti dalla ASL a procedimento disciplinare che può concludersi anche con la cessazione del rapporto di lavoro.I medici liberi professionisti o che comunque non hanno rapporti con il SSN, non sono soggetti a sanzioni.
Il certificato di malattia telematico riguarda tutti i lavoratori dipendenti?
Il certificato telematico è obbligatorio per tutti i lavoratori del settore privato e per la maggior parte dei lavoratori del settore pubblico.Più precisamente, sono esclusi dal certificato di malattia telematico (e quindi hanno diritto ad ottenere il certificato cartaceo) i dipendenti pubblici appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi militari dello Stato e al Corpo dei Vigili del Fuoco.
Il medico che non può o non vuole fare il certificato telematico, può delegare un collega?
Assolutamente no.Il certificato di malattia è l'atto conclusivo di una visita medica, per cui solo il medico che ha constatato l'esistenza di una patologia è tenuto a certificare quanto ha constatato, non altri.Proprio per questo motivo, se ad esempio il paziente viene visitato in ospedale sarà il medico ospedaliero che l'ha visitato ad emettere il certificato di malattia telematico, così come se viene visitato in un ambulatorio della ASL sarà il medico specialista ambulatoriale ad emettere il certificato.Non è corretto, quindi, visitare il paziente e rinviarlo al medico di famiglia per il rilascio del certificato. Del resto questo modo di fare non è mai stato corretto, nemmeno quando i certificati di malattia erano solo cartacei.
Considerazioni conclusive
Il medico deve sempre essere consapevole che ogni suo atto, per quanto semplice e apparentemente banale possa essere, è carico di implicazioni giuridiche, amministrative e deontologiche. Quindi deve prestare la massima attenzione ed il massimo scrupolo in ogni momento della propria attività, anche nell'esecuzione di atti spesso banali come la redazione di certificati medici. Che sono molto frequenti e, proprio per questo, è più alto il rischio di disattenzioni o superficialità che però possono avere conseguenze legalmente pesanti.
Per inoltrare la domanda di iscrizione posso usare la pec di un mio parente/amico/conoscente?
No. La pec deve essere personale.
La pec la fornisce l’Ordine?
Si, gratuitamente ma solo agli iscritti. Dopo che avrete ottenuto l’iscrizione, potrete chiedere una pec gratuita seguendo la procedura presente sull'homepage del sito.
Posso fare una pec temporanea per inviare la domanda di iscrizione?
Si, ci sono vari provider che la forniscono gratuitamente e temporaneamente.
Per iscrivermi all’Ordine di Roma devo avere la residenza nel comune di Roma?
Per iscriversi basta avere la residenza, il domicilio o l’attività lavorativa nel comune di Roma.
Se mi iscrivo a Roma, posso lavorare in tutta Italia?
Si, si può esercitare su tutto il territorio italiano.
Ho la carta d’identità scaduta, posso inviare comunque la domanda?
Si, la scadenza dei documenti è stata prorogata dal DL 18/2020, fino al 31 agosto 2020.
Posso allegare alla domanda, la patente o il passaporto, o altro documento?
Si.
Ho mandato la domanda di iscrizione, posso esercitare?
No bisogna aspettare di essere formalmente iscritti.
Quanto tempo passa dalla domanda all’iscrizione?
Considerato il momento di emergenza, cercheremo di iscrivere entro 15-30 gg dalla domanda MA dipende molto dai tempi di risposta delle Università per la conferma dei titoli e dal numero complessivo delle domande che pervengono .
Quando avrò il badge magnetico?
Il badge magnetico verrà consegnato a mano durante la Cerimonia per i neoiscritti.
Quali sono i tempi di attesa?
Non è possibile stimarli ad oggi.
Il badge magnetico è necessario per esercitare?
No, basta essere iscritti.
Come faccio a sapere quando sono stato iscritto?
il modo più rapido è controllare sul sito dell’Ordine a questo link: https://ricercaiscritto.ordinemediciroma.it/galileo/webgui/ricercaAlbo.xhtml
Seguirà comunicazione ufficiale
Quando dovrò pagare la tassa di iscrizione?
Ai sensi del DL cd Cura Italia, gli adempimenti amministrativi sono da espletare 15gg dopo la fine dello stato di emergenza stabilito dal consiglio dei ministri del 31.01.2020, ovvero dopo il 31.07.2020
Quali sono gli adempimenti amministrativi?
Versamento:
1) della tassa sulle concessioni governative di € 168,00;
2) marca da bollo da € 16,00;
3) delle tasse ordinistiche: € 152,55 (tassa annuale € 150,00+ tassa d'iscrizione € 2,55) oppure € 89,31 (tassa annuale importo ridotto 1 Albo € 86,76 + tassa d'iscrizione € 2,55).
Come si chiede la riduzione della tassa?
La domanda di riduzione della tassa annuale (importo tassa ridotto iscrizione 1 Albo € 86,76) potrà essere avanzata successivamente, attraverso apposite procedure informatiche.
Cos'è la ricetta medica?
La ricetta medica è un documento scritto, redatto da un medico chirurgo (ossia: laureato in medicina e chirurgia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale), che consente al paziente di ottenere dal farmacista la consegna dei medicinali che vi sono elencati.
E' valida la ricetta scritta su un normale foglio di carta?
La ricetta scritta su un comune foglio di carta (cosiddetta "ricetta bianca") è certamente valida, purchè contenga i seguenti elementi essenziali:nome e cognome del medico ed eventuale struttura sanitaria di appartenenza;nome del farmaco o del principio attivo;luogo e data di compilazione della ricetta;firma autografa del medico.Sulle ricette ripetibili non è necessario indicare il nome e cognome dell'assistito, a meno che il paziente stesso lo richieda o a meno che il medico lo ritenga indispensabile per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del paziente o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione. L'indicazione del dosaggio non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata per evitare equivoci nella dispensazione del farmaco. In ogni caso, se manca l'indicazione del dosaggio, il farmacista è tenuto a consegnare la confezione con la minor quantità possibile di principio attivo. L'indicazione della posologia è anch'essa fortemente raccomandata.
La "ricetta bianca" deve essere scritta a mano?
Non necessariamente. La ricetta può essere scritta a mano, ma anche tramite computer: l'importante è che sia chiara e leggibile, in modo da evitare fraintendimenti o equivoci per il paziente o il farmacista. Anzi, a questo scopo, è senz'altro preferibile utilizzare il computer. Quello che conta è che la firma deve sempre essere autografa e in originale.
I farmaci prescritti con questo tipo di ricetta chi li paga?
I farmaci prescritti con la "ricetta bianca" sono sempre a totale carico dell'assistito. Per ottenere farmaci a totale o parziale carico dello Stato, nei casi previsti dalla legge, è indispensabile che il medico utilizzi l'apposito modulo per la prescrizione a carico del SSN (vedi risposte seguenti).
Quali farmaci si possono prescrivere sulla "ricetta bianca"?
Tutti quei farmaci che sulla confezione recano la dicitura: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".
Quanto tempo vale la "ricetta bianca"?
La "ricetta bianca" ha validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte, salvo che per alcune categorie di farmaci (come gli ormoni o gli ansiolitici), per i quali il periodo di validità della ricetta è più breve. Entro questi limiti, quindi, la ricetta è "ripetibile" nel senso che l'assistito può continuare ad esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità. Infatti, ogni volta che viene presentata al farmacista per l'acquisto del medicinale, la ricetta viene timbrata ma poi riconsegnata all'assistito per il suo uso futuro. Tuttavia se il medico indica espressamente un numero di confezioni di medicinale superiore all'unità, la ricetta diventa "non ripetibile" e, quindi, è utilizzabile solo per quella volta.
Esistono ricette sicuramente "non ripetibili"?
I farmaci che per il loro uso continuato possono determinare stati tossici o, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute del paziente, possono essere prescritti soltanto con una ricetta "non ripetibile". In ogni caso questi medicinali recano sulla confezione la dicitura: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta".
Quanto tempo vale una ricetta "non ripetibile"?
La ricetta "non ripetibile" può essere presentata in farmacia entro trenta giorni dalla data della sua compilazione. Alla presentazione al farmacista, questi consegna il medicinale e ritira la ricetta.
Sulla ricetta "non ripetibile" va indicato il nome del paziente?
Sì, sulle ricette "non ripetibili" il medico è tenuto ad indicare il codice fiscale del paziente.
La "ricetta bianca" è prerogativa solo di alcune categorie di medici?
No, tutti gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi possono compilare la "ricetta bianca", senza alcuna distinzione.
Gli altri professionisti sanitari (infermieri, farmacisti, biologi) possono fare ricette?
No, la prescrizione di medicinali è attività tipica ed esclusiva del medico.
Cos'è la ricetta del Servizio Sanitario Nazionale?
Le leggi che disciplinano il funzionamento del SSN prevedono che il costo dei farmaci classificati in fascia A dall'AIFA sia a totale o parziale carico dello Stato. In questo caso, il medico deve necessariamente utilizzare il cosiddetto "ricettario rosa". Se il medico prescrivesse un farmaco, anche di fascia A, su una "ricetta bianca", il costo sarebbe comunque a carico dell'assistito.
Chi può usare il "ricettario rosa" per prescrivere farmaci a carico del SSN?
I medici di medicina generale convenzionati con il SSN, i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici dipendenti del SSN. Non possono, quindi, prescrivere sul "ricettario rosa" i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN. I blocchetti contenenti i moduli per la prescrizione di farmaci a carico del SSN vengono consegnati dall'Azienda Sanitaria al medico dipendente o convenzionato con il SSN ed egli ne diventa responsabile del suo uso.
I medici dipendenti e convenzionati con il SSN possono usare il "ricettario rosa" in qualunque contesto?
I medici dipendenti e convenzionati con il SSN utilizzano il "ricettario rosa" per la prescrizione di farmaci solo e soltanto nell'ambito dell'esercizio della loro attività istituzionale di medici pubblici. Ciò significa che se il medico svolge anche attività privata, in quel contesto egli non è più un "medico pubblico" bensì un medico privato e quindi non può prescrivere farmaci utilizzando il "ricettario rosa" ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta "ricetta bianca".A titolo di esempio, il medico di famiglia che svolge anche attività libero professionale, come libero professionista non può usare il "ricettario rosa", così come il medico ospedaliero che svolge anche attività libero professionale in intra o extra moenia, in quell'ambito non può usare il "ricettario rosa". Farlo significa porre a carico dello Stato il costo di farmaci prescritti in regime non istituzionale e ciò può comportare l'accusa di truffa ai danni del SSN.
Gli specializzandi e i sostituti dei medici di famiglia possono fare ricette a carico del SSN?
I medici specializzandi possono prescrivere farmaci utilizzando il "ricettario rosa" in carico al loro tutor, purchè venga apposto il doppio timbro, del tutor e dello specializzando, e la firma di quest'ultimo. Allo stesso modo i sostituti dei medici di famiglia possono utilizzare il "ricettario rosa" in carico al medico titolare, apponendo il doppio timbro, del titolare e del sostituto, e la firma di quest'ultimo. Da quanto sopra consegue che i medici in formazione specialistica e i sostituti non possono ottenere un proprio blocchetto contenente i "ricettari rosa", ma devono necessariamente far uso di quello in dotazione al loro tutor/titolare.
Riepilogando, quali tipi di ricette abbiamo analizzato finora?
La "ricetta bianca" ripetibile, quella non ripetibile e la ricetta a carico del SSN. Quest'ultima, in definitiva, è una ricetta non ripetibile che richiede l'utilizzo di un modulo specifico. E, a differenza della "ricetta bianca", è compilabile solo dai medici dipendenti o convenzionati con il SSN.
La ricetta redatta sul "ricettario rosa" deve avere gli stessi elementi essenziali della "ricetta bianca"?
In linea di principio sì, con l'aggiunta che sulla ricetta a carico del SSN deve essere indicato il nome e il cognome dell'assistito, il suo codice fiscale, il codice dell'Azienda Sanitaria di riferimento, gli eventuali codici e motivi di esenzione e l'eventuale nota AIFA pertinente. Il cittadino può anche chiedere che sul proprio nome e cognome sia apposta una etichetta adesiva per tutelare la sua riservatezza.
Come mai la ricetta a carico del SSN prevede questi elementi in più?
Perché questa ricetta non serve solo per ritirare i medicinali in farmacia, ma serve anche al farmacista per farsi rimborsare dallo Stato il costo dei medicinali forniti agli assistiti. Questa ricetta, quindi, ha anche una finalità amministrativa e contabile perchè con essa il medico pone a carico della finanza pubblica la spesa dei medicinali. Per questo motivo, la sua redazione richiede la massima attenzione ed il massimo scrupolo. Ad esempio, eventuali prescrizioni di farmaci a carico del SSN che siano ritenute inappropriate, possono essere contestate al medico da parte della Corte dei Conti.
Quindi in caso di falsità nella ricetta le pene saranno severe?
Esatto, infatti la ricetta a carico del SSN, essendo prodotta da un medico dipendente o convenzionato con il SSN, ha la natura giuridica di atto pubblico ed il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato), con pene molto severe in caso di falsità. La "ricetta bianca", invece, è una scrittura privata e quindi la sua eventuale falsità soggiace a pene meno severe, anche se comunque non certo irrilevanti. Ma non è necessario arrivare alle sanzioni penali: anche la semplice inappropriatezza della prescrizione (che non è quindi una ipotesi di falsità) espone il medico al rischio di essere accusato di danno erariale.
Ma come può una ricetta essere ritenuta falsa?
La prescrizione di un medicinale presuppone che il medico abbia visitato il paziente e abbia riscontrato l'esistenza di una patologia per la cui cura è necessario il farmaco prescritto nella ricetta. Per cui la prescrizione di un medicinale effettuata senza constatare personalmente l'esistenza di una patologia espone il medico al rischio di incorrere nel reato di falso ideologico. Ovviamente questo principio vale in senso generale, nel senso che se il medico conosce il paziente ed è a conoscenza del tipo di patologia da cui è affetto (ad esempio, una malattia cronica), può anche rilasciare la ricetta senza dover necessariamente visitare ogni volta il paziente. L'importante, però, è che il medico non rilasci mai ricette "al buio", senza essere sicuro della patologia esistente o basandosi soltanto su quanto gli viene riferito, senza aver provveduto a riscontrare oggettivamente la sussistenza della patologia.
Il farmacista può sostituire il farmaco prescritto dal medico con un altro farmaco?
No, se il medico ha indicato sulla ricetta l'avvertimento espresso "farmaco non sostituibile". Se questa indicazione non c'è, il farmacista per legge deve informare l'assistito dell'eventuale esistenza di un farmaco equivalente (cosiddetto "generico") avente il medesimo principio attivo e l'assistito può acconsentire di ricevere il medicinale equivalente al posto di quello di marca. Se però l'assistito si rifiuta di ottenere il medicinale equivalente e pretende comunque il farmaco di marca, oppure se il medico ha indicato che la sua prescrizione non è sostituibile, l'assistito è tenuto a pagare la differenza fra il costo del farmaco equivalente (coperto dallo Stato) e il costo del farmaco di marca.
Il farmacista può consegnare in caso di urgenza dei medicinali che sarebbero concedibili solo dietro presentazione di ricetta medica, senza tuttavia che l'assistito abbia la ricetta?
Sì, la legge prevede che in caso di estrema necessità e urgenza il farmacista possa consegnare all'assistito, anche in assenza di prescrizione medica, i farmaci che di norma avrebbero bisogno della ricetta medica.
Quali sono queste situazioni di estrema necessità ed urgenza?
Per esempio quando l'assistito, dimesso il giorno precedente dall'ospedale, richiede al farmacista un cortisonico iniettabile mostrando la documentazione ospedaliera che raccomanda il trattamento con quel tipo di farmaco. Oppure quando il paziente chiede al farmacista un farmaco per il quale è già presente in farmacia una ricetta non anteriore a sei mesi, con la stessa prescrizione. Il farmacista deve, comunque documentare in apposito registro questi casi eccezionali.
Esistono altre tipologie di ricette mediche, oltre a quelle fin qui esaminate?
Sì, esiste la ricetta "limitativa" e la ricetta per i farmaci stupefacenti.
Cos'è la ricetta "limitativa"?
E' la ricetta che contiene la prescrizione di medicinali la cui utilizzazione è limitata all'ambiente ospedaliero e che riportano sulla confezione la dicitura: "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico". E' pure una ricetta "limitativa" quella che prescrive farmaci vendibili al pubblico, ma solo dietro piano terapeutico di centri ospedalieri o di particolari categorie di medici specialisti. Infine è anche una ricetta "limitativa" quella che riguarda medicinali utilizzabili esclusivamente dal medico specialista durante la visita ambulatoriale.
Cos'è la ricetta per i farmaci stupefacenti?
E' la ricetta che contiene la prescrizione di medicinali per i quali la legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede specifiche modalità di distribuzione e di prescrizione. Si tratta di farmaci a base delle seguenti sostanze: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone e ossimorfone che vengono impiegati per il controllo del dolore in pazienti affetti da patologie gravi.
I farmaci stupefacenti, quindi, vanno prescritti in un modo specifico?
Sì, la legge prevede l'utilizzo di uno speciale ricettario di colore rosso distribuito dalla ASL. La ricetta ha validità per trenta giorni e deve contenere l'indicazione di una posologia adeguata ai trenta giorni di cura. La ricetta deve essere compilata in triplice copia: il medico consegna all'assistito due copie (una per l'assistito stesso e una per il farmacista) mentre la terza viene conservata dal medico. Su questa ricetta il medico deve apporre il proprio timbro con l'indicazione del suo nome e cognome e del suo indirizzo e numero di telefono professionale.
I farmaci stupefacenti possono essere prescritti solo da alcune categorie di medici?
No, tutti i medici sono abilitati a prescrivere i farmaci stupefacenti, ma esclusivamente tramite l'apposito ricettario distribuito dalle ASL che ogni medico, quindi, è tenuto ad avere. Anzi, il medico che si rifiuta di prescrivere i farmaci stupefacenti, nonostante che vi siano le condizioni per farlo, accampando la scusa di essere sprovvisto del ricettario specifico, compie un atto contrario ai suoi doveri deontologici di assistenza e cura delle persone e, quindi, è sanzionabile da parte dell'Ordine.
I farmaci stupefacenti sono a carico dello Stato o del cittadino?
Se vengono prescritti da un medico pubblico (dipendente o convenzionato con il SSN) seguono le regole dei farmaci prescritti con la ricetta "rosa" e quindi sono a carico totale o parziale dello Stato; se invece vengono prescritti da un medico libero professionista, seguono le regole dei farmaci prescritti con la ricetta "bianca" e quindi sono a carico del cittadino.
Ci sono regole specifiche per gli odontoiatri?
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione. Questo significa che possono prescrivere alcune classi di farmaci più comunemente necessari alla professione odontoiatrica, quali gli analgesici-antinfiammatori, gli anestetici locali, gli antibiotici attivi sulla flora patogena del cavo orale. A contrario, all'odontoiatra non compete la prescrizione di farmaci per la terapia di malattie non odontoiatriche. Tutto questo vale per i casi normali, nel senso che in caso di emergenze che potrebbero verificarsi nell'attività odontoiatrica e che possono comportare danno grave o imminente pericolo di vita per il paziente, è senz'altro consentito all'odontoiatra l'uso e la prescrizione di farmaci di emergenza. La prescrizione di farmaci da parte degli odontoiatri liberi professionisti deve necessariamente avvenire su "ricetta bianca" (con costo a carico dell'assistito), mentre gli odontoiatri dipendenti del SSN o specialisti ambulatoriali interni possono prescrivere i farmaci in fascia A sul ricettario del SSN.
Considerazioni conclusive
I farmaci non sono mai assolutamente innocui e quindi la loro prescrizione deve essere attentamente ponderata dal medico, in relazione alle effettive necessità del paziente. Per questo è necessaria la massima attenzione e la massima diligenza nella prescrizione di farmaci, così come è dovere deontologico del medico informare adeguatamente il paziente sulle modalità di uso e somministrazione del farmaco, onde evitare rischi per la sua salute. A maggior ragione quando si prescrivono farmaci a carico del SSN, perché in questo caso il medico di fatto pone a carico della finanza pubblica il costo dei medicinali e, in caso di errori o prescrizioni inappropriate, ne risponde anche davanti alla Corte dei Conti.
È obbligatorio per i professionisti Medici/Odontoiatri dotarsi del POS per ricevere i pagamenti a seguito di prestazioni sanitarie?
Sì il Decreto Legge del 18.10.2012 n. 179 (c.d. Decreto Sviluppo bis) “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” all’art. 15, comma 4, prevede che “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.”
Qual è l’importo minimo?
Il Ministero della Sviluppo Economico, con Decreto Ministeriale emanato il 24.01.2014, ha ribadito l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro disposti a favore dei professionisti per le prestazioni professionali.
È obbligatorio per i pazienti pagare con moneta elettronica?
No il paziente può comunque scegliere di pagare con altri mezzi.
1 Ci sono dei fac simile di informativa, consenso e registro del trattamento? (Aggiornate al 3/12/2019)
Si. Sono nella sezione Modulistica/Privacy, raggiungibile dall’home page del sito o cliccando qui.
2 Come mi devo comportare e cosa devo fare per ottemperare alla nuova legge sulla privacy, nel caso di studio monoprofessionale? (Aggiornate al 3/12/2019)
Gli studi monoprofessionali sono sottoposti, come gli altri, al Regolamento per la Privacy (GDPR n. 2016/679). Gli adempimenti necessari, anche per lo studio monoprofessionale, sono l’identificazione dei soggetti titolari dei dati ed interessati al trattamento effettuato; la predisposizione di un’adeguata informativa; la raccolta del consenso, laddove necessario sulla base della normativa di settore applicabile; l’istituzione del Registro dei trattamenti; l’elaborazione di una procedura per fronteggiare l’eventuale fase patologica di ipotesi di violazione della privacy dei pazienti (“fase patologica”).
3 Come devo conservare i dati dei pazienti? (Aggiornate al 3/12/2019)
In caso di documenti cartacei, gli stessi vanno conservati in apposito spazio (armadietto ignifugo e non accessibile liberamente); riguardo ai dati conservati su PC: occorre rispettare i parametri di sicurezza previsti in via generale per la conservazione telematica dei dati stessi, a prescindere dalla loro intrinseca natura (in caso di rete wi-fi: modificare la chiave di accesso fornita dal gestore; modificare periodicamente la password di accesso al computer; effettuare periodicamente l'aggiornamento dei sistemi di protezione, ecc.).
4 Come mi devo comportare in caso di trattamento dei dati di minori? (Aggiornate al 3/12/2019)
Il consenso per la cura del minore deve essere prestato da coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore stesso. Nel caso di impossibilità a prestare il consenso da parte di uno dei due genitori, il consenso viene prestato dall'altro. Non è necessario, pertanto, differenziare le ipotesi di genitori coniugati o non coniugati, separati o divorziati, oppure che hanno l'affidamento congiunto. Un punto merita particolare attenzione: in caso di minore, al medico compete la decisione clinica che va adottata solo dopo aver tenuto conto dell'opinione di entrambi i genitori (a maggior ragione se i genitori sono separati o addirittura divorziati) e, ove possibile, della volontà del soggetto.Di seguito un documento dell'ENPAM (il GDPR non ha introdotto, sul punto, particolari novità).
Titolarità a prestare il consenso informato in medicina in caso di minori
Dalla nascita alla maggiore età, tranne i casi di emancipazione e alcune altre situazioni specificatamente previste dalla legge, gli atti relativi al minore per i quali è necessaria la capacità di agire vengono compiuti dai genitori in quanto titolari della potestà genitoriale (art. 316 c.c.), in comune accordo o dal tutore. Se uno dei genitori non può esercitare la potestà a causa di lontananza, di incapacità, o di altro impedimento, la potestà è esercitata in modo esclusivo dall’altro genitore (art. 317 c.c.).In caso di minore al medico compete la decisione clinica che va adottata solo dopo aver tenuto conto dell'opinione di entrambi i genitori (a maggior ragione se i genitori sono separati o addirittura divorziati) e, ove possibile, la volontà del soggetto.In particolare: prima dei 6-7 anni un bambino non può esprimere un consenso autonomo tra i 7 e i 13 anni un bambino in qualche misura può essere coinvolto nel consenso, anche se è necessario e prevale quello dei genitori dopo i 14 anni (secondo gli ultimi orientamenti si scende a 12 anni per certe situazioni e anche a meno se capaci di discernimento) il bambino dovrebbe essere prioritariamente coinvolto anche se il consenso compete legalmente ai genitori (art.2 CC con la maggiore età si acquisisce la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa).In caso di dissenso su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice (Tribunale per i Minorenni) indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.In caso di urgenza e necessità, il dissenso dei genitori non deve condizionare l'operato del medico: nei casi in cui vi sia difformità fra la decisione del medico e la potestà del genitore o del tutore di rifiuto alle cure, per il diritto alla vita del minore o dell'incapace, il medico, non potendosi sostituire a lui, ha il dovere di informare il giudice competente perché adotti i provvedimenti di urgenza e solo nel caso di impossibilità di un intervento del magistrato, il medico potrà e dovrà agire sulla base dello stato di necessità.Se il padre e la madre rifiutano un trattamento, ma il figlio la pensa diversamente, secondo la legge l'intervento che non riveste un carattere di urgenza deve essere rimandato finche' il minore non avrà compiuto i 18 anni.
Figli minori di genitori non coniugati
In generale nel nostro ordinamento (art. 317 c.c.) la potestà spetta al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale. Tuttavia, se il riconoscimento del figlio naturale è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetterà ad entrambi congiuntamente qualora siano conviventi; se i genitori non convivono fra loro l’esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive e se il minore non convive con alcuno di essi, la potestà spetta al primo dei genitori che ha effettuato il riconoscimento.In generale, il consenso alle cure dei figli minori naturali riconosciuti (nati cioè fuori del matrimonio) deve essere prestato dal genitore che ha riconosciuto il minore e/o che sia con lui convivente.
Figli minori di genitori separati o divorziati
Dal 10 marzo 2006 (legge 54/2006 e in precedenza legge 149/2001) è entrata in vigore la legge sull’affidamento condiviso: la nuova normativa prevede l’affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori come ipotesi residuale ed eccezionale. La regola è quella dell’ affidamento condiviso, con esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genito-ri, per cui: in caso di affidamento condiviso il consenso alle cure può essere validamente prestato da entrambi i genitori congiuntamente o disgiuntamente, avendo essi la piena potestà genitoriale; le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti la salute, devono essere assunte di comune accordo dai genitori ed in caso di contrasto la decisione è rimessa al Giudice; in caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, il consenso alle cure dovrà essere prestato dal genitore affidatario, fermo restando che è opportuno coinvolgere nell’acquisizione del consenso alle cure del minore anche il genitore separato o divorziato non affidatario.
Figli di genitori deceduti o che non possono esercitare la potestà
In questo caso si apre d’ufficio la tutela: il Tribunale per i Minorenni nomina un tutore ed è a costui che deve essere richiesto il consenso alle cure da eseguirsi sul minore (art. 343 c.c.).
5 Chi deve conservare l’informativa e il consenso firmati? (Aggiornate al 3/12/2019)
Sia il consenso che l’informativa è bene che siano sottoscritte dal paziente e conservate dal medico.
Le copie, se richieste, possono sempre essere consegnate al paziente.
La conservazione è necessaria affinchè il medico possa dare prova di aver fornito al paziente tutte le informazioni necessarie e di averne acquisito il consenso.
6 Chi è il titolare del trattamento dei dati in uno studio medico associato? (Aggiornate al 3/12/2019)
Il titolare del trattamento dei dati in uno studio medico associato è, in relazione ai dati personali dei propri assistiti, ciascuno dei sanitari associati.
Se i dati sono (in parte o in toto) trattati anche dagli altri colleghi, costoro debbono essere nominati responsabili del trattamento o autorizzati, a seconda dei casi (avendo il responsabile un margine di discrezionalità operativa maggiore).
7 Nella informativa, quale indirizzo va indicato? (Aggiornate al 3/12/2019)
Gli indirizzi da indicare sono quelli del titolare del trattamento (o della struttura), cui l'interessato può rivolgere le comunicazioni indicate nel vademecum, a tutela del corretto trattamento dei propri dati personali.
8 Il consenso al trattamento dei dati va firmato anche se il medico/odontoiatra non conserva copia dei referti? (Aggiornate al 3/12/2019)
Anche se il medico non possiede copia dei referti, ha in ogni caso effettuato dei trattamenti di dati personali dell'interessato (nome, cognome, codice fiscale, ecc.); pertanto e conseguentemente, è in ogni caso necessario che l'interessato presti formalmente il proprio consenso a tali tipologie di trattamenti di dati personali, pur in assenza di una conservazione, da parte del medico, di copia dei referti.
9 In quanto aggregazione di medici siamo tenuti ad adeguarci alla nuova normativa privacy anche con la nomina del DPO? (Aggiornate al 3/12/2019)
In quanto "aggregazione di medici", non è giuridicamente tenuta alla nomina di un DPO.
L'ipotesi prospettata, in effetti, non rientra tra quelle di cui all'art. 37 GDPR.
Tanto premesso, occorre sottolineare come la designazione obbligatoria di un DPO potrà essere prevista anche in casi ulteriori in base alla legge nazionale o al diritto comunitario.
Sotto il profilo dell'opportunità, poi, può risultare utile procedere alla designazione di un DPO su base volontaria.
Concludendo, in sintesi: la nomina non è - allo stato - obbligatoria; è tuttavia altamente consigliata.
10 Il Registro attività dei trattamenti va compilato giornalmente? (Aggiornate al 3/12/2019)
Il Registro dei trattamenti contiene l'elencazione delle attività espletata dalla struttura che hanno ad oggetto il trattamento dei dati personali.
Va compilato una tantum, e modificato solo in caso di nuovi trattamenti forniti dalla struttura.
E' una sorta di "carta dei servizi" sotto il punto di vista della privacy.
11 La chiamata dei pazienti che aspettano in sala d'attesa va effettuata con numeretto anche se parliamo di uno studio medico privato con un solo specialista? (Aggiornate al 3/12/2019)
Occorre effettuare una anonimizzazione delle chiamate anche nell'ipotesi prospettata. In maniera sintetica: le persone presenti in sala - a meno che non si conoscano già - non devono avere la possibilità di apprendere i dati personali (tra cui vanno annoverati in primis nome e cognome) delle altre persone in attesa.La PEC è necessaria solo quando occorre - in adempimento di altri obblighi di legge - provare l'invio della missiva.
Quale tipologia di Studi deve richiedere l’Autorizzazione per poter esercitare nella Regione Lazio? (Aggiornata al 4/12/2019)
Quali sono le attività non invasive, il cui esercizio non è sottoposto alla richiesta di autorizzazione alla Regione Lazio? (Aggiornata al 4/12/2019)
Gli studi di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta sono sottoposti all’autorizzazione alla Regione Lazio? (Aggiornata al 4/12/2019)
La ricetta dematerializzata che prescrive Cannabis, può essere inviata tramite PEC direttamente dal medico prescrittore al farmacista?
La trasmissione della ricetta dematerializzata tramite PEC dal medico alla Farmacia, non è possibile per una serie di motivi.
In primo luogo, per redigere le ricette dematerializzate è indispensabile utilizzare il programma del Ministero dell’Economia e Finanza https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/
In secondo luogo, la PEC è uno strumento digitale previsto dal CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale, per le comunicazioni tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese e viceversa. Non è previsto dalla normativa vigente in materia di digitalizzazione l’impiego della PEC tra soggetti diversi.
Inoltre, l’invio direttamente al farmacista, non garantirebbe che lo stesso invio non sia stato fatto a più farmacie, con le conseguenze relative per tali mancate garanzie.
Va ricordato, altresì, che l’invio del “promemoria” dematerializzato della ricetta elettronica alla casella di posta personale indicata dal paziente al medico, deve essere in forma di allegato, è protetto con tecniche di cifratura e deve essere accessibile tramite una credenziale consegnata separatamente al diretto interessato per la tutela dei dati personali.
Infine, Per quanto riguarda la dispensazione di medicinali a base di sostanze stupefacenti, sono previste dall’art. 45 del D.P.R. 309/90 alcune disposizioni aggiuntive in base all’inclusione dei medicinali nelle diverse sezioni della tabella dei medicinali. In particolare, il comma 4 del citato articolo 45 prevede: “La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’art. 60”. La ricetta, all’atto della dispensazione del medicinale, deve essere ritirata da parte del farmacista e conservata per due anni (art. 45, comma 5, del D.P.R. 309/90).
Quale tipologia di Studi deve richiedere il rinnovo dell’Accreditamento? (Aggiornata al 4/12/2019)
Il rinnovo dell’Accreditamento deve essere richiesto da tutte quelle strutture che sono convenzionate con la Regione.
Quanto dura il rinnovo dell’Accreditamento? (Aggiornata al 4/12/2019)
Il rinnovo è valido per la durata di cinque anni
Nel caso di strutture Accreditate quanti mesi prima va inviata la domanda? (Aggiornata al 4/12/2019)
In questi casi il modulo va inviato sei mesi prima della scadenza
Quali strutture sono iscritte nell’Allegato 1 del DCA U00230 Regione Lazio del 07.06.2018? (Aggiornata al 4/12/2019)
Nell’allegato 1 del DCA U00230 sono inserite tutte le strutture che non hanno ancora effettuato il rinnovo, tuttavia può capitare che ci siano degli errori
Quali strutture sono iscritte nell’Allegato 2 del DCA U00230 Regione Lazio del 07.06.2018? (Aggiornata al 4/12/2019)
Nell’Allegato 2 del DCA U00230 sono inserite tutte le strutture che hanno inviato il modulo.
Quali sono le strutture che non devono rinviare il modulo? (Aggiornata al 4/12/2019)
Il modulo non deve essere inviato nuovamente dalle strutture iscritte nell’Allegato 2 che nella loro penultima riga trovano la voce: “Documentazione Ultimata”.
Per quale motivo tutte le altre dell’Allegato 2 devono inviare nuovamente il modulo? (Aggiornata al 4/12/2019)
Devono inviarlo nuovamente perchè evidentemente o non hanno riempito tutti i campi obbligatori o non li hanno riempiti nel modo corretto.
È possibile chiedere il rinnovo dell’Accreditamento in anticipo? (Aggiornata al 4/12/2019)
Sì, ma in questi casi va inviato di nuovo il modulo della richiesta
È obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale per poter essere ammessi alle scuole di specializzazione in medicina?
L’art. 2 del D.M. n.130 del 10.08.2017, testualmente recita: “(...) Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l’inizio delle attività didattiche delle scuole (...)”.
Non è pertanto, previsto l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale.
È obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale per lo specializzando che vuole svolgere altri tipi di attività lavorativa?
Per svolgere qualsiasi atto medico, è indispensabile essere iscritti all’Albo professionale.Pertanto, lo specializzando, dovrà necessariamente iscriversi se intende svolgere le attività professionali consentite dal contratto di specializzazione e dal D. Lgs. 368/99 (art. 40 c. 1) ovvero:
- servizio di continuità assistenziale (guardia medica);
- sostituzioni medico di medicina generale;
- guardie turistiche.
L’iscrizione all’Ordine è consigliata?
L’iscrizione è, però, fortemente consigliata per non rischiare di incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione, in quanto secondo unanime giurisprudenza sussiste la responsabilità penale dello specializzando anche durante il corso di formazione specialistico (tra le altre, Cass. Pen., IV sez., n. 6981 del 22.02.2012; Cass. Pen. - Sez. IV, n. 32901/2004; Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, 1 agosto 2008, n. 32424; Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, 16 febbraio 2010, n. 6215; Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, 1 giugno 2007, n. 21594; Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, 24 novembre 1999, n. 13389).
Ne deriva che il testuale dato normativo (art. 2 D.M. n. 130 del 2017), che non prevede l’obbligo di iscrizione, mette il medico in formazione specialistica in una posizione rischiosa, in caso di evento avverso.
In tal senso, si è anche espressa la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, che più volte ha chiesto al Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca di inserire tra i requisiti obbligatori per l’ammissione alle scuole di specializzazione, l’iscrizione all’Albo dei Medici.
Peraltro, è opportuno sottolineare che il contratto di formazione specialistica prevede che l’azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provveda alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture (art. 6, comma 4).
D’altro canto, dal punto di vista della assicurazione personale per la responsabilità professionale dello specializzando, l’assicurazione può non garantire la copertura in assenza di iscrizione all’Ordine dei Medici.
Chi può aderire alla Causa di Rimborso?
- Causa medici specialisti 1982/1991 La Direttiva Comunitaria del 1982 (82/76 CEE) e la Corte di Giustizia Europea (sentenze del 25/02/1999 e del 03/10/2000), hanno condannato l'Italia per non aver riconosciuto la giusta remunerazione ai medici che hanno iniziato a frequentare il corso di specializzazione tra gli anni 1982 -1991. In Italia è stata recepita solo nel 1991, con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257, che ha stabilito per gli specializzandi iscritti a partire dall'anno accademico 91/92 l'importo di Euro 11.103 per ogni anno di specializzazione. Nulla è stato riconosciuto in favore dei medici immatricolatisi alla specializzazione negli anni accademici che vanno dall'82/83 al 90/91. I medici che si sono immatricolati alla specializzazione nei suddetti anni possono effettuare una causa presso il Tribunale Civile di Roma, per richiedere il risarcimento derivante dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie, circa 11.000 euro per ogni anno di specializzazione più interessi e rivalutazione monetaria (quindi fino a 30.000 euro per anno ).
- Causa medici specialisti 1993/2006 In seguito al mancato recepimento delle direttive comunitarie 93/16/CEE, e successive, i medici che hanno frequentato il corso di specializzazione prima del 2006 hanno ingiustamente percepito solamente una borsa di studio di appena 11.000 Euro annui lordi, senza alcun diritto a maternità e malattie, con il divieto di svolgere ogni altro lavoro e senza precise garanzie sulla qualità della formazione specialistica, a differenza di quanto avviene dal 2007 in poi.Pertanto con una causa presso il Tribunale civile di Roma, i medici immatricolati alla specialità dal 1993/94 al 2006 che hanno percepito la borsa di studio possono richiedere le differenze retributive (parametrate alle borse in vigore dal 2006/2007), gli oneri contributivi ed assistenziali oltre rivalutazione ed interessi maturati.
Chi non può più aderire al ricorso pur avendone i requisiti?
L'aver effettuato una precedente domanda può in taluni casi essere ostativo ma anche qui è necessario valutare il singolo caso. La questione dei medici specialisti attraversa più di un ventennio e le impostazioni date alle domande nel corso del tempo sono radicalmente cambiate.
Per i medici specialisti 82/91 l'attività lavorativa preclude la proposizione della domanda?
L'attività lavorativa non preclude la possibilità di inoltrare la domanda poiché all'epoca non vi era alcuna normativa che lo vietava.
Per i medici specialisti 93/06 l'attività lavorativa preclude la proposizione della domanda?
Si , perché la normativa in vigore dal 1991 e le successive modifiche prevedono che l'attività lavorativa sia incompatibile con la borsa di studio, quindi il medico che lavorava non ha avuto alcun pagamento su cui calcolare le differenze o la contribuzione ai fini previdenziali.
1 Quanto è l’importo della tassa annuale?
Attualmente, la tassa annuale per l’iscrizione è pari ad:
- € 180,00 per l’iscrizione ad un solo Albo (dettaglio importo richiesto: € 156,48 quota di competenza dell’Ordine e € 23,52 quota di competenza della FNOMCeO);
- € 270,00 per l’iscrizione sia all'Albo dei Medici Chirurghi che all'Albo degli Odontoiatri (dettaglio importo richiesto: € 246,48 quota di competenza dell’Ordine e € 23,52 quota di competenza della FNOMCeO).
2 Come posso pagare la tassa annuale?
Esclusivamente tramite il sistema di riscossione PagoPA (non sono ammessi pagamenti in contanti, bollettini postali semplici compilati a mano o no pagoPA pagati online, bonifici bancari fuori nodo pagoPA), avendo a disposizione l’avviso di pagamento presente nell’area riservata del sito ed inviato dall’Ordine a mezzo PEC o per posta all’indirizzo dichiarato valido per l’inoltro della corrispondenza, esclusivamente a coloro i quali ancora non abbiano adempiuto all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC).
Pagamento avvisi pagoPA tramite CANALI TELEMATICI:
- Sito web dell’Ordine www.ordinemediciroma.it, clicca sul pulsante con il logo PagoPA (presente in homepage, in alto a destra), oppure digita direttamente l’indirizzo web https://roma.ordinemedici.plugandpay.it e accederai al nodo centralizzato dei pagamenti verso lePP.AA. Seleziona, nella parte SERVIZI SENZA REGISTRAZIONE, AVVISO DA PAGARE PREDETERMINATO e inserisci il codice Avviso presente sull’Avviso di pagamento inviato e sempre reperibile anche nell’Area riservata, per cercare la tassa annuale. Verranno successivamente proposti vari strumenti di pagamento: carta di credito o debito sui principali circuiti (Visa, MasterCard, etc.), bonifico bancario utilizzando anche il circuitoMyBank, PayPal o SatisPay se si dispone di un relativo account o tramite i canali online di PosteItaliane.
Terminato il pagamento online la procedura rilascerà una ricevuta telematica (RT), riportante i dati della transazione eseguita;
- APP dell’Ordine A.M.O.ROMA (App Mio Ordine Roma), scaricabile sugli store Google ed Apple, che permette l’accesso alla pagina dei pagamenti plugandpay riservata all’Ordine;
- Propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA (non tutti i circuiti bancari hanno al momento aderito al sistema PagoPA - Per verificare se la tua banca ha aderito puoi consultare https://www.cbill.it/avvisi-pagopa). Per eseguire il pagamento tramite la tua home banking dopo aver eseguito l’accesso, ricerca la sezione relativa ai pagamenti CBILL/PagoPA e avendo a disposizione l’Avviso di pagamento inviato, inserisci i dati in esso riportati, relativi al codice Azienda/CBILL (2Z653) oppure la denominazione attribuita all’Ordine in fase di censimento (ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI DELLA PROV DI ROMA), il codice Avviso e l’importo.
ATTENZIONE! A SECONDA DEL PSP UTILIZZATO LA RICERCA DELL’ENTE CREDITORE VIENE ESEGUITA IN MODO DIVERSO:
a) ATTRAVERSO IL CODICE AZIENDA/CBILL DAL CIRCUITO INTERBANCARIO che per all’Ordine è 2Z653;
b) OPPURE RIPORTANDO ESATTAMENTE LA DICITURA ATTRIBUITA ALL’ORDINE IN FASE DI CENSIMENTO OSSIA:“ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI DELLA PROV DI ROMA”
- APP IO scaricabile sugli store Google ed Apple, andando nella sezione Portafoglio, Paga un avviso, inquadrando il QR code presente sull’Avviso di pagamento inviato e sempre reperibile anche nell’Area riservata, o inserendo a mano i dati Codice Avviso e Codice Fiscale EnteCreditore, anch’essi presenti sull’Avviso di pagamento inviato e sempre reperibile anche nell’Area riservata.
Pagamento avvisi pagoPA tramite CANALI FISICI:
- Uffici Postali utilizzando il bollettino PA presente in calce all’avviso di pagamento.
ATTENZIONE: non è possibile effettuare il pagamento attraverso un bollettino in bianco postale no PagoPA compilato a mano o attraverso canali online diversi da quelli indicati inqueste FAQ. Non è possibile garantire la corretta riconciliazione contabile dei pagamenti che dovessero pervenire in queste modalità;
- Mooney (ex Sisal/Banca5), Lottomatica abilitati che espongono il logo PagoPA.
Per ricercare i punti Mooney consultare il sito: https://www.mooney.it/servizi/pagamenti/multe-e-tributi/pagopa scegliendo dal menù a tendina la località ed il servizio interessati;
- Banche e gli altri Prestatori di Servizi di pagamento (PSP) aderenti al PagoPA, tramite gli altri canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: sportello fisico, ATM).Per verificare i servizi di pagamento posti a disposizione dai PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) aderenti consultare le pagine: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
3 Cosa succede se non pago la tassa annuale entro la scadenza indicata?
Le viene recapitato un sollecito di pagamento entro la fine dell'anno. L'importo dovuto in caso di invio del sollecito di pagamento è maggiorato delle spese amministrative pari al 10% dell'mporto della tassa da versare. In caso di reiterato mancato pagamento, anche dopo le attività amministrative previste per il recupero del credito, si attiveranno le procedure di cancellazione dall’Ordine per morosità, con conseguente impossibilità di esercitare la professione.
4 Il pagamento della tassa annuale è dovuto anche in caso di decesso del sanitario?
Sì, ad eccezione dei sanitari il cui decesso sia avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento della tassa posta a ruolo.
5 Il pagamento della tassa annuale è dovuto in caso di richiesta di cancellazione dall’albo in corso d’anno?
Si.
6 In caso di trasferimento ad un altro Ordine provinciale, a chi devo versare la tassa annuale?
In caso di cancellazione dall’Ordine:
- entro il mese di gennaio, la tassa è dovuta al nuovo Ordine;
- dal mese di febbraio in poi, all’Ordine di provenienza.
7 Ho necessità di avere l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa annuale.
Può essere richiesta tramite l’invio di una semplice e-mail all'indirizzo protocollo@pec.omceoroma.it.
8 Chi ha diritto alla riduzione della tassa annuale?
La riduzione della tassa annuale (www.ordinemediciroma.it, alla sez. Amministrazione Trasparente – Atti generali − Atti amministrativi generali) è prevista solo per:
- i neo laureati, iscritti e laureati da meno di tre anni e con reddito personale inferiore ad € 26.105,00. La riduzione in caso di presenza di ambedue i requisiti è del 50% della quota di competenza dell'Ordine e quindi, attualmente, l’importo della tassa annuale è pari ad € 101,76;
- gli ultra 75enni con reddito complessivo annuo lordo inferiore ad € 30.000,00. La riduzione della tassa è di € 30,00 della quota di competenza dell'Ordine.Pertanto, attualmente, la tassa annuale è pari ad € 150,00 se iscritti ad un solo Albo e € 240,00 se iscritti sia all'Albo dei Medici Chirurghi che all'Albo degli Odontoiatri.
9 Come posso ottenere la riduzione della tassa annuale prevista dal regolamento in materia (www.ordinemediciroma.it, alla sez. Amministrazione Trasparente - Atti generali)?
Per gli anni successivi al primo, avendo sempre i requisiti come da Regolamento la riduzione della tassa annuale deve essere eseguita entro e non oltre il 31/12 dell’anno antecedente a quello di riferimento della tassa alla quale si vuole ottenere la riduzione, accedendo alla propria Area riservata presente sul sito internet dell’Ordine o alla App A.M.O. Roma.
10 Non ho presentato la domanda di riduzione della tassa annuale entro la scadenza regolamentare del 31 dicembre (www.ordinemediciroma.it, alla sez. AmministrazioneTrasparente - Atti generali). Cosa posso fare?
Deve pagare l’importo della tassa intero, in quanto non è possibile acquisire domande presentate fuori termine.
11 Chi può chiedere l'esonero del pagamento della tassa?
Solo gli Iscritti che versino in grave stato di salute o invalidità (anche temporanea) e che abbiano un reddito lordo complessivo inferiore ad € 30.000,00. Deve essere presentata apposita domanda corredata della documentazione comprovante i requisiti previsti dal Regolamento (www.ordinemediciroma.it, sez. Amministrazione trasparente – Atti amministrativi generali).
12 Cosa succede se non pago la tassa annuale?
Dopo aver esperito le attività amministrative per il recupero del credito tramite legale, si attiveranno le procedure di convocazione dell’iscritto presso la sede dell’Ordine, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46 e s.m.i..
In caso di mancato riscontro e/o mancata estinzione del relativo debito si procederà alla cancellazione per morosità del sanitario dall’albo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d), del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46 e s.m.i.. e di conseguenza non si potrà esercitare la professione.
L’attivazione delle procedure di cancellazione per morosità nel pagamento della tassa comporta il pagamento oltre che delle annualità dovute, anche degli importi relativi alle spese amministrative ed i diritti per la notifica dei relativi atti che verranno recapitati anche tramite Ufficiale Giudiziario.
13 Cosa succede se non si fornisce riscontro alla convocazione?
In caso di mancato riscontro e/o mancata estinzione del relativo debito si procederà alla cancellazione per morosità del sanitario dall’albo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d), del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46 e s.m.i.. e di conseguenza non si potrà esercitare la professione.
14 Dopo essere stato cancellato per morosità, posso iscrivermi nuovamente agli Albi professionali tenuti dall'Ordine (o altro Ordine Provinciale)?
Sì, ma solo dopo aver versato gli importi dovuti per le annualità non pagate, ossia eliminando la causa che ha determinato la cancellazione per morosità dall’Albo professionale.
15 Sono in pensione/non esercito più l'attività professionale, devo pagare la tassa annuale?
Sì, finché si rimane iscritti all’Albo professionale la tassa annuale è dovuta. Se non si ha più interesse ad essere iscritto all’Albo professionale si deve chiedere formalmente la cancellazione con apposita domanda in bollo da presentare presso gli uffici Albi dell’Ordine.
IL SISTEMA DI PAGAMENTO PagoPa E’ IL SISTEMA DI RISCOSSIONE OBBLIGATORIO PER TUTTE LE PP.AA. DAL 01/01/2019.
1) Come posso pagare la tassa annuale?
Esclusivamente tramite il sistema di riscossione PagoPA (non sono ammessi pagamenti in contanti, bollettini postali semplici compilati a mano o no pagoPA pagati online, bonifici bancari fuori nodo pagoPA), avendo a disposizione l’avviso di pagamento presente nell’area riservata del sito ed inviato dall’Ordine a mezzo PEC o per posta all’indirizzo dichiarato valido per l’inoltro della corrispondenza, esclusivamente a coloro i quali ancora non abbiano adempiuto all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC).
Pagamento avvisi pagoPA tramite CANALI TELEMATICI:
- Sito web dell’Ordine www.ordinemediciroma.it, clicca sul pulsante con il logo PagoPA (presente in homepage, in alto a destra), oppure digita direttamente l’indirizzo web https://roma.ordinemedici.plugandpay.it e accederai al nodo centralizzato dei pagamenti verso le PP.AA. Seleziona, nella parte SERVIZI SENZA REGISTRAZIONE, AVVISO DA PAGARE PREDETERMINATOe inserisci il codice Avviso presente sull’Avviso di pagamento inviato e sempre reperibile anche nell’Area riservata, per cercare la tassa annuale.Verranno successivamente proposti vari strumenti di pagamento: carta di credito o debito sui principali circuiti (Visa, MasterCard, etc.), bonifico bancario utilizzando anche il circuito MyBank, PayPal o SatisPay se si dispone di un relativo account o tramite i canali online di Poste Italiane.Terminato il pagamento online la procedura rilascerà una ricevuta telematica (RT), riportante i dati della transazione eseguita;
- APP dell’Ordine A.M.O.ROMA (App Mio Ordine Roma), scaricabile sugli store Google ed Apple, che permette l’accesso alla pagina dei pagamenti plugandpay riservata all’Ordine;
- Propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA (non tutti i circuiti bancari hanno al momento aderito al sistema PagoPA - Per verificare se la tua banca ha aderito puoi consultarehttps://www.cbill.it/avvisi-pagopa).Per eseguire il pagamento tramite la tua home banking dopo aver eseguito l’accesso, ricerca la sezione relativa ai pagamenti CBILL/PagoPA e avendo a disposizione l’Avviso di pagamento inviato, inserisci i dati in esso riportati, relativi al codice Azienda/CBILL (2Z653) oppure la denominazione attribuita all’Ordine in fase di censimento (ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI DELLA PROV DI ROMA), il codice Avviso e l’importo.
ATTENZIONE! A SECONDA DEL PSP UTILIZZATO LA RICERCA DELL’ENTE CREDITORE VIENE ESEGUITA IN MODO DIVERSO:
- ATTRAVERSO IL CODICE AZIENDA/CBILL DAL CIRCUITO INTERBANCARIO che per l’Ordine è 2Z653;
- OPPURE RIPORTANDO ESATTAMENTE LA DICITURA ATTRIBUITA ALL’ORDINE IN FASE DI CENSIMENTO OSSIA: “ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI DELLA PROV DI ROMA”
- APP IOscaricabile sugli store Google ed Apple, andando nella sezione Portafoglio, Paga un avviso, inquadrando il QR codepresente sull’Avviso di pagamento inviato e sempre reperibile anche nell’Area riservata, o inserendo a mano i dati Codice Avviso e Codice Fiscale Ente Creditore,anch’essi presenti sull’Avviso di pagamento inviato e sempre reperibile anche nell’Area riservata
Pagamento avvisi pagoPA tramite CANALI FISICI:
- Uffici Postaliutilizzando il bollettino PA presente in calce all’avviso di pagamento. ATTENZIONE: non è possibile effettuare il pagamento attraverso un bollettino in bianco postale no PagoPA compilato a mano o attraverso canali online diversi da quelli indicati in queste FAQ. Non è possibile garantire la corretta riconciliazione contabile dei pagamenti che dovessero pervenire in queste modalità;
- Mooney (exSisal/Banca5), Lottomatica abilitatiche espongono il logo PagoPA. Per ricercare i punti Mooney consultare il sito: https://www.mooney.it/servizi/pagamenti/multe-e-tributi/pagopa scegliendo dal menù a tendina la località ed il servizio interessati;
- Banche e gli altri Prestatori di Servizi di pagamento (PSP) aderenti al PagoPA, tramite gli altri canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: sportello fisico, ATM).
Per verificare i servizi di pagamento posti a disposizione dai PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) aderenti consultare le pagine:
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
2) Non ho ricevuto l’avviso di pagamento relativo alla tassa annuale. Come posso fare?
Gli avvisi sono sempre reperibili e pagabili accedendo:
- all’Area Riservata di ciascun Iscritto presente sul sito internet dell'Ordine;
- alla APP dell’Ordine AMO ROMA.
3) Per eseguire il pagamento della tassa annuale è necessario avere a disposizione l’Avviso di Pagamento inviato?
Sì, ad eccezione dei pagamenti effettuati tramite App AMO ROMA, Area riservata nel sito dell’Ordine.
4) Cosa è il codice Avviso?
E’ un numero composto da n. 18 cifre che rappresenta un codice univoco in grado di identificare il soggetto debitore, l’Ente creditore e l’importo dovuto, elemento fondamentale per eseguire la corretta riconciliazione del pagamento sulla singola posizione debitoria e annualità dovuta.
5) Il codice Avviso cambia per ogni richiesta di pagamento?
Sì. Ogni Avviso di pagamento ha un codice (IUV) abbinato differente che garantisce la riconciliazione del versamento alla singola posizione debitoria e per l’annualità richiesta. Una volta eseguito il versamento il codice avviso non sarà più utilizzabile.
6) Posso pagare presso gli uffici Postali?
Sì, solo mediante il bollettino PagoPA precompilato presente in calce all’Avviso di Pagamento inviato dall’Ordine, in quanto è l'unico bollettino utilizzabile presso gli sportelli degli uffici Postali per eseguire il versamento tramite il sistema pagoPA.
ATTENZIONE: non è possibile effettuare il pagamento attraverso un bollettino in bianco postale no PagoPA compilato a mano o attraverso canali online diversi da quelli indicati in queste FAQ. Non è possibile garantire la corretta riconciliazione contabile dei pagamenti che dovessero pervenire in queste modalità.
7) Posso eseguire il pagamento tramite un bollettino postale normale compilato a mano?
No. Per i versamenti eseguiti fuori sistema PagoPA non si garantisce l’acquisizione del relativo versamento.
8) Come posso eseguire il pagamento online, cliccando il logo PagoPa sul sito webdell’Ordine?
Tramite il sito dell’Ordine, cliccando sul banner azzurro PagoPA Paga presente nella homepage, si accede alla piattaforma di collegamento al nodo pubblico dei pagamenti centralizzato PagoPA. Digitando direttamente il codice Avviso nella sezione AVVISI PREDETERMINATI si potrà scegliere il PSP e la modalità di pagamento. Il sistema richiederà l’inserimento di una e-mail (NO PEC), che verrà utilizzata per inviare una Ricevuta Telematica (RT) una volta eseguito il pagamento.In alternativa, è possibile accedere all’Area riservata dell’Ordine o all’App AMOROMA, dove poter avviare il pagamento online (o scaricare una copia della lettera di avviso se non si è ricevuta).
9) Il pagamento online avviene direttamente sulla piattaforma https://roma.ordinemedici.plugandpay.it ?
No. Detta piattaforma consente solo il collegamento con il nodo centralizzato dei pagamenti PagoPA. La transazione avviene direttamente sul circuito di pagamento prescelto.
10) Posso pagare con carta di credito?
Si. Usando una delle seguenti modalità:
- Accedi alla pagina dedicata del portale dell’Ordine, oppure dalla Home Page facendo click sul logo PagoPA, oppure collegandoti direttamente alla piattaforma dei pagamenti https://roma.ordinemedici.plugandpay.it. Successivamente, nella sezione AVVISI PREDETERMINATI dovrai inserire il codice Avviso, presente sull’avviso inviato per posta dall’Ordine, per identificare i dati relativi al pagamento da effettuare. Una volta identificato il debito, potrai scegliere tra vari sistemi di pagamento.
- Accedi all’Area riservata dell’Ordine e utilizza la funzione apposita.
Non tutti i circuiti hanno ancora aderito al sistema di pagamento PagoPa, pertanto, si consiglia di verificare se il circuito bancario della tua carta di credito abbia aderito
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare
11) Quali sono le commissioni applicate dai PSP per il pagamento della tassa annuale con il sistema pagoPA?
Le commissioni applicate variano a seconda della modalità e/o il circuito bancario scelto per eseguire il pagamento. Una delle finalità del legislatore, con l’introduzione del PagoPA, è quella di dare trasparenza a questo aspetto, in quanto le commissioni applicate sul pagamento sono tutte esposte prima di eseguire la scelta del PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento).
12) Ho riscontrato dei problemi nell’esecuzione del pagamento eseguito tramite il sito dell’Ordinehttps://roma.ordinemedici.plugandpay.it?
In caso si riscontrassero problemi nell’esecuzione del pagamento o nell’acquisizione della ricevuta dello stesso, si può richiedere assistenza al partner tecnologico pagoPA dell’Ordine cliccando il pulsante assistenza sulla piattaforma https://roma.ordinemedici.plugandpay.it/Integrazioni/HelpDesk
13) Per eseguire il pagamento online è obbligatorio registrarsi alla piattaforma https://roma.ordinemedici.plugandpay.it messa a disposizione dell’Ordine dal partner tecnologico?
Noè facoltativo. La registrazione permette solo di avere archiviati tutti i pagamenti PagoPA eseguiti, anche per tributi versati per altri enti pubblici che utilizzano la stessa piattaforma per accedere al nodo centralizzato dei pagamenti.
Si suggerisce, in ogni caso, la registrazione all’area riservata agli iscritti del sito istituzionale dell’Ordine www.ordinemediciroma.it, o all’app dell’Ordine AMOROMA per poter gestire tutti i servizi sopra descritti in modo del tutto automatizzato e con delle credenziali rilasciate direttamente da questo Ente.
14) Posso pagare la tassa annuale tramite la mia home banking?
Sì, se la tua banca ha aderito al circuito CBILL/PagoPa. Se è presente tale modalità di pagamento sulla tua home banking la procedura, a seconda dell’Istituto bancario, chiederà di inserire o il codice CBILL attribuito all’Ordine dal Consorzio CBI (Customer to Business Interaction – CBI) ossia 2Z653. oppure l’esatta dicitura con il quale detto Consorzio ha censito l’Ordine per i PagoPA ossia “ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI DELLA PROV DI ROMA”. Individuato l’Ente Creditore, dovrai inserire il codice Avviso e l’importo riportato sull’Avviso di pagamento inviato dall’Ordine.
15) Quali sono i PSP che hanno al momento aderito al PagoPA?
Consultare il sito web: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
Qual è la definizione di studio singolo? (Aggiornata al 4/12/2019)
Lo studio è la sede di espletamento dell’attività del professionista il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell’attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.Tale inscindibilità tra la sede e il professionista è confermata dal successivo articolo 2232 del Codice civile, il quale sancisce che “ Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione”. Pertanto, il mero consulto effettuato all’interno dello studio o l’avvalimento da parte del professionista di collaboratori o consulenti finalizzati alla medesima prestazione, ed effettuati sotto la diretta responsabilità del professionista, non implicano complessità dell’organizzazione ed il conseguente assoggettamento al regime dell’autorizzazione.
(Delibera Giunta Regionale Lazio n. 447 del 09/09/2015 Revoca della Dgr n. 73/2008 e della Dgr n. 368/2013. Definizione delle tipologie di studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria.)
Qual è la definizione di studio associato? (Aggiornata al 4/12/2019)
Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio singolo in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista. L’attività espletata nello studio associato può riguardare quella dei medici chirurghi e odontoiatri, specialisti e non. L'associazione, infatti, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di locazione dell’immobile, le spese condominiali, di energia elettrica e acqua, di manutenzione, per l’acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc. Nello studio associato ogni professionista deve disporre in forma esclusiva di propri locali espressamente destinati all’esercizio dell’attività espletata. Pertanto, i medesimi locali non possono essere utilizzati da altri professionisti per l’esercizio di altra attività medica. Ne consegue che nello studio associato l’ampliamento funzionale, ovvero, l’ampliamento delle branche mediche specialistiche si realizza con l’ingresso nell’associazione professionale di un ulteriore associato per l’esercizio di attività specialistica uguale o diversa da quelle preesistenti svolta in propri locali distinti e separati da quelli degli altri associati.
(Delibera Giunta Regionale Lazio n. 447 del 09/09/2015 Revoca della Dgr n. 73/2008 e della Dgr n. 368/2013. Definizione delle tipologie di studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria.)
Qual è la definizione di ambulatorio medico? (Aggiornata al 4/12/2019)
L’ambulatorio medico è la sede dedicata all’esercizio di attività professionali sanitarie monospecialistiche da parte di soggetti abilitati dalla legge, tra quelle previste dall’ordinamento, soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. L’ambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i ivi operante/i.
(Delibera Giunta Regionale Lazio n. 447 del 09/09/2015 Revoca della Dgr n. 73/2008 e della Dgr n. 368/2013. Definizione delle tipologie di studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria.)
Qual è la definizione di poliambulatorio medico? (Aggiornata al 4/12/2019)
Il poliambulatorio medico è la sede dedicata all’espletamento contemporaneo di attività professionali sanitarie da parte di professionisti operanti in più discipline specialistiche (pluridisciplinare), soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Al pari dell’ambulatorio anche il poliambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i ivi operante/i. Sia l’ambulatorio che il poliambulatorio si configurano quali imprese ai sensi degli artt. 2082 e segg. del Codice Civile e sono quindi caratterizzate da un’imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta e chiara separazione tra una responsabilità di tipo imprenditoriale (che fa capo all’imprenditore titolare del provvedimento di autorizzazione), una responsabilità di tipo tecnico-organizzativo (che fa capo al direttore sanitario) ed una responsabilità di ordine professionale, che fa capo all’esecutore della prestazione (il medico). In questo caso, l’avvicendamento dei medici lascia inalterata nel tempo l’impresa ed eventualmente anche la sua ragione sociale. Gli ambulatori e i poliambulatori sono presidi sanitari aperti al pubblico aventi individualità ed organizzazione propria ed autonoma, in cui sono erogate prestazioni a favore di tutti i pazienti richiedenti. Essi presentano le stesse caratteristiche di strutture più complesse nelle quali deve essere garantita la presenza di un direttore sanitario responsabile. Gli ambulatori e i poliambulatori sono strutture disciplinate dall’art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. Lazio n. 4/2003 e, pertanto, sono comunque soggette ad autorizzazione all’esercizio.
(Delibera Giunta Regionale Lazio n. 447 del 09/09/2015 Revoca della Dgr n. 73/2008 e della Dgr n. 368/2013. Definizione delle tipologie di studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria.)
Qual è la definizione di studi Polimedici? (Aggiornata al 4/12/2019)
Si definiscono studi Polimedici gli studi nei quali più professionisti espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri. In questi casi, l’erogazione delle prestazioni di ciascuno - a parte la possibilità di condivisione della sala d’attesa, dell’accettazione e dei servizi igienici per gli utenti - non deve comportare la gestione e il coordinamento unitario delle prestazioni, delle attività sanitarie e professionali e dell’apparato amministrativo. In assenza delle caratteristiche sopra indicate, il locale dove il singolo professionista espleta la propria attività conserva la natura di studio. Si potranno costituire, pertanto, a titolo esemplificativo studi composti da: a) due o più studi di singoli; b) due o più studi di singoli e uno o più studi associati.
(Delibera Giunta Regionale Lazio n. 447 del 09/09/2015 Revoca della Dgr n. 73/2008 e della Dgr n. 368/2013. Definizione delle tipologie di studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria.)
Quanto costa il permesso d’accesso per i medici che hanno uno studio all’interno della Z.T.L.?
L’importo totale da versare (comprensivo dell’imposta di bollo di 16 euro sulla richiesta), dipende dalla potenza fiscale del veicolo (misurata in CV fiscali, variabili a seconda dei cm cubi del motore) e dalla tipologia di alimentazione della vettura.La tariffa base fino a 19 CV fiscali è di 282 euro (benzina e gasolio) e di 234,50 (gpl, metano, ibrido e elettrico-bimodale); c’è un aumento del 20% per le vetture con una potenza fiscale dai 20 CV fiscali ai 23 CV fiscali e del 40% per le vetture con una potenza superiore ai 24 CV fiscali
Cosa devono fare i medici che devono assistere una paziente residente nella Z.T.L.?
La DGC 856/2000 prevede la possibilità di accedere liberamente e gratuitamente alle ZTL di Roma per medici in occasione di particolari esigenze temporanee connesse all'espletamento delle proprie funzioni. Per richiedere l'autorizzazione all'accesso, è necessario:
ONLINE: effettuare la registrazione allo sportello online e ottenere immediatamente il contrassegno cartaceo, da esporre durante la circolazione. Per registrarsi allo sportello consultare il link https://bit.ly/2Ns5SmB.
TELEFONICAMENTE: chiamando il numero dedicato 06.57003