All'interno del mio studio medico posso richiedere l'esibizione del green pass a pazienti o eventuali accompagnatori?
Il decreto-legge n. 127/2021 nulla dispone in ordine all'accesso dell’utenza agli ambienti di lavoro, pertanto, può pacificamente affermarsi che le strutture sanitarie non potranno richiedere l’esibizione del green pass in fase di accettazione del paziente, a meno che non vi sia una specifica previsione normativa che le autorizzi a farlo. Stesso discorso vale per gli studi professionali medici e odontoiatrici. L'esibizione di certificazioni vaccinali o di esiti di tamponi da parte dei pazienti non rientra fra le misure obbligatoriamente previste dalla legge statale. Per i visitatori, invece, il D.L. 221/2021 stabilisce che, a partire dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass rafforzato e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo, oppure vaccinazione con terza dose.
Devo sottopormi alla terza dose entro lo scadere del mio green pass o essendo medico devo far fronte ad altre scadenze per non incorrere in sanzioni?
Dal 15 dicembre 2021 è entrata in vigore l’obbligatorietà della terza dose (o booster) per i professionisti sanitari. Dal 10 Gennaio 2022 a partire 121° giorno dopo la somministrazione della seconda dose (si intende dopo quattro mesi mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario oppure dalla "diagnosi di avvenuta infezione"), in assenza della terza dose (o booster), il professionista sanitario, risulterà inottemperante alla normativa vigente sull’obbligo vaccinale (come da Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172) e verrà sottoposto ad accertamenti da parte dell’Ordine di appartenenza. Per coloro i quali dovesse essere rilevata l’inottemperanza, sarà disposto il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione. Pertanto, i sospesi non potranno esercitare l’attività professionale e qualora dovessero svolgerla, si configurerebbe il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice Penale).
Chi può rilasciare il certificato di esenzione vaccinale?
I soggetti abilitati al rilascio della certificazione dell’esenzione in base al DPCM del 4 febbraio 2022 recante “Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19” sono “(…)i medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e degli enti dei servizi sanitari regionali, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta dell'assistito, i medici USMAF o i medici SASN,che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Come posso verificare se chi ha rilasciato il certificato è un medico vaccinatore?
L’adesione alla campagna di vaccinazione avviene su base volontaria e, i sanitari aderenti sono inseriti in un apposito elenco, attualmente non consultabile, ed inquadrati nella rete di medici vaccinatori, funzionalmente integrata con gli HUB e gli SPOKE vaccinali già individuati dalla Regione Lazio.
Dopo aver effettuato le prime due dosi mi sono positivizzato per poi tornare negativo da quasi 5 mesi, decorsi i sei mesi dovrò fare la terza dose booster o il mio percorso vaccinale può ritenersi concluso?
Dal 15 dicembre 2021 è entrata in vigore l’obbligatorietà della terza dose (o booster) per i professionisti sanitari. Dal 10 Gennaio 2022 a partire dal 121° giorno dopo la somministrazione della seconda dose (si intende dopo quattro mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario oppure dalla diagnosi di avvenuta infezione), in assenza della terza dose (o booster), il professionista sanitario, risulterà inottemperante alla normativa vigente sull’obbligo vaccinale (come da Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172) e verrà sottoposto ad accertamenti da parte dell’Ordine di appartenenza. Per coloro i quali dovesse essere rilevata l’inottemperanza, sarà disposto il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione.
All'interno del mio studio devo far vaccinare tutto il personale? Anche gli amministrativi?
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale è esteso a tutto il personale, anche amministrativo, a qualsiasi titolo operante in una struttura sanitaria. Nello specifico dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, come novellato dall’art. 2 D.L. n. 172/2021, stabilisce: “(…)“Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: … c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis. Pertanto dal dettato normativo si evince che ove lo studio sia stato soggetto ad autorizzazione, il personale dello stesso dovrà ritenersi sottoposto all’obbligo di cui all’art 4-ter del D.L. n. 44/2021.
Nel caso in cui le mie dipendenti non volessero vaccinarsi a quale autorità dovrò segnalarlo?
Solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008)”. L’idoneità, o meno, dunque, dello svolgimento della mansione in determinati contesti lavorativi può essere accertata solamente dal medico competente, mentre il datore di lavoro - il quale, giova ricordare, non ha diritto alla verifica sull’avvenuta vaccinazione del proprio dipendente (cfr. FAQ n. 1 e 2 del Garante della Privacy del 17.02.2021) - dovrà attenersi pedissequamente alle disposizioni del medico.
Quali sono attualmente le categorie obbligate a vaccinarsi?
Il Decreto anti-Covid approvato nel C.d.M. del 5 gennaio estende l’obbligo vaccinale a tutti i cittadini italiani (e stranieri) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Viene, altresì, specificato che l’obbligo si estende anche a tutti coloro che compiranno 50 anni successivamente all’entrata in vigore del decreto e sempre fino al 15 giugno 2022. Questi si aggiungono alle categorie già soggette all’obbligo in base all’articolo 2 del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 17 e all’articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e così come modificato dal D.L. 172/2021, ovvero:
- soggetti esercenti le professioni sanitarie;
- operatori di interesse sanitario.
- Personale scolastico;
- Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- Polizia locale;
- DIS, AISE, AISI;
- personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;personale dipendente del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica,musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delleregioni a statuto speciale.
Fino a quando è stato esteso l’obbligo vaccinale per il personale sanitario?
Il Decreto Riaperture approvato dal Governo il 17 Marzo ha esteso l’obbligo per il personale sanitario fino al 31 Dicembre 2022.
Che differenza c’è tra contatto stretto e contatto a basso rischio?
La distinzione tra contatto stretto e contatto a basso rischio è la seguente nella prima categoria rientrano i casi di esposizione ad alto rischio con un caso probabile o confermato nelle seguenti ipotesi:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.
Per contatto a basso rischio, invece, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.
Quale iter deve seguire il personale medico se ha avuto un contatto stretto con una persona affetta da Covid-19?
Con il Decreto Legge del 24 Marzo 2022 rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
Per tutti i contatti stretti dal 1 aprile è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con le credenziali del sistema TS rilasciate dall'OMCeO non riesco a caricare le prestazioni dei tamponi. Come mai?
La funzione è accessibile unicamente ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta censiti nel Sistema TS con almeno una specializzazione attiva. Per tali professionisti il rilascio delle credenziali avviene a cura della ASL di appartenenza.
Ho effettuato le tre dosi all'estero vi risulta? in caso contrario come posso comunicarvelo per evitare eventuali sanzioni?
Nel caso di cittadini italiani (anche residenti all’estero) a prescindere dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il Sars-CoV-2 o che sono guariti all’estero dal Covid-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, possono ottenere l’equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate da Stati esteri, secondo l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021, la Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021, la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 e la Circolare del 23 settembre 2021. I cittadini dovranno recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Una volta ricevuto il codice AUTHCODE, inviato dal Ministero della Salute entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione alla Asl, l’utente potrà recuperare la Certificazione dal sito dedicato al rilascio del Certificato Verde Covid-19.
Per i medici, invece, che risiedono e svolgono attività medica all’estero e non hanno modo di recarsi sul territorio nazionale la comunicazione può essere svolta tramite Pec al proprio Ordine di appartenenza.
Quali sono i vaccini riconosciuti in Italia?
Si ricorda che i vaccini somministrati all’estero e validi in Italia per ottenere il Green pass sono quelli approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) inseriti nel Piano nazionale vaccini, ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson) e Nuvaxovid (Novavax). Inoltre, sono riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:
- vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea. L’elenco completo è consultabile nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021;
- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
Non sono ancora vaccinato ma ho il green pass perché mi sono negativizzato da poco, può bastare quello per l'iscrizione all'OMCeO?
Il sanitario in possesso di Green PASS da guarigione in corso di validità può presentare domanda di iscrizione allegando relativa copia della documentazione. Al termine della validità della certificazione verde, anche i sanitari guariti sono tenuti ad effettuare la vaccinazione nel rispetto delle tempistiche consigliate dal Ministero della Salute.