La ricetta dematerializzata che prescrive Cannabis, può essere inviata tramite PEC direttamente dal medico prescrittore al farmacista?
La trasmissione della ricetta dematerializzata tramite PEC dal medico alla Farmacia, non è possibile per una serie di motivi.
In primo luogo, per redigere le ricette dematerializzate è indispensabile utilizzare il programma del Ministero dell’Economia e Finanza https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/
In secondo luogo, la PEC è uno strumento digitale previsto dal CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale, per le comunicazioni tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese e viceversa. Non è previsto dalla normativa vigente in materia di digitalizzazione l’impiego della PEC tra soggetti diversi.
Inoltre, l’invio direttamente al farmacista, non garantirebbe che lo stesso invio non sia stato fatto a più farmacie, con le conseguenze relative per tali mancate garanzie.
Va ricordato, altresì, che l’invio del “promemoria” dematerializzato della ricetta elettronica alla casella di posta personale indicata dal paziente al medico, deve essere in forma di allegato, è protetto con tecniche di cifratura e deve essere accessibile tramite una credenziale consegnata separatamente al diretto interessato per la tutela dei dati personali.
Infine, Per quanto riguarda la dispensazione di medicinali a base di sostanze stupefacenti, sono previste dall’art. 45 del D.P.R. 309/90 alcune disposizioni aggiuntive in base all’inclusione dei medicinali nelle diverse sezioni della tabella dei medicinali. In particolare, il comma 4 del citato articolo 45 prevede: “La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’art. 60”. La ricetta, all’atto della dispensazione del medicinale, deve essere ritirata da parte del farmacista e conservata per due anni (art. 45, comma 5, del D.P.R. 309/90).