È obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale per poter essere ammessi alle scuole di specializzazione in medicina?
L’art. 2 del D.M. n.130 del 10.08.2017, testualmente recita: “(...) Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l’inizio delle attività didattiche delle scuole (...)”.
Non è pertanto, previsto l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale.
È obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale per lo specializzando che vuole svolgere altri tipi di attività lavorativa?
Per svolgere qualsiasi atto medico, è indispensabile essere iscritti all’Albo professionale.Pertanto, lo specializzando, dovrà necessariamente iscriversi se intende svolgere le attività professionali consentite dal contratto di specializzazione e dal D. Lgs. 368/99 (art. 40 c. 1) ovvero:
- servizio di continuità assistenziale (guardia medica);
- sostituzioni medico di medicina generale;
- guardie turistiche.
L’iscrizione all’Ordine è consigliata?
L’iscrizione è, però, fortemente consigliata per non rischiare di incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione, in quanto secondo unanime giurisprudenza sussiste la responsabilità penale dello specializzando anche durante il corso di formazione specialistico (tra le altre, Cass. Pen., IV sez., n. 6981 del 22.02.2012; Cass. Pen. - Sez. IV, n. 32901/2004; Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, 1 agosto 2008, n. 32424; Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, 16 febbraio 2010, n. 6215; Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, 1 giugno 2007, n. 21594; Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, 24 novembre 1999, n. 13389).
Ne deriva che il testuale dato normativo (art. 2 D.M. n. 130 del 2017), che non prevede l’obbligo di iscrizione, mette il medico in formazione specialistica in una posizione rischiosa, in caso di evento avverso.
In tal senso, si è anche espressa la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, che più volte ha chiesto al Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca di inserire tra i requisiti obbligatori per l’ammissione alle scuole di specializzazione, l’iscrizione all’Albo dei Medici.
Peraltro, è opportuno sottolineare che il contratto di formazione specialistica prevede che l’azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provveda alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture (art. 6, comma 4).
D’altro canto, dal punto di vista della assicurazione personale per la responsabilità professionale dello specializzando, l’assicurazione può non garantire la copertura in assenza di iscrizione all’Ordine dei Medici.