In merito a quanto già pubblicato il 27 e il 28 luglio circa le richieste dell’INPS del versamento di contributi sui redditi professionali prodotti dopo il 65˚ anno di età, si riportano la lettera del 30/7 del Presidente dell’ENPAM e quella del Dipartimento della Previdenza dello stesso Ente con le indicazioni applicative della Delibera del Consiglio Direttivo della Fondazione n. 46 del 2009. Ritenendo necessarie al riguardo ulteriori precisazioni ed assicurazioni, si fa riserva di rendere noto non appena possibile le determinazioni dell’INPS ed i conseguenti eventuali provvedimenti dell’ENPAM, in modo da fornire più precise e puntuali indicazioni sulla procedura da seguire.

contributi enpam - inps.pdf
I servizi di consulenza per il periodo estivo subiranno le seguenti sospensioni:
    Consulenza Assicurativa (Sig. Enzo Biscu): dal 7 agosto al 16 settembre
    Consulenza Assicurativa, Mutui Casa e Finanziamenti Bancari (Dott. Marco Verzilli – Dott. Vincenzo Pezzuti): dal 7 agosto al 16 settembre
    Consulenza Commercialistica (Dott. Enrico Orvieto): dal 3 agosto al 5 settembre
    Consulenza Finanziaria - fondi pensione integrativi (eccetto ENPAM) (Dott.ssa Dominique D'Ambrosio): dal 10 agosto al 3settembre
    Consulenza Fiscale (Dott. Franco Garritano): dal 3 agosto al 5 settembre
    Consulenza Fiscale (Dott. Antonello Giovannini Torelli): dal 3 agosto al 4 settembre
    Consulenza Legale (Avv. Francesco Caroleo): dal 3 agosto al 3 settembre
    Consulenza Legale (Dott. Salvatore Tangari): dal 15 luglio al 8 settembre
    Consulenza Notarile (Dott. Daniele Biso - Dott.ssa Stefania Manzotti): dal 10 agosto al 16 settembre
    Consulenza Previdenziale (Dott. Paolo Quarto): dal 28 luglio al 4 settembre
MEDICI E ODONTOIATRI CONTRO LE NORME DELLA REGIONE LAZIO FALCONI: “SONO IL FRUTTO DI UNA DEGENERAZIONE BUROCRATICA”

L’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma critica le disposizioni emanate di recente dalla Regione Lazio per regolamentare l’apertura degli studi professionali. Secondo l’Ordine, infatti, nonostante i numerosi incontri e le intese raggiunte con i massimi vertici politico-istituzionali ed amministrativi della Regione, protrattisi per oltre un anno, tali norme non rispettano quanto concordato, se non in minima parte. Per contro è stato previsto un sistema autorizzativo oltremodo complicato, costoso, che comporta un vero e proprio ostacolo a dette aperture. Tutto ciò determina danni evidenti per medici e odontoiatri ma impedisce anche una migliore diffusa e capillare assistenza ai cittadini del Lazio. “Tra l’altro sembra siano state concesse autorizzazioni a strutture di grandi dimensioni – commenta Mario Falconi, Presidente dell’Ordine - sostenute da soci con ingenti capitali economici, nelle more di emanazione da parte della Regione delle nuove disposizioni. A tale proposito il nostro Ordine già da tempo ha chiesto ai Nas ed alla stessa Regione Lazio di effettuare le opportune verifiche”.

Su sollecitazione anche della Commissione Albo Odontoiatri di Roma e di rappresentanti sindacali di medici e odontoiatri, il Presidente Falconi ha richiesto ufficialmente un incontro urgente al Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, e al Vicepresidente, Esterino Montino, al fine di riportare un clima di serenità nei rapporti tra l’istituzione ordinistica e quella regionale, “evitando così – sottolinea Falconi - un contenzioso strutturale e permanente cui, date le note difficoltà in cui si dibatte la sanità regionale, si potrebbe e dovrebbe fare volentieri a meno”.

Roma, 31 luglio 2009

marrazzo montino aut.pdf
Diario della prova di esame del concorso per l'ammissione di n.85 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2009 - 2012.

Si comunica che il Ministero della Salute con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.25, 4^ Serie speciale, dei 31 marzo 2009, ha stabilito che la prova di esame relativa al concorso per l'ammissìone al corso di formazione specifica in medicina generale si svolgerà il giorno 17 settembre 2009.

A tal fine, i candidati che hanno proposto domanda alla Regione Lazio e che non siano stati esclusi dal concorso per effetto della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Finanziarie del S.S.R. pubblicata sui Bollettino Ufficiale contestualmente al presente avviso, dovranno presentarsi alle ore 7,00 del giorno 17 settembre 2009 presso l'Ergife Palace Hotel, via Aurelia 617 — 619, Roma, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

I plichi ministeriali contenenti i questionari saranno aperti alle ore 10.00.

Coloro che non si presenteranno a sostenere la prova di esame nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà. Durante lo svolgimento della prova i candidati dovranno attenersi alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del bando di concorso. Si rammenta, in particolare, il divieto di portare nella sede di esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

L'elenco dei cadidati ammessi ed esclusi dalla prova d'esame può essere consultato sul sito della Regione Lazio.


BURL
"Sono arrivati e continuano ad arrivare a molti colleghi pensionati ultrasessantacinquenni richieste di pagamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata INPS istituito dall’art 2 comma 26 e seguenti della legge 335/1995.

Di che cosa si tratta?..."

In allegato il documento con l'approfondimento del Dott. Paolo Quarto.

inps.pdf
In merito al problema di recente sorto per i medici pensionati, cui l’INPS ha chiesto il versamento di contributi relativi al reddito professionale, si rende noto che il Presidente dell’Enpam Dott. Parodi, ha scritto al Presidente Inps Dott. Mastrapasqua per chiedere la temporanea sospensione dell’iniziativa posta in essere dall’Istituto, nelle more della regolarizzazione, presso l’Enpam, della contribuzione dovuta dai medici pensionati.
La questione è seguita all’ ENPAM direttamente dal Presidente Falconi e, non appena possibile, saranno forniti ulteriori notizie al riguardo.
Facendo seguito alla pubblicazione del nuovo regolamento n. 10/2009, si riporta di seguito il testo della circolare esplicativa emanato dalla Regione Lazio il 16/7/2009.
Si richiama in particolare l’attenzione sui punti 7. I soggetti che possono beneficiare della nuova procedura di “ Autocertificazione” e i soggetti tenuti a semplice “comunicazione”, 8. Soggetti interessati e disciplina transitoria e 9. Tavola sinottica Sistema sanzionatorio sintetizzata all’allegato 9.

nuova normativa per le autorizzazioni ( l.r. n.4 del 3_3_2009)_1.pdf


INCONTRO PRESIDENTI DI ORDINE, PARLAMENTARI E RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO

I Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle Province di Aosta, Bologna, Caserta, Catania, Ferrara, Lodi, Lucca, Messina, Mantova, Milano, Oristano, Palermo, Pavia, Potenza, Roma, Rovigo, Trapani, Trieste, ringraziano il Presidente della Commissione Sanità del Senato della Repubblica Sen. Antonio Tomassini, per l’invito all’approfondimento del disegno di legge Calabrò sugli stati vegetativi, avvenuto in data odierna, alla presenza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Sen. Maurizio Sacconi, del Sottosegretario di Stato On.le Eugenia Roccella e dei Presidenti Quagliariello e Gasparri.

La compiuta ed esauriente illustrazione effettuata dal Sen. Raffaele Calabrò, seguita dalle discussioni, chiarimenti e valutazioni dei Presidenti di più Ordini ha permesso ai sottoscritti di approfondire ulteriormente l’intero impianto di legge proposto e già approvato in Senato.

Come richiesto dai Parlamentari promotori dell’incontro, i Presidenti di Ordine hanno offerto contributi considerati possibilmente migliorativi della legge in itinere.

I pronunciamenti etico-deontologici sono sempre stati espressione della unanime volontà dei Presidenti degli Ordini. Si auspica che ciò, contrariamente a quanto avvenuto a Terni, ritorni ad essere la norma.

Cerruti Antonio, Presidente OMCeO di Aosta
Giancarlo Pizza, Presidente OMCeO di Bologna
Antonio Manzi, Presidente OMCeO di Caserta
Salvatore Sciacchitano, Vice Presidente OMCeO di Catania
Bruno Di Lascio, Presidente OMCeO di Ferrara
Umberto Quiriconi, Presidente OMCeO di Lucca
Massimo Vajani, Presidente OMCeO di Lodi
Marco Collini, Presidente OMCeO di Mantova
Nunzio Romeo, Presidente OMCeO di Messina
Ugo Garbarini, Presidente OMCeO di Milano
Antoni Sulis, Presidente di Oristano
Salvatore Amato, Presidente OMCeO di Palermo
Giovanni Belloni, Presidente OMCeO di Pavia
Enrico Mazzeo-Cicchetti, Presidente OMCeO di Potenza
Mario Falconi, Presidente OMCeO di Roma
Francesco Noce, Presidente OMCeO di Rovigo
Giuseppe Morfino, Presidente OMCeO di Trapani
Claudio Pandullo, Presidente OMCeO di Trieste
In data 07/07/2009 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio il Regolamento regionale del 22.06.2009, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 26.01.2007, n. 2 Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni”
Seguiranno sul bollettino e sul sito tutte le informazioni utili per una migliore comprensione del provvedimento.

regolamento regionale n 2 del 26 gennaio 2007 così come modificato dal regolamento regionale n 10 del 22 giugno (ultima versione).pdf
SI AVVISANO GLI UTENTI CHE NEI GIORNI
DAL 14/7/2009 AL 17/7/2009
CAUSA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE INFORMATICA DELL’ENTE
POTREBBERO ESSERCI INTERRUZIONI NELL’EROGAZIONE DEI NORMALI SERVIZI OFFERTI DALL’ORDINE


E’ stato pubblicato nella G.U. del 26 giugno 2009 il Decreto 4 marzo 2009 inerente “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Si precisa che, in riferimento a quanto previsto dall’art. 2, si è in attesa di specifiche precisazioni da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Sarà cura di questo Ordine pubblicarle non appena ne verrà in possesso.
Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 119 del 25.5.2009 è stato pubblicato il Decreto 6.5.2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”. Detta regolamentazione definisce le modalità di rilascio e di utilizzo della casella PEC ai CITTADINI ossia, in particolare:
- richiesta di rilascio mediante sito ed assegnazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lì innovazione e le tecnologie o tramite affidatario del servizio
- attivazione e utilizzo GRATUITO
- trasmissione mediante PEC di documenti informatici per via telematica
- indirizzo PEC valido ad ogni effetto giuridico nei rapporti con le pubbliche amministrazioni
Tale nuova normativa ovviamente può ritenersi sostitutiva della procedura che questo Ordine aveva in corso per la stipula di un contratto con un affidatario del servizio, con un trattamento di favore agli iscritti.
Si rammenta in proposito che la Legge 28.01.2009, n. 2 di conversione del D.L. 29.11.2008, n. 185 prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi comunicano ai rispettivi ordini e collegi il proprio indirizzo di PEC entro un anno dall’entrata in vigore della norma. Pertanto, si ricorda agli iscritti negli Albi che, salvo “probabili” modifiche, tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31/12/2009.
SINO A 5 ANNI DI CARCERE PER FALSE CERTIFICAZIONI: “NORME ASSURDE E INTIMIDATORIE CHE NON CI SPAVENTANO” Falconi: “Così si tratta la categoria come fosse un’organizzazione a delinquere”

L’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma replica alle dichiarazioni del Ministro Renato Brunetta che nei giorni scorsi ha avanzato l’ipotesi di comminare fino a 5 anni di detenzione ai medici riconosciuti colpevoli di falsa certificazione. Dovrebbe essere noto che il Codice Penale vigente, da sempre, prevede il reato di Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 C.P.), per la cui violazione sono previste, a carico dei medici che se ne rendano responsabili, sanzioni equilibrate, in linea con il corpo complessivo delle norme. Del pari, dovrebbe essere noto che il Pubblico Ministero, quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro Ente pubblico (ed è il caso dei medici ospedalieri), ha l’obbligo di dare notizia dell’imputazione all’autorità dalla quale l’impiegato pubblico dipende (art. 129 disp. di attuazione al codice di procedura penale). Avere proposto di aumentare fino a 5 anni la pena massima prevista per una tale fattispecie, vuol dire di fatto additare all’opinione pubblica l’intera classe medica, quasi che la stessa fosse protagonista di gravi e illegali comportamenti. L’inasprimento delle sanzioni, infatti, nell’immaginario collettivo è associato a fenomeni di grave e significativo allarme sociale.

“A tal proposito appare a dir poco stupefacente che la falsità ideologica in certificazione sia di fatto assimilata, in quanto a sanzioni, alla corruzione, prevista all’articolo 319 del codice penale e, addirittura, all’associazione a delinquere contemplata dall’articolo 416”, commenta Mario Falconi, Presidente dell’Ordine romano dei camici bianchi.

Nel ricordare che spesso il certificato medico è redatto in base a notizie cliniche fornite dal paziente non sempre obiettivabili, l’Ordine invita tutti i medici, anche come forma di protesta, ad apporre sui certificati, soprattutto su quelli rilasciati per prognosi brevi, la seguente dicitura:

NOTA BENE: CERTIFICATO REDATTO SULLA BASE DELLE NOTIZIE CLINICO- ANAMNESTICHE CHE NON E’ STATO POSSIBILE OBIETTIVARE ALL’ATTO DELLA VISITA MEDICA.

L’Ordine in ogni caso ribadisce la netta opposizione ad una norma che giudica incongrua, ingiusta ed intimidatoria nei confronti dell’intera categoria medica, nonché priva di reale utilità.

Roma, 25 maggio 2009
Per quanto riguarda i Datori di Lavoro che intendono svolgere i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) la norma attuale (art 34 Dlgs 81/2008) prevede che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, di organizzazione del primo soccorso, di prevenzione incendi, e di evacuazione dandone preventiva informazione ai RLS. Ciò vale per aziende artigianali o industriali fino a 30 addetti (tra cui vi sono studi medici e odontoiatrici) escluse le strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private (ove invece il datore di lavoro si deve obbligatoriamente avvalere di un RSPP che non sia il medesimo datore di lavoro).
Hanno ancora validità i corsi (della durata minima di 16 ore) finora attuati.
Con un successivo atto, del quale per ora non si ha alcuna notizia, la Conferenza Stato Regioni disporrà corsi di aggiornamento anche per tali figure ma, poichè la norma che prevede l'obbligatorietà della frequenza del corso di almeno 16 ore per i datori di lavoro delle piccole imprese che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP è già entrata in vigore, l'Ordine ha organizzato a giugno e continuerà ad organizzare a settembre corsi di 16-18 ore per dare modo ai propri iscritti che gestiscono un ambulatorio di avvalersi della possibilità di svolgere le funzioni di RSPP.
Si segnala inoltre che non vi è alcuna deroga a tale incombenza (giunge solo notizia di una deroga di due mesi e fino a Giugno ma unicamente per la comunicazione dei RLS all'INAIL e non per la frequenza dei corsi per RSPP).
Inoltre, per maggiore chiarezza, si ribadisce quanto segue:
1) i corsi sono pressocchè gratuiti, espongono l'Ordine a costi, comportano problemi organizzativi ma consentono un sensibile vantaggio per i frequentatori che, per il pieno rispetto delle norme , sono tenuti a frequentare tutte le ore di lezione
2) la possibilità di effettuare direttamente funzioni di Datore di Lavoro e RSPP è riservata - appunto - ai soli datori di lavoro. Quindi, non è possibile che vi sia una delega a frequentare tale corso per una altra figura dello studio : non sarebbe valido in quanto non svolge le funzioni di datore di lavoro
2) ove il titolare dello studio intendesse avvalersi di una altra figura per svolgere le funzioni di RSPP (perchè ad esempio non intende frequentare gli appositi corsi), dovrebbe reperire un professionista (es ingegnere ,tecnico della prevenzione, medico, architetto, ecc..) che abbia frequentato i corsi previsti dalla Legge per la figura di RSPP (>60 ore di lezioni) e che abbia conoscenze tecniche e titoli compatibili
3) In ogni caso l’Ordine ha già organizzato due dei 3 corsi propedeutici per il conseguimento delle funzioni di RSPP (corso A e B) e riproporrà ai medici iscritti che volessero intraprendere tale attività nei confronti di datori di lavoro terzi tale tipologia di corsi nel prossimi mesi con esclusivo riferimento alle funzioni di RSPP nel comparto della sanità
La possibilità di effettuare un corso di aggiornamento annuale di 4 ore è attualmente prevista dal Dlgs 81/2008 solo ed esclusivamente per i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori .Requisiti e contenuti della formazione degli RLS sono definiti dai commi 10 ed 11 dell'art 37 del Dlgs 81/2006 (32 ore iniziali di cui 1 sui rischi in azienda ) In merito alla formazione di tali figure (e conseguentemente al loro aggiornamento) l'Ordine non ha attivato specifiche iniziative dal momento che la tematica della formazione degli esponenti "sindacali" (RLS) potrebbe non rientrare tra gli scopi istituzionali dell'Ordine e certamente rientra tra le incombenze delle varie sigle ed organizzazioni di patronato, sindacali ed Organismi Paritertici