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- richiesta di rilascio mediante sito ed assegnazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lì innovazione e le tecnologie o tramite affidatario del servizio
- attivazione e utilizzo GRATUITO
- trasmissione mediante PEC di documenti informatici per via telematica
- indirizzo PEC valido ad ogni effetto giuridico nei rapporti con le pubbliche amministrazioni
Tale nuova normativa ovviamente può ritenersi sostitutiva della procedura che questo Ordine aveva in corso per la stipula di un contratto con un affidatario del servizio, con un trattamento di favore agli iscritti.
Si rammenta in proposito che la Legge 28.01.2009, n. 2 di conversione del D.L. 29.11.2008, n. 185 prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi comunicano ai rispettivi ordini e collegi il proprio indirizzo di PEC entro un anno dall’entrata in vigore della norma. Pertanto, si ricorda agli iscritti negli Albi che, salvo “probabili” modifiche, tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31/12/2009.
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L’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma replica alle dichiarazioni del Ministro Renato Brunetta che nei giorni scorsi ha avanzato l’ipotesi di comminare fino a 5 anni di detenzione ai medici riconosciuti colpevoli di falsa certificazione. Dovrebbe essere noto che il Codice Penale vigente, da sempre, prevede il reato di Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 C.P.), per la cui violazione sono previste, a carico dei medici che se ne rendano responsabili, sanzioni equilibrate, in linea con il corpo complessivo delle norme. Del pari, dovrebbe essere noto che il Pubblico Ministero, quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro Ente pubblico (ed è il caso dei medici ospedalieri), ha l’obbligo di dare notizia dell’imputazione all’autorità dalla quale l’impiegato pubblico dipende (art. 129 disp. di attuazione al codice di procedura penale). Avere proposto di aumentare fino a 5 anni la pena massima prevista per una tale fattispecie, vuol dire di fatto additare all’opinione pubblica l’intera classe medica, quasi che la stessa fosse protagonista di gravi e illegali comportamenti. L’inasprimento delle sanzioni, infatti, nell’immaginario collettivo è associato a fenomeni di grave e significativo allarme sociale.
“A tal proposito appare a dir poco stupefacente che la falsità ideologica in certificazione sia di fatto assimilata, in quanto a sanzioni, alla corruzione, prevista all’articolo 319 del codice penale e, addirittura, all’associazione a delinquere contemplata dall’articolo 416”, commenta Mario Falconi, Presidente dell’Ordine romano dei camici bianchi.
Nel ricordare che spesso il certificato medico è redatto in base a notizie cliniche fornite dal paziente non sempre obiettivabili, l’Ordine invita tutti i medici, anche come forma di protesta, ad apporre sui certificati, soprattutto su quelli rilasciati per prognosi brevi, la seguente dicitura:
NOTA BENE: CERTIFICATO REDATTO SULLA BASE DELLE NOTIZIE CLINICO- ANAMNESTICHE CHE NON E’ STATO POSSIBILE OBIETTIVARE ALL’ATTO DELLA VISITA MEDICA.
L’Ordine in ogni caso ribadisce la netta opposizione ad una norma che giudica incongrua, ingiusta ed intimidatoria nei confronti dell’intera categoria medica, nonché priva di reale utilità.
Roma, 25 maggio 2009
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Hanno ancora validità i corsi (della durata minima di 16 ore) finora attuati.
Con un successivo atto, del quale per ora non si ha alcuna notizia, la Conferenza Stato Regioni disporrà corsi di aggiornamento anche per tali figure ma, poichè la norma che prevede l'obbligatorietà della frequenza del corso di almeno 16 ore per i datori di lavoro delle piccole imprese che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP è già entrata in vigore, l'Ordine ha organizzato a giugno e continuerà ad organizzare a settembre corsi di 16-18 ore per dare modo ai propri iscritti che gestiscono un ambulatorio di avvalersi della possibilità di svolgere le funzioni di RSPP.
Si segnala inoltre che non vi è alcuna deroga a tale incombenza (giunge solo notizia di una deroga di due mesi e fino a Giugno ma unicamente per la comunicazione dei RLS all'INAIL e non per la frequenza dei corsi per RSPP).
Inoltre, per maggiore chiarezza, si ribadisce quanto segue:
1) i corsi sono pressocchè gratuiti, espongono l'Ordine a costi, comportano problemi organizzativi ma consentono un sensibile vantaggio per i frequentatori che, per il pieno rispetto delle norme , sono tenuti a frequentare tutte le ore di lezione
2) la possibilità di effettuare direttamente funzioni di Datore di Lavoro e RSPP è riservata - appunto - ai soli datori di lavoro. Quindi, non è possibile che vi sia una delega a frequentare tale corso per una altra figura dello studio : non sarebbe valido in quanto non svolge le funzioni di datore di lavoro
2) ove il titolare dello studio intendesse avvalersi di una altra figura per svolgere le funzioni di RSPP (perchè ad esempio non intende frequentare gli appositi corsi), dovrebbe reperire un professionista (es ingegnere ,tecnico della prevenzione, medico, architetto, ecc..) che abbia frequentato i corsi previsti dalla Legge per la figura di RSPP (>60 ore di lezioni) e che abbia conoscenze tecniche e titoli compatibili
3) In ogni caso l’Ordine ha già organizzato due dei 3 corsi propedeutici per il conseguimento delle funzioni di RSPP (corso A e B) e riproporrà ai medici iscritti che volessero intraprendere tale attività nei confronti di datori di lavoro terzi tale tipologia di corsi nel prossimi mesi con esclusivo riferimento alle funzioni di RSPP nel comparto della sanità
La possibilità di effettuare un corso di aggiornamento annuale di 4 ore è attualmente prevista dal Dlgs 81/2008 solo ed esclusivamente per i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori .Requisiti e contenuti della formazione degli RLS sono definiti dai commi 10 ed 11 dell'art 37 del Dlgs 81/2006 (32 ore iniziali di cui 1 sui rischi in azienda ) In merito alla formazione di tali figure (e conseguentemente al loro aggiornamento) l'Ordine non ha attivato specifiche iniziative dal momento che la tematica della formazione degli esponenti "sindacali" (RLS) potrebbe non rientrare tra gli scopi istituzionali dell'Ordine e certamente rientra tra le incombenze delle varie sigle ed organizzazioni di patronato, sindacali ed Organismi Paritertici
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programma.pdf
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meritocrazia nel ssn.pdf
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Tale termine si applica solo per i nuovi adempimenti sulla valutazione dei rischi.
In proposito, per brevità, si fa rinvio a quanto già diffusamente riportato nelle comunicazioni n. 1/2009, 49/2008 e 50/2008 della FNOMCeO, dove è anche allegato un fac-simile di autodichiarazione.
(Consultare il documento in allegato)
fnomceo com n. 1 - 49 - 50.pdf
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ddl sicurezza e immigrati.pdf
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allegati comunicazione n 7.pdf
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La Regione Lazio pertanto chiede ai MMG e ai PLS, nelle more dell'acquisizione del domicilio sanitario da parte dei paziendi residenti nelle località della provincia di L'Aquila colpite dal sisma, di assicurare la prescrizione su ricettario regionale dei farmaci in fascia A indicando le sigle "AQ" e "FR" nelle apposite caselle "Sigla Provincia".
In considerazione della eccezionalità dell'evento, non si considera indispensabile l'indicazione del codice nel campo identificativo dalla dicitura "Codice ASL" e per quel che riguarda l'acquisizione del domicilio sanitario, si autorizza l'assegnazione del MMG e del PLS, anche in sovrannumero, ai residenti della provinciale di L'Aquila che autocertifichino lo status di vittime del sisma.
Per quanto riguarda la compartecipazione alla spesa farmaceutica resta valido quanto disposto dal decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U0045 del 17/11/2008.
Si informa inoltre che la Regione Abruzzo con delibera n. 23/09 del 7/4/09 del Commissario ad Acta, ha esentato dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica tutti i cittadini residenti nella ASL di L'Aquila che spediscono le ricette presso ognuna delle farmacie pubbliche e private della Regione Abruzzo.
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Per maggiori informazioni consultare l'allegato.
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Per maggiori dettagli consultare il documento in allegato.
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