Martedi' 23 ottobre 2018 e' stata pubblicata sul BUR Lazio la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale". In particolare, al Capo V - Disposizioni per la semplificazione in materia di tutela della salute e politiche sociali - all'Art. 69 vengono introdotte le "Disposizioni relative alla semplificazione in materia di autorizzazioni sanitarie".

La norma modifica la legge regionale 3 marzo, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi. Con il nuovo testo, per tutte le strutture sanitarie e quindi anche per gli ambulatori odontoiatrici, vengono introdotte norme che chiariscono l'iter delle autorizzazioni sanitarie soprattutto in termini dei tempi per ottenerle, che dovrebbero diventare 'certi", ha spiegato ad Odontoiatria33 il dott. Andrea Tuzio, consulente per le normative dell'OMCeO di Roma, ricordando che tutte le nuove disposizioni si applicheranno soltanto alle nuove richieste autorizzative successive al 23/10/2018.

Per quanto riguarda l'autorizzazione alla realizzazione, "propedeutica alla successiva richiesta di autorizzazione all'esercizio" - ricorda l'esperto - deve essere richiesta, come previsto dall'art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., per "la costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno".

Le nuove disposizioni della Regione Lazio prevedono che l'autorizzazione alla realizzazione venga rilasciata secondo gli stessi termini previsti all'interno del DPR 380 /2001 (Testo Unico in materia di edilizia) per il rilascio del Permesso di Costruire, ovvero entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento che sara' adottata dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio (provvedimento finale) entro 30 giorni dalla proposta del provvedimento.Un'ulteriore novita' riguarda la reintroduzione del parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di compatibilita' rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale, ma questa si applica, spiega il dott. Tuzio solo alle strutture sanitarie che prevedono il ricovero o a quelle in regime residenziale e non ai presidi ambulatoriali, escludendo di fatto le strutture che effettuano prestazioni odontoiatriche.

Nella nuova norma e' stato introdotto un esplicito richiamo all'art. 2 comma 9 Legge 7 agosto 1990 n. 241: "La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"."Viene quindi riaffermato all'interno della norma sanitaria il principio del "Danno da ritardo e responsabilita' della pubblica amministrazione", spiega Tuzio che aggiunge: "sperando che questo abbia un effetto deterrente sulle lungaggini burocratiche per ottenere l'autorizzazione sanitaria".

Novita' anche per la richiesta di autorizzazione all'esercizio: tempi certi anche in questo caso. La Regione dovra' decidere sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio nel termine massimo di centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza. "La sfida- dice- sara' ora adeguare il regolamento regionale (entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dal 23/10/2018) in base alle nuove disposizioni previste dalla legge regionale".

Un'ultima novita' riguarda, infine, le pratiche legate alla cessione dei titoli autorizzativi o di accreditamento da un soggetto ad un altro. "La voltura dell'autorizzazione all'esercizio- spiega il Consulente OMCeO Roma- dovra' essere disposta dalla Regione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla domanda e, qualora la struttura sia anche accreditata, la voltura dell'accreditamento sara' disposta con unico provvedimento, sempre entro il termine dei complessivi 45 giorni. Il regolamento regionale dovra' chiarire se sara' sufficiente una verifica formale della documentazione da parte dei funzionari regionali oppure una verifica in loco da parte della ASL competente per territorio, sempre entro il tempo massimo di 45 giorni".

Per consultare la Legge Regionale n. 7 del 22.10.2018 cliccare qui

Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica),rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

 

Normativa citata:

Art. 68 Legge Regionale n.7 del 22.10.2018

Art. 42  D.P.R.  n. 1518 del 22.12.1967

L'Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) auspica un rapido e risolutivo intervento del Comune di Roma Capitale, e in particolare della Sindaca Virginia Raggi, per evitare la chiusura del Centro di Medicina Sociale Onlus di via Amico Aspertini a Tor Bella Monica. il presidente Antonio Magi chiede di non vanificare e disperdere l’opera di tanti medici volontari che vi si prodigano.

Nella struttura di via Aspertini vengono forniti gratis farmaci, cure mediche di primo soccorso e visite grazie ad alcune decine di medici che fanno capo alla Onlus e che assistono, con un camper, anche migliaia di famiglie della periferia sudest della città, quella più a rischio indigenza: Tor Bella Monaca, Tor Sapienza, Romanina, Collatina”, ricorda il presidente dei camici bianchi capitolini. “Quest’opera meritoria dei medici e degli altri volontari permette di dare almeno una assistenza sanitaria di base a coloro che non possono permettersi visite e cure a livello privato o hanno difficoltà ad accedere, per varie ragioni, a quelle pubbliche. In tal modo si riesce a prevenire o limitare malattie gravi, come pure il diffondersi di alcune patologie infettive

 

TESTO COMUNICATO STAMPA

E' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, il Decreto del Commissario ad Acta 21 settembre 2018, n. U00357 Prevenzione e controllo dell'influenza. Campagna di vaccinazione antinfluenzale e sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza per la stagione 2018-2019.

Nello specifico è stato approvato il Programma “Prevenzione e controllo dell’influenza. Campagna di vaccinazione antinfluenzale e sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza per la stagione 2018-2019” secondo le modalità del Protocollo operativo allegato che è parte integrante del Decreto.

 

Per consutare il Decreto, il protocollo operativo ed i relativi allegati cliccare QUI

In merito alla questione dell'aumento dei contributi al Fondo B dell’ENPAM, passati dal 2% all’8,25%, si invitano gli iscritti di prendere visione del comunicato del Presidente della Fondazione ENPAM, Dott. Oliveti, al seguente LINK

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 8-9-2018 è stato pubblicato il provvedimento Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” - Vigente al: 14-9-2018. 

Di seguito si riportano alcune disposizioni di interesse per la professione medica. 

L’art. 3, comma 1, alla lettera d), reca modifiche all’art. 38, comma 4, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, prevedendo la riduzione da sei a cinque anni della durata della certificazione medica per chi detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi. 

L’articolo 12 reca le disposizioni transitorie e finali. Il comma 2 stabilisce, con previsione di carattere transitorio, che, fino all’adozione di uno specifico decreto regolamentare (previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 204 del 2010), avente ad oggetto le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi nonché al rilascio del nulla osta all’acquisto, i detentori di armi da sparo debbano produrre un certificato medico rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.Questa disposizione si correla alla disposizione sopraccitata recata dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo. 

In merito alla formulazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 12, si rileva come essa preveda che il certificato medico debba limitarsi ad affermare che il soggetto interessato non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, non riprendendo invece quella parte dell’articolo 35, comma 7, del TULPS (cui rinvia l’art. 38, comma 4, del medesimo TULPS), laddove si prevede che il certificato debba anche attestare che il soggetto “non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool”. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto, l’obbligo di presentazione della certificazione medica di cui all’art. 38, comma 4, del TULPS è assolto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Si sottolinea che viene invece mantenuta la vigente previsione secondo la quale la mancata presentazione del certificato medico autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39 deI TULPS.

(Comunicazione n. 87 della FNOMCEO)

La Questura di Roma in data odierna, 17 Settembre 2018, con avviso urgente ha chiesto all'Ordine di dare massima diffusione degli avvenuti furti in Studi Medici Privati, principalmente nelle zone Prati, Borgo, Balduina, Villa Glori, Salario - Parioli. 

Per maggiori informazioni e per prendere visione delle foto leggere la comunicazione della Questura 

 

Con il DCA U00230 pubblicato sul Bollettino Ufficiale il 21 giugno 2018, la Regione Lazio ha pubblicato un elenco di tutte le strutture tenute all’invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la permanenza dei requisiti minimi, che non hanno presentato nessuna dichiarazione entro i termini previsti (26/02/2018).Tali soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31 dicembre 2018. La mancata presentazione entro tale data determinerà la conclusione negativa del procedimento autorizzatorio avviato.Bisogna inoltre precisare che gli elenchi previsti dal DCA U00230 contengono anche l’indicazione delle strutture che hanno presentato la dichiarazione incompleta.Si rammenta quali siano i soggetti tenuti all’invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero:

  • Le strutture che hanno ottenuto la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e il rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo da oltre cinque anni e fino al 30.6.2013;
  • Le strutture e gli studi medici professionali che sono stati autorizzati all’esercizio da oltre cinque anni e fino al 30.6.2013;
  • Le strutture e gli studi medici professionali iscritti in piattaforma SAASS da oltre cinque anni ed entro il 30.6.2013, pur non essendo ancora in possesso di un titolo autorizzativo rilasciato dalla Regione Lazio.

Si allegano alla presente comunicazione, i moduli da utilizzare, a seconda delle succitate tipologie, da inviare esclusivamente a mezzo Pec ai nuovi indirizzi: 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

oppure, per le strutture accreditate:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

riportando in oggetto “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA STRUTTURA AUOTRIZZATA (ACCREDITATA) E NOME DELLA STRUTTURA”, con allegato copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.

Si informano gli iscritti che per qualsiasi ulteriore eventuale chiarimento l’Ordine offre un servizio di consulenza gratuita tutti i mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - presso la sede dell’Ordine di Roma (sala consiglio 2°piano).

Comunicazione agli iscritti

Studio Monoprofessionale inserito in piattaforma SASS

Studio Monoprofessionale autorizzato

Studio Associato inserito in piattaforma SASS

Studio Associato autorizzato

Struttura Sanitaria inserita in piattaforma SASS

Struttura Sanitaria autorizzata

Struttura Sanitaria accreditata

 

In data odierna l’Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) ha diffuso un comunicato stampa in merito al provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri per contrastare le violenze al personale sanitario.

Il Presidente dell’Ordine, Antonio Magi, esprime soddisfazione e ringrazia il Ministro Giulia Grilloper aver preso, come promesso, provvedimenti fattivi e in tempi rapidi per cercare di combattere l’escalation di violenza contro i medici e gli operatori sanitari. Eravamo certi che avrebbe dato seguito alle sue parole, visto che ha più volte dimostrato grande sensibilità su questo tema”.

Come Ordine professionale, Ente sussidiario dello Stato, ci rendiamo sin da ora disponibili a dare il nostro contributo al provvedimento di legge. Infatti, a nostro avviso, non è sufficiente come deterrenza al fenomeno la sola integrazione dell’art. 61 del codice penale prevedendo l’inasprimento delle pene per questo specifico reato”, osserva il presidente dell’OMCeO di Roma. “È necessario che il personale sanitario nell’esercizio delle sue funzioni sia inquadrato nella figura di pubblico ufficiale o, in alternativa, prevedere la procedibilità d’ufficio contro gli aggressori; ciò permetterebbe, tra l’altro, di conoscere i reali dati del fenomeno oggi ancora sottostimati”.

TESTO COMPLETO DEL COMUNICATO

In allegato il comunicato dell'Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) con le dichiarazioni del Presidente Antonio Magi relative all'annuncio del Ministro della Salute, Giulia Grillo, di un intervento legislativo volto a inasprire le pene per chi commette violenze ai danni di medici e operatori sanitari.  l'Ordine di Roma esprime soddisfazione per l'intenzione del Ministro Grillo di presentare un apposito Ddl e, al contempo, chiede che venga riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale al medico quando egli è nell'esercizio delle sue funzioni.

 

TESTO COMUNICATO STAMPA

L’Accademia Lancisiana, in applicazione del comma a) dell’Art. 2 dello Statuto “incentivare la ricerca scientifica e contribuire al perfezionamento della pratica professionale dei medici”, per l’Anno Accademico 2017-2018 istituisce 5 premi onorifici rivolti a neolaureati delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università romane (Sapienza e Polo satellite Latina, Tor Vergata, Campus Bio-Medico, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma) che siano autori di Tesi di Laurea di particolare rilievo, conseguite nel medesimo Anno Accademico, sia per la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia sia per le Lauree Magistrali in Discipline Sanitarie. Il premio consisterà nella consegna di un attestato in pergamena, nella possibilità di esporre le tesi in una Seduta dedicata della Accademia Lancisiana, nella iscrizione gratuita per 3 anni come Socio alla Accademia Lancisiana, nella pubblicazione di un sunto della Tesi sulla Rivista “Atti della Accademia Lancisiana”.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate tramite il modulo in allegato e inviate insieme al testo della Tesi di Laurea e al Certificato di Laurea entro le ore 12,00 del 31/12/2018 a mezzo posta elettronica. Una apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo della Accademia Lancisiana esaminerà le domande pervenute.

Medici, Ingegneri, Avvocati, Farmacisti, Psicologi, Ostetriche, Assistenti sociali, Geometri, Periti industriali…....tutto il mondo delle professioni si riunisce per rivendicare maggiore protagonismo e coinvolgimento nella vita della Amministrazione Regionale. L'obiettivo è quello di incrementare la collaborazione nell’interpretazione e applicazione delle leggi per avvicinare i cittadini alle Istituzioni. In questo senso si chiede come passo preliminare di rinnovare la Conferenza regione-Ordini e collegi professionali come previsto dalla legge regionale 19/2002.

continua

Si informa che sono in fase di recapito i solleciti di pagamento della tassa annuale 2018, già richiesta ad inizio anno tramite l’invio postale di un bollettino MAV, avente la consueta scadenza di versamento 28.02. Si evidenzia che il sollecito de quo   verrà notificato tramite PEC o raccomandata a.r. ed avrà scadenza di pagamento il 30.07.2018.