Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 8-9-2018 è stato pubblicato il provvedimento Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” - Vigente al: 14-9-2018. 

Di seguito si riportano alcune disposizioni di interesse per la professione medica. 

L’art. 3, comma 1, alla lettera d), reca modifiche all’art. 38, comma 4, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, prevedendo la riduzione da sei a cinque anni della durata della certificazione medica per chi detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi. 

L’articolo 12 reca le disposizioni transitorie e finali. Il comma 2 stabilisce, con previsione di carattere transitorio, che, fino all’adozione di uno specifico decreto regolamentare (previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 204 del 2010), avente ad oggetto le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi nonché al rilascio del nulla osta all’acquisto, i detentori di armi da sparo debbano produrre un certificato medico rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.Questa disposizione si correla alla disposizione sopraccitata recata dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo. 

In merito alla formulazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 12, si rileva come essa preveda che il certificato medico debba limitarsi ad affermare che il soggetto interessato non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, non riprendendo invece quella parte dell’articolo 35, comma 7, del TULPS (cui rinvia l’art. 38, comma 4, del medesimo TULPS), laddove si prevede che il certificato debba anche attestare che il soggetto “non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool”. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto, l’obbligo di presentazione della certificazione medica di cui all’art. 38, comma 4, del TULPS è assolto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Si sottolinea che viene invece mantenuta la vigente previsione secondo la quale la mancata presentazione del certificato medico autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39 deI TULPS.

(Comunicazione n. 87 della FNOMCEO)