L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con provvedimento del 24 settembre 2014, inerente le previsioni dei cui agli artt. 54, 55 e 56 del cod. deont. medica approvato nel 2006, ha intimato alla Federazione Nazionale la rimozione delle condotte riconducibili anche agli artt. 54 e 56 del cod. deont. medico approvato nel 2014, là dove sono consentite le prestazioni di visita gratuita purchè tale comportamento non rivesta una connotazione esclusivamente commerciale (art. 54) e segnatamente ad alcuni aggettivi in esso contenuti - non presenti nel dettato di legge e ritenuti d'ostacolo alla concorrenza e al divieto per il professionista di poter svolgere pubblicità comparativa delle prestazioni (art. 56).
Pertanto, la FNOMCeO ha invitato gli Ordini professionali a sospendere, nelle more del
procedimento giurisdizionale instaurato, l'applicazione degli artt. 54 e 56 del cod. deont. medico approvato nel2014, nelle parti di cui all'allegata Circolare n. 15/2015.