Nel ribadire l'obbligatorietà della P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) per i professionisti (art. 16 D.L. 185/2008), si informa che per i CTU tale obbligo diventa ora più stringente.


Infatti il Tribunale, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, ha stabilito che, con decorrenza 30.06.2014, i depositi delle Consulenze Tecniche di Ufficio e le comunicazioni con la cancelleria dovranno avvenire necessariamente per via telematica, non potendo più la cancelleria accettare il deposito delle CTU in formato cartaceo ne inviare comunicazioni con notifica a mezzo ufficiale giudiziario.


Il Tribunale si avvarrà dunque della collaborazione dei soli CTU che risulteranno iscritti al Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici). Per ottemperare a quanto disposto, i CTU dovranno quindi dotarsi di PEC e comunicarla direttamente al Re.G.Ind.E. oppure all'Ordine che provvederà, per tramite della FNOMCeO, a trasmettere il dato nel citato Registro.


Per questa ultima ipotesi si evidenziano le seguenti possibilità:


1. i CTU che avessero usufruito della PEC Aruba offerta dall'attuale Consiglio dell'Ordine non hanno ulteriori adempimenti da compiere avendo l'Ordine già provveduto a comunicare i suddetti dati agli organi competenti.


2. i CTU in possesso di PEC alternative debbono comunicarla ufficialmente all'Ordine (inviando una email PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. completa dei propri dati).


3. i CTU ancora sprovvisti di PEC potranno invece richiederla gratuitamente dalla sezione Servizi Online del sito dell'Ordine e, una volta attivata, l'Ordine provvederà a comunicare i suddetti dati agli organi competenti.