Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale (liberamente accessibile dall’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq) le FAQ (Frequently Asked Questions: insieme di domande e relative risposte che gli utenti rivolgono con maggior frequenza) relative all’emergenza sanitaria CoVid-19.

Le domande sono raggruppate in cinque grandi aree tematiche:

  1. Trattamento dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria
  2. Trattamento dati da parte degli enti locali nell’ambito dell’emergenza sanitaria
  3. Trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria
  4. Trattamento dati nel contesto scolastico nell’ambito dell’emergenza sanitaria
  5. Trattamento dati nel contesto delle sperimentazioni cliniche e delle ricerche mediche nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19

Occorre innanzitutto sottolineare l’importanza dell’intervento chiarificatore del Garante. Oltre che funzionale alla risoluzione di problematiche pratiche ed al miglioramento qualitativo dell’attività lavorativa, la chiarificazione apportata dall’Autorità garante contribuisce significativamente a dissipare una serie di dubbi che hanno aumentato la situazione di incertezza psicologica dei cittadini; è proprio di oggi (si veda quanto riportato sul sito www.agi.it, “Gli impatti psicologici della quarantena e come prevenirli”) la notizia che i danni psicologici da quarantena saranno importanti, e da valutarsi con il tempo. Pertanto, qualunque intervento chiarificatore, che apporti certezze operative – tanto più se proveniente da fonte autorevole, come nel caso di specie – è da considerarsi per ciò solo “salutare”.

Nello specifico, le FAQ sono volte a calare nella eccezionale situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo a livello mondiale i principi che il Regolamento UE 679/2016 aveva espresso a livello generale.

All’interno delle FAQ di cui al n. 1 (Trattamento dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria), viene rimarcato (FAQ 1) come tutti i professionisti sanitari, oltre all’obbligo di osservazione delle disposizioni emergenziali, possano raccogliere le informazioni ritenute necessarie nell’ambito delle attività di cura dei loro pazienti, ivi comprese quelle legate alla presenza di sintomi da COVID-19 e l’identità della persona positiva con cui il paziente è venuto in contatto (FAQ n. 3). Con l’espressa avvertenza, tuttavia, che l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano invece agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile (unici organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica). Sul punto, si rimarca come la FAQ n. 8 ribadisca l’impossibilità, per le aziende sanitarie, di diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia.

Ancora: l’azienda sanitaria può inviare via e-mail, ai soggetti in isolamento domiciliare, informazioni sulle regole da rispettare durante la quarantena (FAQ n. 2), avendo tuttavia cura di inserire, nel caso di messaggi rivolti a più destinatari, l’indirizzo dei destinatari dell’e-mail nel campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn), al fine di evitare che tutti i destinatari della predetta comunicazione vengano a conoscenza dell’indirizzo e-mail degli altri soggetti posti in isolamento.

Nella FAQ n. 4 viene sottolineata la possibilità per le strutture sanitarie di creare un servizio di call center per dare informazioni ai familiari sullo stato di salute dei pazienti COVID 19 che non sono in grado di comunicare con loro in via autonoma, individuando le modalità più opportune ed efficaci da adottare in concreto. Nulla osta che la struttura di ricovero dedichi un numero verde per fornire tali informazioni, prevedendo adeguate misure per identificare le persone effettivamente legittimate a conoscere le informazioni sullo stato di salute del familiare ricoverato.

Nella FAQ n. 5 viene espressa la possibilità, in capo alle strutture sanitarie, di comunicare ai servizi funebri la causa del decesso da Covid-19.

Nella FAQ n. 6 viene rimarcato come il medico possa inviare all’assistito la ricetta relativa alle prescrizioni dei farmaci per posta elettronica, via SMS o telefonicamente. Del pari (FAQ n. 7), durante il periodo emergenziale è possibile inviare direttamente al farmacista la ricetta per l’acquisto di un farmaco, con gli stessi canali (per posta elettronica, via SMS o telefonicamente). Di particolare rilievo la possibilità, per l’assistito, di delegare il medico a inviare la ricetta direttamente alla farmacia, tramite posta elettronica o attraverso lo stesso sistema che genera la ricetta. A livello prospettico, si segnala la FAQ n. 10, concernente la promozione di screening sierologici per il Covid-19 nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie di soggetti considerati a maggior rischio di contagio e diffusione del Covid-19: tali screening possono essere promossi dai Dipartimenti di prevenzione della regione nei confronti delle. La partecipazione di tali soggetti ai test può avvenire solo su base volontaria.

Dalla lettura sistematica dei quesiti si può in conclusione ricavare la perdurante vigenza – vera stella polare per la risoluzione dei casi più problematici – dei principi generali (di cui all’art. 5 GDPR) che debbono governare il trattamento dei dati personali, anche nella situazione emergenziale che stiamo tutti vivendo a livello mondiale. Insomma: la situazione eccezionale non comporta eccezioni alla disciplina, ma solo opportune specificazioni a livello concreto ed operativo.