Un altro passo avanti verso il definitivo esonero dell'Irap per i medici di famiglia, grazie alla circolare 28 E del 28/05/2010 emanata dall'Agenzia delle Entrate. Questa circolare rappresenta un fondamentale tassello verso l'esenzione. Infatti stabilisce che nei casi in cui il lavoratore autonomo sia dotato esclusivamente dei mezzi indispensabili all'esercizio dell'attività non c'è il presupposto per l'applicazione del tributo. Per la medicina convenzionata questo limite è stabilito dalla Convenzione, quindi solo nei casi in cui fosse accertato un complesso di beni strumentali in dotazione del medico superiore a tale limite potrebbe essere legittimo il pagamento del tributo. Rimane la discrezionalità degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei Giudici Tributari nel valutare le singole situazioni di volta in volta. “Alla luce dei principi sanciti dalla Corte di cassazione, si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per sè indice di esistenza dell’autonoma organizzazione per i medici di medicina generale. In altri termini, lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività da parte del medico, mentre l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile, ex adverso, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta.” In precedenza anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si era espresso con la circolare n. 2/IR del 5 giugno 2008 che individuava i soggetti esclusi dall'IRAP, cioè coloro che detenevano i requisiti secondo la Consulta e la giurisprudenza della "mancanza di autonoma organizzazione". Quanto al “minimo indispensabile”, che consente al giudice di merito di escludere il requisito dell’autonoma organizzazione, quest’ultimo va individuato:  nell’assenza di dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo;  nell’assenza di beni strumentali ovvero nel caso in cui la loro presenza sia da ritenersi qualitativamente di minima importanza (un’autovettura, pochi mobili d’ufficio, una fotocopiatrice, un telefono, un fax, un computer e materiale di cancelleria). Antonello Giovannini Torelli

circ 28e 28 5 2010.pdf