Nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47,
L'articolo 22 bis Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori, recita:
1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)".
Pertanto, a far data dal 1 marzo u.s., le istanze al rilascio o al rinnovo di validità di certificati di idoneità per la guida dei ciclomotori, potranno essere corredate dal certificato di un medico di medicina generale, attestante condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, così come era previsto fino alla data del 31 dicembre 2007