La FNOMCeO con la comunicazione n. 96 ci ha segnalato la risposta n. 211 del 27 Giugno 2019 da parte dell'Agenzia dell'Entrate che ha chiarito la corretta modalità di emissione della fattura elettronica a seguito della liquidazione del Giudice del compenso spettante le operazioni peritali svolte in una causa civile.

In particolare si sottolinea che l'Agenzia dell'Entrate ha rilevato che i compensi spettanti al CTU per le operazioni peritali svolte, cui è obbligata una parte in causa priva di partita IVA, non sono soggetti alla ritenuta d'acconto IRPEF.

Ciò detto, ricevuto il pagamento dalla parte, il CTU dovrà emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione della Giutizia, nella quale dovrà essere evidenziato espressamente che la "la solutio avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del giudice".

Pertanto, ai fini della ritenuta:

 

  • se la parte è ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, il CTU dovrà darne evidenza nella fattura trattandosi di compensi costituenti reddito di lavoro autonomo. In tali casi, infatti, la ritenuta dovrà essere versata all'Erario non dall'Amministrazione della Giustizia, ma dalla parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del CTU ed esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico;

 

  • se la parte non riveste la qualifica di sostituo d'imposta, la ritenuta d'acconto IRPEF non dovrà essere operata e, pertanto, non dovrà essere evidenziata in fattura dal CTU.

 

 

Per consultare la comunicazione dellla FNOMCeO cliccare sul link sottostante:

Comunicazione n 96 FNOMCeO.