PRINCIPI GENERALI
I principi generali dell’informazione sanitaria devono fondarsi sulla liceità del messaggio informativo, atteso che è impossibile tipizzare in maniera esaustiva e completa tutte le ipotesi di informazioni sanitarie non consentita.
L’esercizio delle attività di controllo demandate all’Ordine Professionale sono sempre orientate alla tutela del paziente e al rispetto dell’etica professionale nella prestazione odontoiatrica.
La trasparenza del messaggio deve sempre considerare l’asimmetria informativa tra professionista e paziente: i dati delle comunicazioni informative devono essere il più possibile completi ed esaustivi ai fini della veridicità e piena comprensibilità del messaggio da parte del paziente.
I principi generali hanno come obiettivo la tutela della salute del paziente che deve ritenersi sempre prioritaria rispetto alla finalità pubblicitaria/commerciale.
Il contenuto dell’informazione sanitaria non può avere quale unico oggetto il costo della prestazione sanitaria e le relative modalità di pagamento; nel caso in cui venga indicato anche il costo della prestazione, la tariffa proposta non deve essere tale da pregiudicare la qualità del trattamento odontoiatrico.
Le prestazioni gratuite possono essere pubblicizzate soltanto da enti senza fini di lucro, con specifiche finalità di prevenzione e cura di carattere sociale e che non facciano alcun riferimento a loghi o marchi di carattere commerciale e per periodi di tempo determinati.
Le immagini ed il testo dell’informazione sanitaria devono essere sempre funzionali all’oggetto della stessa.
Le espressioni adoperate per pubblicizzare discipline e tecniche praticate devono essere conformi alle denominazioni condivise e utilizzate in ambito scientifico, senza ingenerare equivoci sul possesso di titoli e/o specializzazioni non riconosciuti in sede accademica.
Le indicazioni qui riportate sono applicabili alle informazioni sanitarie diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione.
ELEMENTI COSTITUTIVI L’INFORMAZIONE SANITARIA
Ai fini dei principi qui enunciati, si intende per pubblicità qualsiasi messaggio promozionale e/o suggestivo orientato a finalità prevalentemente commerciali.
L’informazione sanitaria è invece una comunicazione improntata a veicolare messaggi utili alla consapevolezza delle scelte del paziente, funzionale a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari e finalizzata alla tutela della sua salute senza ingenerare falsi bisogni di cura.
Premesso pertanto il divieto in sanità di qualsiasi messaggio pubblicitario non informativo, sono consentite le comunicazioni informative relative a prestazioni e trattamenti completi e non parziali.
Qualora il messaggio contenga indicazioni relative al prezzo della prestazione, data l’impossibilità di valutare a priori la diagnosi e il conseguente specifico piano di trattamento, lo stesso deve essere omnicomprensivo senza ulteriori oneri e, comunque, prevedere sempre un range minimo e massimo di costo riferito al proprio tariffario (principio di trasparenza).
Si conferma il divieto di pubblicizzare dispositivi medici, essendo tuttavia consentita l’informazione sanitaria sulla metodica ed eventuali marchi utilizzati, finalizzati a valorizzare la qualità e la tipologia della prestazione e sempre nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Deontologia Medica.
Il messaggio utilizzato per informare sulla denominazione della struttura sanitaria deve corrispondere alla tipologia di attività per la quale è stata concessa l’autorizzazione sanitaria o comunque inviata comunicazione alle autorità competenti.
Sarà costituito un osservatorio permanente volto a monitorare e aggiornare le presenti linee guida rilevando eventuali criticità e promuovendo nuove iniziative.
Il Presidente Commissione Comunicazione e Pubblicità in Odontoiatria Nicola Illuzzi
I Componenti: Paolo Amori, Vincenzo Aloisantoni, Marco Canegallo, Sandro Forte, Maria Maddalena Giungato, Nicola Marchitto, Vincenzo Mascellaro, Andrea Tuzio