Buone notizie per i medici competenti - quelli che collaborano alla valutazione dei rischi ed effettuano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori - che, pur in regola con l'aggiornamento ECM, fossero stati cancellati dall'apposito elenco nazionale a seguito di omessa comunicazione dei crediti conseguiti. Ad affermarlo è una Circolare congiunta Ministero della Salute- Fnomceo che, tra gli altri punti, chiarisce che "per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell'aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso".
La vicenda nasce da lontano, e precisamente con il Decreto Legislativo 81 del 2008 che, all'articolo 38, dispone che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di Educazione continua in Medicina, conseguendo almeno il 70% dei crediti necessari nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". Solo i medici in regola con l'aggiornamento possono iscriversi all'Elenco nazionale dei medici competenti. Di qui un lungo avvicendamento di cancellazioni da parte del Ministero, riammissioni, proroghe per mettersi in regola, ma anche molte questioni ancora aperte, alla quale la Circolare arriva ora a rispondere.
Per quanto riguarda il fabbisogno di crediti ECM, Ministero e FNOMCeO ricordano che, per completare i crediti dello scorso triennio, 2014-2016, i professionisti avranno ancora tempo sino alla fine del 2017. Persiste l'obbligo di comunicare il possesso del requisito formativo alla Direzione Generale Prevenzione Sanitaria (dall'1 gennaio 2017 sino al 15 gennaio 2018), pena la cancellazione dall'elenco. Per quanto riguarda il triennio in corso, il Ministero effettuerà controlli a campione per verificare la conformità della formazione, controlli che diventeranno sistematici a fine triennio.