Il 13 agosto scorso (pubblicazione sul BURL del 12/8/2021) è entrata in vigore la L.R. n. 14/2021 che ha determinato importanti modifiche alla L.R. n. 4/2003 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”.
Tra le novità più importanti:- La verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione (precedentemente concepita per le Case di Cura e le RSA) è stata reintrodotta anche per le strutture di tipo ambulatoriale;- Il rinnovo del titolo autorizzativo – inizialmente previsto con cadenza quinquennale – dovrà essere effettuato ora annualmente; - Semestralmente, invece, dovrà essere inviato alla Regione un report aggiornato, contenente i dati relativi al personale dipendente e con contratti atipici impiegato in struttura.
"Mi preme, innanzitutto, sottolineare come il nostro Ordine non sia stato assolutamente coinvolto in nessuna fase preliminare relativa alla discussione delle nuove regole, anzi ritengo di fatto conclusa, con questo atto unilaterale da parte della Regione Lazio, la precedente stagione di concertazione istituzionale.
La reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall’atto programmatorio, giustificata come un adempimento necessario a ripristinare la coerenza della normativa regionale con la legislazione nazionale vigente (articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992), conferma il ritorno ad un recente passato, fatto di innumerevoli contenziosi amministrativi che hanno visto sempre soccombente l’ente regionale (non essendo stato nemmeno mai recentemente elaborato un fabbisogno relativo alla localizzazione territoriale).
Molte altre regioni, come la Lombardia, la Toscana, l’Emilia-Romagna, Il Piemonte (solo per citarne alcune) hanno già da tempo realizzato una netta distinzione tra soggetti che intendono operare esclusivamente in regime privatistico e chi, invece, vuole rientrare nei procedimenti di accreditamento. La scelta operata dalla Regione Lazio la assimila, invece, a situazioni come quelle della Regione Campania, dove è inibita da tempo, a qualsiasi struttura sanitaria, l’avvio di una nuova attività.
Esigenze proclamate come di interesse generale, perché compatibili con l’ordinamento giuridico, non giustificano una scelta che finirà per penalizzare, ancora una volta, i cittadini della nostra regione.
Vorrei, inoltre, sottolineare come le nuove disposizioni legislative risultino in netto contrasto con il regolamento attuativo (RR n. 20/2019) che, non essendo stato ancora aggiornato, le rendono di fatto inapplicabili.Infine, considero davvero avvilente l’inasprimento delle procedure amministrative, con report e aggiornamenti continui richiesti dalla Regione, risultante totalmente in contrasto con quello che, a mio avviso, dovrebbe essere il reale sforzo da parte delle istituzioni, ovvero una reale semplificazione delle procedure amministrative."