Martedi' 23 ottobre 2018 e' stata pubblicata sul BUR Lazio la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale". In particolare, al Capo V - Disposizioni per la semplificazione in materia di tutela della salute e politiche sociali - all'Art. 69 vengono introdotte le "Disposizioni relative alla semplificazione in materia di autorizzazioni sanitarie".

La norma modifica la legge regionale 3 marzo, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi. Con il nuovo testo, per tutte le strutture sanitarie e quindi anche per gli ambulatori odontoiatrici, vengono introdotte norme che chiariscono l'iter delle autorizzazioni sanitarie soprattutto in termini dei tempi per ottenerle, che dovrebbero diventare 'certi", ha spiegato ad Odontoiatria33 il dott. Andrea Tuzio, consulente per le normative dell'OMCeO di Roma, ricordando che tutte le nuove disposizioni si applicheranno soltanto alle nuove richieste autorizzative successive al 23/10/2018.

Per quanto riguarda l'autorizzazione alla realizzazione, "propedeutica alla successiva richiesta di autorizzazione all'esercizio" - ricorda l'esperto - deve essere richiesta, come previsto dall'art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., per "la costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno".

Le nuove disposizioni della Regione Lazio prevedono che l'autorizzazione alla realizzazione venga rilasciata secondo gli stessi termini previsti all'interno del DPR 380 /2001 (Testo Unico in materia di edilizia) per il rilascio del Permesso di Costruire, ovvero entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento che sara' adottata dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio (provvedimento finale) entro 30 giorni dalla proposta del provvedimento.Un'ulteriore novita' riguarda la reintroduzione del parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di compatibilita' rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale, ma questa si applica, spiega il dott. Tuzio solo alle strutture sanitarie che prevedono il ricovero o a quelle in regime residenziale e non ai presidi ambulatoriali, escludendo di fatto le strutture che effettuano prestazioni odontoiatriche.

Nella nuova norma e' stato introdotto un esplicito richiamo all'art. 2 comma 9 Legge 7 agosto 1990 n. 241: "La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"."Viene quindi riaffermato all'interno della norma sanitaria il principio del "Danno da ritardo e responsabilita' della pubblica amministrazione", spiega Tuzio che aggiunge: "sperando che questo abbia un effetto deterrente sulle lungaggini burocratiche per ottenere l'autorizzazione sanitaria".

Novita' anche per la richiesta di autorizzazione all'esercizio: tempi certi anche in questo caso. La Regione dovra' decidere sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio nel termine massimo di centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza. "La sfida- dice- sara' ora adeguare il regolamento regionale (entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dal 23/10/2018) in base alle nuove disposizioni previste dalla legge regionale".

Un'ultima novita' riguarda, infine, le pratiche legate alla cessione dei titoli autorizzativi o di accreditamento da un soggetto ad un altro. "La voltura dell'autorizzazione all'esercizio- spiega il Consulente OMCeO Roma- dovra' essere disposta dalla Regione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla domanda e, qualora la struttura sia anche accreditata, la voltura dell'accreditamento sara' disposta con unico provvedimento, sempre entro il termine dei complessivi 45 giorni. Il regolamento regionale dovra' chiarire se sara' sufficiente una verifica formale della documentazione da parte dei funzionari regionali oppure una verifica in loco da parte della ASL competente per territorio, sempre entro il tempo massimo di 45 giorni".

Per consultare la Legge Regionale n. 7 del 22.10.2018 cliccare qui