1. Cos’è il sistema di educazione continua in medicina ?

II sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini. Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva. Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.

2. Cosa sono i crediti formativi ECM?

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell'accertamento dell'apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale. Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.

3. Crediti formativi triennio 2020-2022.

La CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua), nella seduta del 18 dicembre 2019 ha stabilitoil mantenimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022, pari a 150 crediti formativi. Le riduzioni previste per il triennio 2020-2022 riguardano:

  • una riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
  • una riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compresi tra 80 e 120.

I PROFESSIONISTI POSSONO VERIFICARE IL FABBISOGNO FORMATIVO ACCEDENDO CON LE PROPRIE CREDENZIALI ALL’AREA RISERVATA DEL PORTALE CO.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), https://application.cogeaps.it//login OPPURE ATTRAVERSO L’APP COGEAPS SCARICATA SUL PROPRIO CELLULARE. SI RICORDA CHE PER L’ACCESSO E’NECESSARIO LO SPID.

4. Recupero crediti formativi al 31 dicembre 2021 e Spostamento crediti formativi al 30 giugno 2022.

La CNFC con delibera del 14 dicembre 2021, ha fissato nuovi termini per il recupero e lo spostamento dei crediti formativi ECM:

  • Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Cogeaps lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID.

I CREDITI POSSONO ESSERE “SPOSTATI” SOLO DAL TRIENNIO ATTUALE AL PRECEDENTE E NON E’ POSSIBILE SPOSTARE I CREDITI DAI TRIENNI PRECEDENTI A QUELLI SUCCESSIVI.

  • Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014- 2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Cogeaps procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.
  • La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Cogeaps può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.

5. Pensionamento.

La CNFC, con delibera del 14 dicembre 2021, ha stabilito che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Cogeaps riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale). Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio saltuario dell’attività professionale tramite il portale Cogeaps, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia all’esenzione.

6. Crediti ECM durante il periodo emergenziale (pandemia Covid-19).

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 ha introdotto all'art. 6, comma 2-ter, la norma secondo la quale "i 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale”.

Allo stato attuale, le modalità di inserimento della predetta fattispecie nel sito Co.Ge.A.P.S., non sono state ancora definite, né è pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte degli organi nazionali preposti alla formazione ECM. La Commissione Nazionale, in data 10 giugno 2020 ha sottoposto alle istituzioni governative il seguente quesito: “La Commissione Nazionale, inoltre, anche al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere la formazione e l’aggiornamento, tenuto conto che l’obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, chiede che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022”.

ATTUALMENTE NON E’ POSSIBILE STABILIRE SE I 50 CREDITI PREVISTI DI “SANATORIA COVID” PER GLI AVENTI DIRITTO, PER IL 2020, SIANO STATI, O MENO, DI FATTO REGISTRATI NEL SISTEMA PER ALCUNO.

7. Come posso iscrivermi ai Corsi ECM organizzati dall’Ordine?

Tramite il sito web dell’Ordine (www.ordinemediciroma.it) accedendo alla propria area riservata. Di seguito le mini guide per l’iscrizione ai Corsi ECM organizzati dall’Ordine sia per i professionisti iscritti all’Ordine di Roma che per gli iscritti presso altro Ordine.

Per consultare la mini guida per gli iscritti all'OMCeO di roma cliccare qui.

Per consultare la mini guida per gli iscritti ad altro Ordine  cliccare qui.

8. Attesti Corsi ECM organizzati dall’OMCeO Roma.

Gli Attestati dei Corsi ECM organizzati dall’Ordine possono essere visionati e stampati direttamente dalla propria Area Riservata. I tempi per il rilascio degli stessi è normalmente previsto nel mese successivo allo svolgimento del Corso ECM.

9. Che differenza c’è tra specializzazione e disciplina?

Un medico può essere specialista in una certa branca, ma esercitare concretamente la professione in un'altra disciplina. Ad esempio, il medico di medicina generale può essere anche specialista in una determinata branca, ma se di fatto il suo lavoro consiste nella medicina generale, ecco che quando si iscrive ad un evento formativo ECM deve dichiarare la disciplina esercitata (ossia, in questo caso "Medicina Generale") essendo irrilevante l'eventuale specializzazione non esercitata. Allo stesso modo, il medico che è in possesso di più specializzazioni, ma di fatto esercita una ben determinata disciplina, quando si iscrive ad un evento formativo ECM deve dichiarare la disciplina esercitata, non potendosi riconoscere crediti contemporaneamente per due diverse discipline per lo stesso evento formativo. In buona sostanza: la specializzazione è il titolo accademico; la disciplina è il settore della medicina nel quale concretamente si presta attività lavorativa. Queste due cose possono coincidere (e allora non sorgono problemi) o possono differire (e allora, ai fini del dossier formativo, ciò che conta è la disciplina concreta e non la specializzazione posseduta).

10. Che cos'è la FORMAZIONE INDIVIDUALE?

Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione. Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario.

11. Quanti crediti si possono acquisire tramite le attività di FORMAZIONE INDIVIDUALE?

E' necessario tenere presene che per il triennio 2020/2022 i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all'estero) NON possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale (Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario - §3.1 - Attvità formative non erogate da provider) fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione. (Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario - §3.5 - Autoformazione).

12. Che cosa è l'attività di AUTOFORMAZIONE?

Consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM. L’Attività di autoformazione dà diritto ad 1 credito per ogni ora di impegno formativo autocertificato.

Per il Triennio 2017/2019 e il triennio 2020/2022 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, valutando sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

In allegato il modulo per l’Autoformazione (Allegato VIII) da compilare e trasmettere al Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie).

13. LA PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI SCIENTIFICI consente l'attribuzione di crediti ECM?

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali (Scopus, Web of Science, Web of Knowledge) maturano previa presentazione di apposita dichiarazione, il diritto al riconoscimento per singola pubblicazione di:

  • 3 crediti (se primo o ultimo nome)
  • 1 credito (se altro nome)

14. L'attività di tutor riconosce crediti ECM?

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM", disponendone l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019. In base a quanto disposto dal predetto Manuale, i professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest’ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie. Tali crediti non possono superare il 60% dell’obbligo formativo triennale.

15. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO/STUDIO, DI MIGLIORAMENTO E COMMISSIONI/COMITATI

Per partecipazione a gruppi di miglioramento si intendono attività per lo più multiprofessionali e multidisciplinari organizzate all’interno del contesto lavorativo con la finalità della promozione alla salute, del miglioramento continuo di processi clinico-assistenziali, gestionali o organizzativi, del conseguimento di accreditamento o certificazione delle strutture sanitarie. In essi l’attività di apprendimento avviene attraverso la interazione con un gruppo di pari. L’attività svolta nell’ambito dei lavori del gruppo deve essere documentata e può comprendere la revisione di processi e procedure sulla base della letteratura scientifica, dell’ evidence based o degli standard di accreditamento, l’individuazione di indicatori clinici e manageriali, le discussioni di gruppo sui monitoraggi delle performance. Affinché sia possibile riconoscerne la valenza formativa ai fini del rilascio dei crediti, è necessario che i Gruppi di Miglioramento, siano identificati nel PFA del Provider, in cui sia specificato l’obiettivo del Progetto, il Responsabile di Progetto, i partecipanti, la durata e il n° degli incontri previsti . Per partecipazione a Commissioni/Comitati si intende la designazione dei componenti con atto formale e la presenza documentata in comitati permanenti nell’ambito del S.S.N./S.S.R. o comunque delle istituzioni sanitarie del territorio nazionale/regionale (ad es. etico, controllo delle infezioni, buon uso degli antibiotici, buon uso del sangue, prontuario terapeutico, HACCP e ospedale senza dolore). L’attività svolta nell’ambito della Commissione/Comitato può riguardare: ricerca e organizzazione di documentazione, lettura di testi scientifici e discussione in gruppo, analisi di casi, redazione, presentazione e discussione di elaborati, produzione di linee guida o procedure o protocolli, valutazione e verifica di attività svolte, revisione di procedure di lavoro, rilascio di autorizzazioni formali.

16.  Esiste un numero massimo di crediti ECM a distanza (FAD) che posso raccogliere per ogni anno?

No, ogni professionista può decidere di formarsi in maniera completamente Residenziale, oppure completamente a Distanza (FAD) o in modo misto. Non esistono vincoli nè sul numero dei crediti da acquisire per ciascun triennio, nè sulla tipologia RES-FSC-FAD- Blended.

17. A chi spetterà la certificazione dei crediti formativi per ciascun medico?

La certificazione della formazione continua e dell'aggiornamento è un'attività di pertinenza di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni. Per tale finalità è stato istituito il CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie): l’organismo deputato alla gestione dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, che ha il compito di trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni i dati necessari affinchè gli stessi possano certificare, al termine del triennio formativo, i crediti acquisiti da ciascun iscritto che ne faccia richiesta. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:

a) Attestato di partecipazione al programma ECM;

b) Certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo.

  1. L'attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l'indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l'obbligo formativo nel triennio.
  2. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell'obbligo formativo nel triennio.

18. Cos'è il Dossier Formativo?

Il dossier formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali.

19. Un sanitario domiciliato per un lungo periodo all'estero che rimane iscritto all'ordine provinciale dei medici è obbligato a conseguire ECM?

Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all'estero sono tenuti conseguire i crediti ECM. L'attività formativa potrà essere espletata tramite la formazione a distanza (accreditata da Provider Italiani) o frequentando corsi di formazione accreditata presso il paese ospitante, che verranno riconosciuti nei limiti previsti dalla vigente normativa.

20. Quanti crediti vengono riconosciuti al professionista sanitario che partecipa ad un evento svolto all’estero EROGATO DA UN PROVIDER ACCREDITATO ECM?

Ad un evento che si svolge all’estero accreditato dalla CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) ed erogato da un Provider ECM, vengono riconosciuti il 100% dei crediti

21. Quanti crediti vengono riconosciuti per l’attività di formazione individuale all’estero NON EROGATA DA PROVIDER ACCREDITATI DAL SISTEMA ECM?

Sono previste due possibilità:
  • FORMAZIONE INDIVIDUALE svolta all’Estero presso Enti non inseriti nella LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione) in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 25 ottobre 2018 e succ. mod. (ved. Delibera CNFC del 22 aprile 2021), danno diritto al riconoscimento dei crediti nei seguenti limiti:
  1. Nel caso in cui nella documentazione prodotta sia indicato SOLO il numero dei crediti si applica una riduzione del 50%, fino ad un massimo di 25 crediti per ogni singolo evento;
  2. Nel caso in cui nella documentazione prodotta sia indicato SOLO il numero delle ore, si applica il criterio di 1 credito per ogni ora di formazione per poi riconoscere il 50%, fino ad un massimo di 25 crediti per ogni singolo evento;
  3. Nel caso siano riportate entrambe le informazioni si applica il criterio delle ore;
  4. Nel caso in cui non siano riportati né il numero dei crediti né le ore di formazione non sarà possibile attribuire crediti formativi
  • FORMAZIONE INDIVIDUALE svolta all’Estero presso Enti inseriti nella LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione):
  1. Sono riconosciuti il 100% dei crediti formativi, fino ad un massimo di 50 crediti.

 22. Possono essere acquisiti crediti ECM come docente/relatore in corsi di formazione accreditati ECM?

I docenti/relatori hanno diritto a 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva docenza in eventi o progetti formativi aziendali, entro il limite del 50% dei crediti da acquisire nel corso dell'anno solare. Le frazioni orarie che danno diritto a crediti sono uguali o superiori a 30 minuti ( mezz’ora di docenza/relazione = 1 credito ECM). I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione;Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti sopra esposti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento. 

23. La docenza universitaria dà diritto ad esonero o al conseguimento di crediti ECM?

La docenza universitaria non dà diritto all’esonero dai crediti ECM né al conseguimento degli stessi. La normativa prevede il riconoscimento dei crediti sono nell'eventualità di docenza presso un corso accreditato ECM

24. A chi spetta il computo dei crediti?

Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine competente, che utilizzerà al termine del triennio, i dati archiviati dal CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie). Il sanitario può verificare la propria situazione rispetto all'obbligo formativo accedendo alla sezione "Anagrafe Crediti Formativi" presente sul sito del COGEAPS.

 25. Cos'è il COGEAPS (CONSORZIO GESTIONE ANAGRAFICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE)?

Il COGEAPS è il Consorzio fra tutte le professioni sanitarie coinvolte nel sistema ECM che ha il compito istituzionale di gestire la banca-dati dei crediti ECM conseguiti dai professionisti sanitari italiani.

26. Quando ha inizio l’obbligo di acquisizione dei crediti ECM?

L'acquisizione dei crediti ECM è obbligatoria a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale. Tale obbligo si interrompe nei casi previsti per gli esoneri ed esenzioni che comunque sarà cura del sanitario inserire autonomamente nel proprio profilo sul sito del COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), ovvero in caso di impossibilità comunicare all'Ordine di appartenenza.

27.Obbligo formativo Medici Competenti

La certificazione, in questo caso specifico, viene rilasciata alla fine del triennio formativo dall’Ordine di appartenenza e prevede due requisiti:

  1. Soddisfacimento dell’obbligo Formativo ECM triennale;
  2. Acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell’obbligo formative del triennio nelle disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Il professionista che non abbia soddisfatto i requisiti nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell’attività di Medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell’anno successivo

28. Esoneri ed Esenzioni dell'Obbligo Formativo.

L'esonero costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale e tale diritto è esercitabile solo su istanza del professionista.

L'esenzione è un diritto esercitabile solo su istanza del professionista. Costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una normale fruizione dell'offerta formativa. I crediti acquisiti nel periodo di esenzione non sono validi ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.