Si rende noto che l’art. 3, comma 49, della legge 94/09 ha modificato l’art. 116, comma 1 quater, secondo periodo, del D.Lgs. 285/92 riguardante il nuovo Codice della Strada, prevedendo nuove norme per il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Pertanto dal 1° Ottobre 2009, i certificati non potranno più essere rilasciati dai medici di medicina generale, ma, esclusivamente dai medici di cui all’ art. 119 del D.Lgs. 285/92 ossia: Medici delle ASL con funzioni in materia medico- legale, medici militari in servizio permanente effettivo, medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, ispettori medici delle Ferrovie dello Stato, medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.